Osservatorio

Agenzia delle Entrate: l’ente estero senza una stabile organizzazione in Italia non ha oneri come sostituto d’imposta

23 Luglio 2021

Con la risposta ad interpello n. 449/2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ai doveri quale sostituto d’imposta in capo ad un ente estero senza una stabile organizzazione in Italia.

Nella risposta ad interpello hanno assunto rilievo elementi come l’effettiva presenza, in Italia, di una stabile organizzazione o base fissa di tale entità, nonché l’eventuale ricorso agli istituti del rappresentante fiscale e dell’identificazione diretta da parte della stessa.

I fatti oggetto dell’istanza di interpello

Il soggetto istante è un’organizzazione che, nel 2020, giungeva in Italia per lo svolgimento delle attività economiche legate al proprio business.

Allo scopo di dare inizio, nel più breve tempo possibile, alle proprie attività, l’organizzazione ingaggiava, con contratto di prestazione occasionale, circa trenta persone remunerate attraverso un conto corrente aperto, presso una filiale bancaria, da un funzionario della società stessa. In particolare, l’istante ha rappresentato di aver erogato corrispettivi netti concordati che, nella maggior parte dei casi, non hanno superato l’importo di 5.000 Euro.

L’ente estero non sapeva di dover nominare un soggetto come rappresentante fiscale in Italia. Premessa, dunque, la volontà di provvedere direttamente al pagamento di ogni eventuale imposta relativa alle prestazioni erogate dai prestatori d’opera, nell’intento di sanare ogni eventuale pendenza, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate istruzioni utili per assolvere agli adempimenti fiscali previsti dalla normativa italiana.

La nomina del rappresentante fiscale e l’identificazione diretta sul territorio italiano

La società istante ha dapprima prospettato di voler nominare, retroattivamente, “un rappresentante fiscale in Italia (art. 17 D.P.R. 633/72) identificato dal medesimo soggetto che ha provveduto all’apertura del conto corrente bancario, persona fisica di nazionalità extra-Ue dotata di codice fiscale italiano ma non residente sul territorio ovvero attribuire tale carica ad altro soggetto residente sul territorio”.

Come alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, la società ha individuato la necessità di  “identificarsi direttamente sul territorio italiano mediante la richiesta di codice fiscale come da Modello AA5/6, soggetto non residente […] con domicilio fiscale nella città di […] ove ha svolto […], con la qualifica di sostituto di imposta […] limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia“.

Inoltre, la società istante ha reso noto di avere pianificato, per il 2021, l’impiego di un dipendente in Italia: ha, pertanto, chiesto se l’identificativo fiscale ottenuto in base ad una delle due alternative sopra citate fosse o meno sufficiente per agire come sostituto di imposta, consentendo l’ordinato e corretto svolgimento della operatività dal punto di vista fiscale.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce dei chiarimenti illustrati, l’autorità fiscale ha evidenziato, preliminarmente, che l’istante non sembra svolgere alcuna attività rilevante ai fini IVA in Italia, risultando, quindi, inconferente il richiamo all’art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. “Decreto IVA”) e, in particolare, agli istituti del rappresentante fiscale (terzo comma del citato art. 17) e dell’identificazione diretta (art. 35-ter del medesimo Decreto).

Sul punto, l’autorità fiscale ha ricordato che i soggetti extra-Ue che intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, qualora privi di stabile organizzazione, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall’applicazione di tale tributo, possono identificarsi direttamente ex art. 35-ter del Decreto IVA solo “se esercitano una attività di impresa, arte o professione in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta”. Diversamente, devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie, dunque, ove fosse necessario acquisire una posizione IVA in Italia, il rappresentante fiscale non potrebbe essere individuato nel soggetto che ha provveduto all’apertura del conto corrente bancario in Italia, trattandosi di una persona fisica non residente in Italia, come riferito dall’istante.

Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, i compensi erogati alle circa trenta persone ingaggiate con contratto di “prestazione occasionale”, costituiscono redditi di lavoro autonomo occasionale per i percipienti, fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR.

Il requisito della stabile organizzazione

Ai fini dell’effettuazione delle ritenute fiscali da operare su detti compensi, viene chiarito, dunque, che possono essere sostituti di imposta anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. In assenza di tale requisito, infatti, l’obbligo sopra richiamato non ricorre.

Pertanto, “solo laddove l’entità estera abbia istituito in Italia una stabile organizzazione ovvero una base fissa, questa sarà tenuta a richiedere il codice fiscale e ad adempiere ai conseguenti obblighi in qualità di sostituto d’imposta”, consistenti nell’effettuazione e versamento delle ritenute, certificazione degli emolumenti e di presentazione del modello 770.

Quanto alle modalità per adempiere a tali obblighi, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato alle istruzioni di compilazione del Modello AA5/6 – “Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche)” – con particolare attenzione alle indicazioni fornite per i soggetti non residenti.

L’ente estero, qualora, invece, non abbia una stabile organizzazione in Italia, potrebbe assolvere ai necessari adempimenti fiscali relativamente ai compensi erogati solo dopo aver assunto la qualifica di sostituto d’imposta. In mancanza, sarà cura del personale ingaggiato con contratto di “prestazione occasionale” effettuare, in autonomia, opportuna dichiarazione dei redditi in Italia.


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