Osservatorio

Agenzia delle Entrate: chiarimenti in merito all’opzione di proroga del regime fiscale per i lavoratori impatriati

18 Agosto 2022

Con la risposta ad interpello n. 383 del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’opzione di proroga del regime previsto dal “Decreto Crescita” per i lavoratori impatriati.

Normativa di riferimento

L’articolo 5, comma 2-bis del Decreto-Legge n. 34/2019, il Decreto Crescita, modificando l’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, ha disposto che le previsioni del regime fiscale speciale per lavoratori “impatriati” “si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo” o qualora “i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento”.

Il beneficio è estendibile anche a coloro i quali avevano già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 (decorrenza della nuova previsione normativa) e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime impatriati previsto dall’articolo 16 sopra citato. Ciò, previo versamento di un importo pari al 10 per cento (ovvero al 5 per cento in alcuni casi specifici) dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Le modalità di versamento e i tempi per ottemperarvi sono stati poi stabiliti dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento direttoriale del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, secondo il quale gli importi dovuti devono essere versati, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione in esame.

I fatti oggetto dell’istanza di interpello

L’istante, che aveva già trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, aveva comunicato all’Agenzia delle Entrate di:

  • voler beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, ai sensi del Decreto Crescita;
  • aver versato l’importo dovuto per l’adesione al regime agevolato tramite F24 Elide in data 26 agosto 2021, utilizzando come parametro reddituale per il calcolo dell’imposta la sezione della Certificazione Unica denominata “dati previdenziali ed assistenziali”;
  • aver accertato, a seguito di un controllo effettuato con l’ausilio del sostituto di imposta,  l’inesattezza di quanto calcolato e versato, essendo esso risultato inferiore all’importo dovuto.

L’istante aveva chiesto, pertanto, di poter ricorrere all’istituto del ravvedimento per versare tardivamente gli importi aggiuntivi dovuti e successivamente di beneficiare dell’estensione quinquennale del regime dei lavoratori impatriati.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, riprendendo anche i chiarimenti già forniti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, dapprima ha ricordato che (i) l’esercizio di opzione è subordinato al versamento degli importi dovuti entro il termine previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia (prot. N. 60353/2021) e (ii) per i soggetti (come nel caso di specie) per i quali il primo periodo di fruizione dell’agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020 il versamento di quanto dovuto doveva essere effettuato entro 180 giorni.

L’autorità fiscale ha poi chiarito che – laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente – il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio, non essendo ammesso per detta fattispecie il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

L’Agenzia ha, quindi, concluso che l’istante non può beneficiare del regime agevolato impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta proprio a causa dell’errato versamento effettuato ma può recuperare le somme versate ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 546/1992.

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