Osservatorio

Ministero del Lavoro: contributi su permessi per ROL e ex festività

20 Giugno 2011

I contributi sui permessi per riduzione di orario (Rol) e sulle ex festività possono attendere. Le parti – con la contrattazione aziendale o gli accordi individuali – possono stabilire termini più ampi e più favorevoli al lavoratore, rispetto a quelli fissati dal CCNL, per la fruizione o il pagamento dei permessi.

I contributi sui permessi per riduzione di orario (Rol) e sulle ex festività possono attendere. Le parti – con la contrattazione aziendale o gli accordi individuali – possono stabilire termini più ampi e più favorevoli al lavoratore, rispetto a quelli fissati dal CCNL, per la fruizione o il pagamento dei permessi. È questo il momento a cui occorre relazionarsi per individuare gli obblighi impositivi a fini previdenziali. Con la nota n. 9044/2011 il Ministero del Lavoro ritorna sulla materia, dopo la risposta a interpello n. 16/2011. In quella sede i tecnici ministeriali hanno affermato che il mancato godimento dei permessi – alle scadenze stabilite dai CCNL – non sostituiti dalla prevista indennità, non fa venire meno l’obbligo di pagare i contributi, che vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si colloca il termine ultimo fissato per la loro fruizione. In sostanza, una sorta di equiparazione alle ferie ma, rispetto a quest’ultime (che, oltre ad avere diversa natura, godono di una moratoria di 18 mesi), senza il riconoscimento di un ulteriore differimento del termine per il versamento della contribuzione.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

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