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Legge di Bilancio 2021: panoramica sugli sgravi contributivi

21 Gennaio 2021

Resta centrale all’interno della Legge di Bilancio 2021 il tema delle agevolazioni contributive, aventi il duplice scopo di generare occupazione e garantire maggiore liquidità alle imprese. Di seguito, una breve panoramica delle principali agevolazioni ivi previste.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza COVID-19

Il Decreto Agosto aveva introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che:

  • non avessero richiesto i trattamenti di integrazione salariale emergenziale previsti dal citato Decreto e
  • avessero già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale per emergenza Covid-19.

Tale esonero era calcolato nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

La Legge di Bilancio 2021 riconosce ai medesimi datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’lnail.

In ragione di quanto precede, la misura dell’esonero ammonta esattamente alla metà dell’esonero previsto dal Decreto Agosto.

Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti “under 36”

In un’ottica di potenziamento della riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in caso di assunzione, per il biennio 2021-2022, è stato introdotto lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con età inferiore a 36 anni.

Sono escluse le assunzioni di dirigenti o lavoratori domestici e, contestualmente, è stato previsto che i soggetti interessati, oltre al requisito anagrafico, non devono aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con altri datori di lavoro.

La misura dello sgravio contributivo è pari al 100 per cento dei contributi dovuto dal datore di lavoro nel limite massimo di 6.000,00 euro annui con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’lnail.

La durata dell’esonero è di 36 mesi che viene elevato a 48 mesi per i datori di lavoro con sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

È precluso l’accesso allo sgravio in argomento ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori con medesima qualifica del lavoratore assunto.

Contestualmente, viene elevato da sei a nove mesi – successivi all’assunzione medesima – il periodo di tempo in cui il riconoscimento dello sgravio è incompatibile con l’effettuazione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o di licenziamenti collettivi di soggetti che, nella stessa unità produttiva, siano inquadrati nella medesima qualifica del lavoratore assunto.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

La Legge di Bilancio 2021 è anche intervenuta sull’esonero già esistente per l’assunzione di donne, mutandone alcuni tratti caratteristici e potenziandone i benefici.

Nello specifico sono state introdotte due modifiche essenziali (anche se sperimentali perché limitate al biennio 2021-2022), ossia:

  • estensione alle assunzioni di tutte le lavoratrici, effettuate nel medesimo biennio, dello sgravio contributivo attualmente previsto solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni definite dalla riforma Fornero (legge 92/2012), ed
  • incremento dal 50 al 100% della riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro.

Così come per l’esonero di soggetti under 36 anni, anche l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici è riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La durata dello sgravio è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, elevabili a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Condizione necessaria e sufficiente per la fruizione dello sgravio è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Decontribuzione SUD

Dando seguito alle disposizioni del Decreto Agosto, il legislatore torna ad occuparsi della cd. decontribuzione SUD per la quale era pervenuta l’autorizzazione della Commissione Europea e in merito alla quale l’Inps aveva già provveduto ad illustrare i primi chiarimenti operativi con la circolare n. 122/2020.

L’obiettivo dello strumento in esame è garantire i livelli occupazionali in alcune Regioni del centro sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna) in un momento in cui la crisi pandemica continua a far sentire i propri effetti.

La Decontribuzione SUD prevede un esonero contributivo dal versamento dei contributi complessivi in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione di quelli appartenenti al settore agricolo ed ai titolari di contratto di lavoro domestico, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio riguarda tutti i datori di lavoro privati (ivi inclusi studi professionali, enti morali e religiosi, associazioni), con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.

Sono incentivati tutti i rapporti di lavoro subordinato purché sia rispettato il requisito geografico dello svolgimento della prestazione lavorativa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Trattandosi di un intervento che produrrà effetti fino all’anno 2029, la misura dell’esonero nei diversi anni risulta la seguente:

  • in misura del 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

L’esonero contributivo in esame è cumulabile con altri incentivi fino alla misura intera delle aliquote di finanziamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro.

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Si segnala che l’esonero contributivo previsto per il Sud nella misura del 30% verrà riconosciuto per le assunzioni fino al prossimo 30 giugno, nel rispetto del “placet” della Commissione Europea già avvenuto per lo sgravio che ha riguardato gli ultimi mesi del 2020, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Decreto Agosto.

Invece, per i periodi successivi sempre con riferimento al predetto esonero e per gli altri sgravi sopra descritti, l’effettiva efficacia è subordinata ad una nuova decisione della Commissione Europea Bruxelles ai sensi dell’art. 108, del Trattato dell’Unione.

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