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Dicembre 2020: NOVITA’ E RINNOVI CCNL

24 Novembre 2020

1. CCNL Commercio (ANPIT – CISAL): welfare contrattuale

A decorrere dal periodo di paga di dicembre 2020, viene riconosciuto a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il periodo di prova, un emolumento a titolo di welfare contrattuale. Detto emolumento deve essere tenuto distinto dagli eventuali benefici di analoga natura presenti in azienda.

Tale importo risulta pari a:

  • Euro 100 per impiegati e operai;
  • Euro 300 per i quadri;
  • Euro 600 per i dirigenti.

Il CCNL dispone che altre due tranches di compenso welfare, diversamente determinati, sono da erogarsi nei mesi di dicembre 2021 e dicembre 2022.

2. CCNL Commercio Cooperative di consumo/ CCNL Occhiali – Industria: assistenza sanitaria integrativa

Ai sensi di quanto disposto dal CCNL Commercio Cooperative di consumo, a decorrere dal 1° dicembre 2020, il contributo a carico delle imprese per il finanziamento del Fondo Coopersalute per i dipendenti della distribuzione cooperativa viene elevato ad Euro 11,00 mensili per tutto il personale in forza.

Il CCNL Occhiali-Industria prevede, invece, che il contributo mensile a Sanimoda pari a 8 Euro venga incrementato di 4 Euro, per complessivi 12 Euro mensili, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020.

3. CCNL Penne, matite e spazzole – Industria: elemento di garanzia retributiva

In assenza di contrattazione collettiva aziendale o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, il datore di lavoro sarà tenuto ad erogare al personale in forza una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.

Tale importo lordo è pari a Euro 275,00 per il 2020 ed Euro 300,00 per gli anni successivi da erogarsi con la retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno.

4. CCNL Aeroporti – Trasporto aereo: lavoro stagionale

In data 17 giugno 2020 le parti contrenti il CCNL hanno siglato due accordi in cui è stato stabilito che le assunzioni effettuate da tale data e fino al 31 dicembre 2020 con la causale “Stagionalità” continuano ad essere disciplinate dall’Accordo del 19 novembre 2018 e successive proroghe.

In ragione della drastica riduzione delle attività di handling determinata dall’emergenza COVID-19 e dai riflessi del trascorrere del tempo sulle decadenze in tema di diritto di precedenza, in via eccezionale, è stato inoltre previsto di non computare a tale fine il periodo che intercorre dal 1° marzo 2020 fino al successivo 31 dicembre.

5. CCNL Agenzie di viaggio e turismo (Confcommercio): premio di risultato

Il CCNL stilato in data 24 luglio 2019 ha previsto che, in mancanza di un accordo sul premio di risultato aziendale sottoscritto entro il 30 aprile 2020, il datore di lavoro debba erogare gli importi stabiliti a tale titolo con la retribuzione del mese di maggio 2020.

6. CCNL Alimentari / Cooperative e Alimentari – Industria: assistenza sanitaria integrativa

È stato prorogato al 31 dicembre 2020 il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Filcoop), pari ad 1 Euro al mese e riferito a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, previsto dal CCNL Alimentari.

È stato anche prorogato al 31 dicembre 2020 il versamento (sempre a carico dei datori di lavoro), previsto dal CCNL Cooperative Alimentari per la bilateralità del settore, di un contributo pari ad 1 Euro al mese per ciascun dipendente.

7. CCNL Cartai – Piccola industria/ CCNL Grafici editoriali – Piccola industria: retribuzione

Entrambi i CCNL hanno statuito che, entro il 31 dicembre 2020, i flexible benefits messi a disposizione dei lavoratori nel mese di ottobre dovranno essere utilizzati.

I CCNL citati hanno previsto, in generale, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato e l’elemento di garanzia retributiva vengano sostituiti da flexible benefits per un importo di Euro 258,00 a lavoratore.

8. CCNL Giornali quotidiani: indennità integrativa

È prorogata fino al 31 dicembre 2020 l’erogazione dell’Indennità Integrativa Temporanea ai dipendenti beneficiari, originariamente prevista per le sole mensilità di novembre e dicembre 2019.

Le parti contraenti il CCNL hanno convenuto, inoltre, che tale indennità possa divenire parte integrante dei minimi contrattuali a far data dal 1° gennaio 2021, sulla base di un prossimo e specifico accordo.

9. Aumento dei minimi retributivi dal 1° dicembre 2020

A decorrere dal 1° dicembre 2020 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:

  • CCNL Cemento calce – Industria
  • CCNL Istituzioni socio-assistenziali (UNEBA)
  • CCNL Istituzioni Lapidei – Industria

TAG: CCNL, rinnovi
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