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Regime fiscale dei compensi in natura differiti maturati in periodi soggetti a retribuzione convenzionale

23 March 2026

Con la risposta n. 37/2026 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale dei compensi in natura, anche a corresponsione differita, maturati nel corso di periodi d’imposta in cui il reddito di lavoro dipendente è stato determinato secondo il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’articolo 51, comma 8‑bis, del TUIR. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate muovono da un caso concreto riguardante un lavoratore fiscalmente residente in Italia che, tra il 2016 e il 2022, ha svolto attività lavorativa in via esclusiva all’estero per una società straniera, maturando in tali anni il diritto alla percezione di compensi in natura, nella forma di stock option e performance shares, i cui eventi imponibili si sono verificati, rispettivamente, nel 2024 e nel 2025.

Per gli anni trascorsi fuori dall’Italia, il reddito di lavoro dipendente era stato determinato applicando il regime delle retribuzioni convenzionali, che – in presenza delle condizioni previste dalla norma – consente di determinare il reddito imponibile non sulla base della retribuzione effettivamente percepita, bensì attraverso una base forfetaria fissata annualmente con decreto ministeriale. In tale contesto, si è proceduto a valutare se i fringe benefit derivanti dall’esercizio delle stock option e dall’assegnazione gratuita delle azioni dovessero essere assoggettati a ulteriore imposizione, oppure se risultassero già inclusi nella base imponibile forfetaria. Richiamando la propria prassi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, nei periodi d’imposta coperti dal regime convenzionale, tale criterio sostituisce integralmente la determinazione analitica del reddito di lavoro dipendente, ricomprendendo anche le ulteriori componenti reddituali riferibili ai medesimi periodi, incluse le erogazioni di compensi in natura.

Di conseguenza, i fringe benefit derivanti dalle stock option e dalle performance shares, riferibili a periodi d’imposta per i quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato secondo il regime delle retribuzioni convenzionali, non sono assoggettati a ulteriore imposizione, in quanto già inclusi nella base imponibile forfetaria applicata in tali periodi.

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