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Pensioni, cosa cambia nel 2026: i chiarimenti contenuti nella circolare INPS n. 19/2026
23 March 2026Come noto la legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) è intervenuta in materia previdenziale apportando diverse novità sul fronte pensionistico.
Senza dubbio uno degli interventi più attesi ha riguardato l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso ai diversi trattamenti pensionistici, adeguato all’andamento della speranza di vita rilevato periodicamente dall’ISTAT. Congiuntamente al decreto MEF del 19 dicembre 2025, la legge di bilancio ha confermato l’innalzamento di tre mesi dei requisiti anagrafici per accede alla pensione di vecchiaia (oggi stabilito a 67 anni), di vecchiaia contributiva (di 71 anni), anticipata contributiva (di 64 anni) e dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (oggi fissati in 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne), ammortizzando l’impatto dell’incremento come segue:
- per l’anno 2027, l’innalzamento del requisito anagrafico e contributivo sarà di un solo mese,
- dal 2028 verrà raggiunta la misura piena pari a 3 mesi.
Stante quanto precede, nel concreto l’accesso ai trattamenti pensionistici principali avverrà al conseguimento dei seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
- Per la pensione di vecchiaia: al raggiungimento di 67 anni e 1 mese di età nel 2027 e 67 anni e 3 mesi di età a decorrere dal 2028, fermo restando il requisito contributivo di 20 anni di anzianità rimasto invariato;
- Per la pensione di vecchiaia contributiva: al raggiungimento di 71 anni e 1 mese di età nel 2027 e di 71 anni e 3 mesi di età a decorrere dal 2028, fermo restando l’ulteriore requisito di almeno 5 anni di contribuzione;
- Per la pensione anticipata contributiva: al raggiungimento di 64 anni e 1 mese di età nel 2027 e di 64 anni e 3 mesi a decorrere dal 2028, fermo restando l’ulteriore requisito di almeno 20 anni di anzianità contributiva e un assegno minimo – in via generale – pari almeno a 3 volte l’assegno sociale;
- Per la pensione anticipata: al raggiungimento del requisito contributivo di 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027 e di 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 e 1 mese per le donne a decorrere dal 2028.
In aggiunta alle novità illustrate, la manovra fiscale ha interessato ulteriori istituti pensionistici, che l’INPS a riassunto, fornendo le relative indicazioni operative, nella circolare n. 19 del 25 febbraio 2026.

APE sociale
In primo luogo, la circolare INPS esamina l’istituto dell’APE sociale, introdotta in via sperimentale dalla legge n. 232/2016, e prorogata – da ultimo – dall’art. 1 comma 162 della legge di bilancio 2026 anche per l’anno in corso (il 2026).
L’INPS nella circolare in esame precisa che, non essendo state apportate modifiche alla disciplina vigente, rimangono invariati i requisiti di accesso, tra cui l’età minima di 63 anni e 5 mesi, maturati entro il 31 dicembre 2026.
A tal riguardo si ricorda che l’APE sociale è rivota i) ai soggetti disoccupati che hanno esaurito integralmente la prestazione di disoccupazione spettante, ii) ai caregiver che da almeno sei mesi assistono un familiare convivente con handicap grave, iii) agli invalidi civili con un’invalidità pari o superiore al 74% e iv) ai lavoratori che svolgono mansioni gravose. Per i primi tre gruppi sono necessari – in aggiunta al requisito anagrafico sopra indicato – almeno 30 anni di contributi, mentre per chi svolge lavori gravosi ne servono 36, con eventuali riduzioni per alcune categorie e per le lavoratrici madri in rapporto a ciascun figlio.
Resta confermato inoltre il regime di incumulabilità della misura con i redditi da lavoro derivanti da attività autonoma o subordinata da lavoro dipendente, fatta eccezione per quelli provenienti da lavoro autonomo occasionale nel limite massimo di 5.000 euro lordi annui.
Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE socialeentro i termini di scadenza del 31 marzo 2026, 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026, nelle modalità già in vigore nell’anno 2025.
Maggiorazione sociale ex art. 38, comma 1, legge 448/2001
In merito alla maggiorazione sociale prevista ai sensi dell’art. 38 della legge 448/2001 per i pensionati INPS in condizioni di disagio, la legge di bilancio 2026 all’art. 1 comma 179 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’incremento della maggiorazione di un importo aggiuntivo di 20 euro mensili, innalzando il tetto massimo di reddito previsto per ricevere la misura di 260 euro annui.
Possono fruire della maggiorazione sociale: i) i titolari di pensioni previdenziali e assistenziali con età anagrafica di almeno 70 anni, riducibile fino a 65 anni, nonché gli invalidi civili totali di maggiore età, ii) che si trovino nelle condizioni reddituali previste per l’accesso alla maggiorazione, ovvero con un reddito limite personale per l’anno 2026 non superiore a 9.981,92 euro oppure a 16.984,89 euro se coniugati.
L’aumento in trattazione – specifica la circolare INPS – viene riconosciuto d’ufficio a coloro che sono già titolari della maggiorazione sociale.
Incentivo al posticipo del pensionamento
Con riferimento all’istituto dell’incentivo al posticipo del pensionamento, introdotto dalla legge n. 197/2022, la circolare INPS ricorda che la legge di bilancio 2026, all’articolo 1 comma 194, ne proroga la possibilità di fruizione anche ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per accedere alla pensione anticipata nel corso del 2026.
L’incentivo in esame consiste in sintesi nella facoltà da parte del lavoratore, di rinunciare all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico (9,19% + eventuale 1% aggiuntivo) ottenendone in cambio l’importo netto direttamente in busta paga. Restando esclusi dalla rinuncia i contributi pensionistici dovuti dal datore di lavoro che continueranno a incrementare la posizione previdenziale del richiedente.
Le misure abrogate dalla legge di bilancio 2026
Da ultimo l’INPS ricorda che, per effetto della legge di bilancio 2026, sono abrogate le seguenti misure:
- La possibilità di computare le prestazioni di rendita di forme di pensionistiche complementari ai fini del raggiungimento dell’importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. L’INPS al riguardo chiarisce che il computo non è applicabile anche nei casi in cui ne sia stata già fatta richiesta nella domanda di pensione;
- le forme di pensionamento anticipato di Opzione donna, accessibile solo per chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 2024 alle condizioni previgenti e
- la Pensione anticipata flessibile, fermo restando la possibilità di accedervi per coloro che possono fare valere le condizioni vigenti prima della legge di Bilancio 2026 e i previsti requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2025.