Osservatorio

Agenzia delle Entrate: chiarimenti in merito alla tassazione delle somme erogate a seguito di accordo transattivo

14 Luglio 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 344 del 23 giugno 2022, si è espressa in merito all’assoggettamento fiscale delle somme erogate nell’ambito di un accordo transattivo. Nel caso di specie, l’importo consisteva in una compensazione operata da un datore di lavoro per sanare un annoso contenzioso con diversi dipendenti. A fronte di tale erogazione, riferita a spettanze dovute per gli anni 2010, 2011 e 2012, il datore di lavoro ha ritenuto che il regime di assoggettamento fiscale applicabile fosse quello della tassazione separata e ne ha chiesto conferma all’Agenzia delle Entrate.

La transazione e i suoi effetti

Nella sua risposta, l’autorità fiscale ha dapprima fornito la definizione civilistica dell’istituto della transazione, intesa come “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti” (cfr. art. 1965 c.c.).

In linea con quanto chiarito dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 326/1997, l’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che “tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente”.

Il reddito di lavoro dipendente

Nella risposta all’interpello, sono seguite le opportune considerazioni circa la natura “onnicomprensiva” del reddito di lavoro dipendente, consistente nella “totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve in relazione al rapporto di lavoro”. Sul punto è stato citato l’articolo 49, comma 1, del TUIR secondo il quale:

  • sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro” e
  • il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono” (art. 51, comma 1, del TUIR).

Tassazione separata e ambito di applicazione

La medesima circolare del Ministero delle Finanze è stata richiamata anche con riguardo al campo di applicazione della tassazione separata: nella circolare è stato, infatti, chiarito che “le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro sono sempre assoggettati a tassazione separata”, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), ultima parte, del TUIR.

È stato, altresì, evidenziato che il regime della tassazione separata – qualora le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d’imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d’imposta successivo – si applica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR, in presenza di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.

Come chiarito nel citato documento di prassi, le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettere b), sono soggetti a tassazione ordinaria.

Alla luce del descritto quadro normativo e di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme corrisposte dall’istante a seguito dell’accordo transattivo debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l’intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria. Ciò in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.

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