Osservatorio

INPS: assegno una tantum per i co.co.pro. disoccupati

15 Marzo 2013

L’INPS, con circolare n. 38/2013, fornisce i primi chiarimenti operativi sulla nuova indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi introdotta, in via sperimentale, dall’articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008 e messa a regime dalla riforma del mercato del lavoro del 2012.

L’INPS, con circolare n. 38/2013, fornisce i primi chiarimenti operativi sulla nuova indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi introdotta, in via sperimentale, dall’articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008 e messa a regime dalla riforma del mercato del lavoro del 2012. Rientrano nell’ambito di applicazione i titolari di un contratto di collaborazione a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata e che versano l’aliquota contributiva piena. Sono invece esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo, gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo e i soggetti titolari di pensione oppure già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per il riconoscimento dell’indennità è richiesta la presenza congiunta delle seguenti condizioni: rapporto in regime di monocommittenza; possesso di un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente (conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo); l’accreditamento di quatto mensilità nell’anno precedente e di una mensilità nell’anno di riferimento presso la gestione separata; un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. L’Inps provvede poi a chiarire cosa debba intendersi per “anno di riferimento” (l’anno in cui il collaboratore matura il requisito contributivo di accredito di una mensilità e presenta la domanda per l’indennità una tantum), per “anno precedente” (solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente a quello di riferimento). Per quanto riguarda la monocommittenza, invece, l’istituto previdenziale chiarisce che questa dovrà essere in corso per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione, anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione con lo stesso datore. In merito al periodo di disoccupazione viene precisato che solo per la domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012. Per soddisfare il requisito contributivo sono considerati utili anche i contributi figurativi dell’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria. Nel periodo transitorio 2013-2015 i requisiti contributivi sono ridotti da quattro a tre mesi e l’indennità è elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di cui all’articolo 1 comma 3, legge 233/1990. La domanda di prestazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

(Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2013, pag. 22)


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