Osservatorio

Legge di Bilancio 2021: Opzione Donna e Isopensione

21 Gennaio 2021

La Legge n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha introdotto alcune novità in materia pensionistica, tra cui la proroga di due istituti volti ad anticipare la cessazione dell’attività lavorativa e l’accesso a prestazioni previdenziali per talune categorie di soggetti, ovverosia “Opzione Donna” e “Isopensione”.

Opzione Donna

Con Opzione Donna le lavoratrici dipendenti ed autonome – in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi – possono decidere di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro e, contestualmente, l’accesso alla pensione rispetto alle regole ordinarie. Regole che ad oggi prevedono in alternativa: (i) il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 67 anni unitamente ad un minimo di 20 anni di contributi (c.d. pensione di vecchiaia) o (ii) il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (c.d. pensione anticipata).

La Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga per un ulteriore anno di questo istituto sperimentale già disciplinato dal Decreto Legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019.

Nello specifico possono accedere ad Opzione Donna le lavoratrici dipendenti che, entro la fine del 31 dicembre 2020, abbiano perfezionato i 58 anni di età e i 35 anni di contributi. Per le autonome, il requisito anagrafico è di 59 anni. Inoltre, dal perfezionamento del requisito occorre attendere 12 mesi di “finestra mobile” (incrementata a 18 mesi per le lavoratrici autonome) per ottenere l’effettiva liquidazione della pensione.

Tale finestra non si applica alle lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), le quali potranno presentare la domanda di cessazione e di pensione, entro il 28 febbraio 2021 così da poter accedere alla pensione all’inizio dell’anno

scolastico o accademico (ovvero settembre o novembre 2021).

Tuttavia, con l’esercizio di Opzione Donna, le lavoratrici accettano il calcolo del proprio assegno pensionistico interamente con il sistema contributivo, anche per le anzianità precedenti al 1° gennaio 1996.

Isopensione

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione aziendale per eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione), già disciplinato per il triennio 2018-2020 dalla Legge di Bilancio 2018.

Nello specifico, l’istituto dell’isopensione ha ampliato la portata del c.d. “prepensionamento Fornero”, ex articolo 4 della Legge 92/2012, incrementando da 4 a 7 anni l’uscita anticipata dal mondo del lavoro con la garanzia per il lavoratore di percepire una prestazione previdenziale nell’arco temporale tra l’esodo e il perfezionamento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata.

L’isospensione può essere attivata:

  1. attraverso un accordo stipulato tra il datore di lavoro (che impiega mediamente più di quindici dipendenti) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione. Tuttavia, condizione costitutiva della cessazione del rapporto di lavoro sarà la successiva adesione del lavoratore all’accordo sindacale medesimo;
  2. in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti minimi anagrafici e/o contributivi del pensionamento di vecchiaia o anticipato non oltre il settimo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ricorrendo all’isopensione il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per (i) erogare al lavoratore interessato una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e (ii) accreditare la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento del lavoratore interessato.

In sostanza l’onere finanziario dell’isopensione è completamente a carico del datore di lavoro il quale deve provvedere a trasferire all’INPS le risorse finanziarie per il pagamento della prestazione in favore del lavoratore e per l’accredito dei contributi figurativi per tutto il periodo di esodo.

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