L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha chiarito che l’erogazione sistematica del trattamento di fine rapporto (“TFR”) in busta paga, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non è conforme alla normativa vigente. Nello specifico, l’INL sottolinea due temi in particolare:
L’ispettorato ha chiarito che la pattuizione collettiva o individuale può riguardare solo l’anticipazione dell’accantonamento maturato e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che costituisce una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Come noto, il TFR è una somma accantonata dal datore di lavoro per garantire al dipendente un sostegno economico alla cessazione del rapporto lavorativo. L’articolo 2120 del Codice Civile disciplina le modalità di calcolo e le condizioni per l’anticipazione del TFR, ossia la possibilità, per il lavoratore, di ottenerne una quota in anticipo rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, i commi 6-11 specificano che l’anticipazione può avvenire solo su richiesta del lavoratore e in presenza di determinate condizioni, come spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa.
L’anticipazione, inoltre, può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Inoltre, il citato articolo 2120 del Codice Civile stabilisce che la contrattazione collettiva o i patti individuali possono stabilire condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla norma e anche criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.
La nota dell’INL, nella sua illustrazione, si è come detto soffermata sulla Legge n. 190/2014, che aveva introdotto, in via sperimentale e limitatamente al periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori del settore privato di ricevere mensilmente la quota maturata di TFR in busta paga. Tale sperimentazione è terminata e non è stata prorogata.
Secondo l’INL, in conclusione, la liquidazione mensile si pone in contrasto con la stessa ratio dell’istituto che, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
In caso di riscontro di erogazioni mensili del TFR non conformi alla normativa, il personale ispettivo dell’INL adotterà il provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, intimando al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate. Tale provvedimento può comportare:
L’erogazione mensile del TFR in busta paga è consentita quindi solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come durante il periodo sperimentale terminato nel 2018 o su richiesta del lavoratore in presenza delle condizioni specificate dall’art. 2120 c.c. Qualsiasi altra modalità di anticipazione sistematica del TFR è considerata illegittima e può comportare conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro.