Osservatorio

Assicurazione sanitaria per dipendenti all’estero: chiarimenti sul trattamento fiscale

23 Ottobre 2025

L’istanza sottoposta all’Agenzia

Con la Risposta n. 249 del 18 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il regime fiscale applicabile ai premi relativi a una polizza sanitaria stipulata da un ente pubblico, dotato di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. L’Ente, che opera sia in Italia che all’estero, ha infatti sottoscritto una copertura assicurativa per i propri dipendenti in servizio presso sedi estere situate in Paesi privi di assistenza sanitaria diretta, estendendola anche ai familiari conviventi a carico. La polizza garantisce prestazioni in caso di malattia, infortunio e maternità. Secondo l’istante, trattandosi di una copertura obbligatoria stipulata in forza di disposizioni normative richiamate dal proprio Statuto, i relativi premi non dovrebbero essere qualificati come fringe benefit ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, bensì come contributi previdenziali o assistenziali obbligatori, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR.

Il quadro normativo e i criteri interpretativi

L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Tale disposizione esprime il principio di onnicomprensività, in forza del quale ogni utilità riconosciuta al lavoratore in connessione con il rapporto di lavoro è, in linea generale, imponibile.

Le deroghe a tale principio sono tassative e contenute nei commi successivi. In particolare, il comma 2, lettera a), prevede che non concorrono alla formazione del reddito «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge». Sul punto, la prassi amministrativa (circ. Min. Finanze 23 dicembre 1997, n. 326) ha chiarito che l’assistenza sociale risponde a finalità fondate sulla solidarietà collettiva a favore di soggetti che versano in uno stato di bisogno, mentre si qualificano come “contributi previdenziali” quei contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce della normativa e della prassi richiamata, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che i premi delle polizze sanitarie stipulate dall’Ente possano essere qualificati come contributi previdenziali o assistenziali ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR. Non si riscontra infatti né un obbligo contributivo imposto dalla legge di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali, né una finalità di solidarietà collettiva.

Pertanto, non trova applicazione la deroga prevista dal citato comma 2, lettera a), e i premi delle polizze concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, TUIR, in virtù del principio di onnicomprensività.

Implicazioni operative

L’Amministrazione Finanziaria ha così confermato che, anche in presenza di una copertura assicurativa resa obbligatoria da disposizioni interne o statutarie, il relativo premio mantiene natura retributiva e deve essere trattato fiscalmente come componente del reddito di lavoro dipendente. Per i datori di lavoro che operano in contesti internazionali, ciò significa che la stipula di polizze sanitarie a favore del personale inviato all’estero non consente di beneficiare delle esclusioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR, salvo che vi sia un obbligo normativo espresso.

Il chiarimento assume rilievo pratico anche in ottica preventiva: un’errata qualificazione dei premi assicurativi può comportare la rideterminazione della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali, con conseguente applicazione delle relative sanzioni e interessi. È quindi opportuno che le imprese valutino attentamente, già in fase di pianificazione, la natura delle coperture assicurative offerte ai dipendenti e le ricadute sia sul piano tributario sia su quello contributivo.

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