- CCNL ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) – Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo base a carico delle aziende al Fondo bilaterale di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda viene elevato da 15,00 a 18,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità.
- CCNL ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva
È prevista con la mensilità di gennaio l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), riconosciuto ai lavoratori in forza al 1° gennaio in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
- CCNL ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) – Enti bilaterali
A decorrere dall’anno 2026 viene istituito, in favore dell’Ente Bilaterale Moda, un contributo annuale per addetto a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno pari a 6,00 euro, di cui 5,00 euro a carico dell’azienda e 1,00 euro a carico del lavoratore.
- CCNL ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) – Previdenza complementare
Con decorrenza 1° gennaio 2026 il contributo al fondo di previdenza complementare di settore Previmoda è elevato a 18,00 euro mensili per addetto per 12 mensilità.
- CCNL AEROPORTI (TRASPORTO AEREO) – Gestori Aeroportuali – Previdenza complementare
A far data dal 1° gennaio 2026 il contributo mensile aziendale al Fondo Prevaer passa dal 2,5% al 3,0% per 12 mensilità annue, calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.
- CCNL AEROPORTI (TRASPORTO AEREO) – Gestori Aeroportuali – Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il contributo aziendale complessivo minimo pro-capite è pari a 240 annui euro per tutto il personale assunto a tempo indeterminato, fatti salvi eventuali trattamenti migliorativi.
- CCNL AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS – Scatti di anzianità
Gli importi dovuti dagli scatti di anzianità saranno pagati dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del triennio. Dal 1° gennaio 2026 verrà riconosciuto uno scatto pari a 40,00 euro ai lavoratori appartenenti al 3° livello, riproporzionato per gli altri livelli nella misura stabilita dalla scala parametrale.
- CCNL AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – CONFCOMMERCIO – Quadri
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
- CCNL AGRICOLTURA (COOPERATIVE) – Contrattazione integrativa
Entro e non oltre, il 1° gennaio 2026 o non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto integrativo se successiva al 1° gennaio 2026 le Parti a livello territoriale concorderanno le aree di competenza della contrattazione di livello 2 (territoriale o di settore merceologico). Entro la stessa data le Parti a livello aziendale concorderanno l’esercizio della contrattazione a livello di Impresa cooperativa o di Consorzio.
- CCNL AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – Assistenza sanitaria integrativa
Il datore di lavoro deve effettuare il versamento dell’intera contribuzione dovuta annualmente al Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (Fia), in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno.
- CCNL ALBERGHI – CONFCOMMERCIO – Quadri
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
- CCNL ALBERGHI – CONFCOMMERCIO – Vitto
A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi dovuti dal lavoratore all’azienda fornitrice per le somministrazioni dei pasti e dell’alloggio vengono incrementati.
- CCNL AUTOSCUOLE – Welfare
Le autoscuole mettono a disposizione dei lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, con contratto a tempo indeterminato o determinato e almeno tre mesi di anzianità maturata nell’anno, strumenti di welfare del valore di 200,00 euro.
- CCNL CALZATURIERI (INDUSTRIA) – Assistenza sanitaria integrativa
A far data dal 1° gennaio 2026, con il passaggio al “Piano Sanitario Premium”, il contributo mensile al Fondo Sanimoda a carico delle imprese sarà incrementato fino a 15 euro per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.
- CCNL CALZATURIERI (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare
L’aliquota contributiva a carico dell’azienda viene elevata dall’1,90% al 2% dal 1° gennaio 2026.
- CCNL CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI – CONFCOMMERCIO – Quadri
A decorrere dal 1° gennaio 2026, la quota contributiva annua al fondo Quas viene fissata in euro 380 a carico del datore di lavoro e in euro 50 a carico del Quadro.
- CCNL CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI – CONFCOMMERCIO – Vitto
A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi corrisposti dal lavoratore all’azienda fornitrice per le somministrazioni dei pasti e dell’alloggio vengono incrementati.
- CCNL CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA) – Mensa
A partire dal 1° gennaio 2026 il costo del pasto è interamente sostenuto da ciascuna Azienda e, negli stabilimenti in cui è istituita la mensa, al lavoratore che non vi partecipi per esigenze di servizio o per accertati motivi di salute spetta un’indennità sostitutiva pari a 2,00 euro per ogni giorno di presenza.
- CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO – Quadri
A decorrere dal 1° gennaio 2026 la quota contributiva al Fondo Quas è incrementata di euro 20,00 a carico del datore di lavoro.
- CCNL COMMERCIO – CONFESERCENTI – Quadri
A decorrere dal 1° gennaio 2026 la quota contributiva al Fondo Quas è incrementata di euro 20 a carico del datore di lavoro.
- CCNL COMMERCIO (FINO A 50 DIPENDENTI) – Contributi contrattuali
Le aziende versano all’Enmoa un contributo annuale nazionale di euro 80,00 (ottanta/00) per le funzioni di relazioni industriali svolte dalle Organizzazioni Datoriali stipulanti, entro il 30 del mese di gennaio di ogni anno, ovvero in un periodo successivo corrispondente al primo versamento dei contributi Enmoa.
- CCNL CONCERIE (INDUSTRIA) – Assistenza sanitaria integrativa
Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 tramite Sanimoda va attivata un’assicurazione contro la non autosufficienza (c.d. LTC), finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a euro 2 mensili per addetto, per 12 mensilità, corrisposto unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario.
- CCNL CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE – Indennità di funzione
L’indennità Quadri è fissata in euro 245,78 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- CCNL COOPERATIVE SOCIALI – Classificazione del personale
A decorrere 1° gennaio 2026, gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia di cui al D.M. 378 del 9 maggio 2018 e gli educatori professionali socio pedagogici in possesso della qualifica prevista dal comma 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attualmente inquadrati al profilo D1, transitano al livello D2 senza conservazione dell’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.
- CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Copertura assicurativa
A partire dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025 – per il pagamento del quale è prevista la scadenza del 10 gennaio 2026 – il premio a finanziamento della Garanzia Infortuni Pastore è fissato nella misura di euro 560,00 annui per assicurato.
- CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Formazione e addestramento professionale
Con decorrenza 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, il contributo annuo da versare al CFMT per l’aggiornamento e la formazione professionale dei dirigenti, nonché per le politiche attive e di outplacement, è fissato in 308,00 euro a carico del datore di lavoro e 148,00 euro a carico del dirigente.
- CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Malattia
A decorrere dal 1° gennaio 2026, con riferimento alla tutela assicurativa prevista in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio, viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale.
- CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Malattia
A partire dal 1° gennaio 2026 per i dirigenti che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 18 luglio 2025, n. 106, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasdac.
- CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’aliquota di computo del contributo integrativo, a carico del datore di lavoro e da versare al Fondo Mario Negri, è incrementata dall’attuale 2,47% al 2,52% della retribuzione convenzionale. Nella stessa data, il contributo ordinario a carico del dirigente, pari all’1%, viene elevato al 2%, sempre calcolato sulla retribuzione convenzionale.
- CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2026, le agevolazioni contributive previste per le nuove assunzioni o le nomine di dirigenti, applicate dal Fondo Mario Negri e dall’Associazione Antonio Pastore, potranno essere riconosciute una sola volta nell’ambito della carriera lavorativa del dirigente e per un periodo massimo di 2 anni.
- CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Risoluzione del rapporto
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il contributo a carico del datore di lavoro dovuto al CFMT in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, destinato a finanziare le politiche attive per la ricollocazione dei dirigenti, è ridotto da 2.500 a 2.000 euro. Tale contributo è dovuto anche in caso di accordo transattivo o di conciliazione, fatta eccezione per le ipotesi di cessazione per giusta causa, licenziamento per ragioni disciplinari o dimissioni volontarie.
- CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Welfare
Per il triennio 2026-2028 va riconosciuto dalle aziende un credito welfare contrattuale di un valore minimo pari a 1.500 euro annui.
- CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA – Contratto a tempo parziale
Dal 1° gennaio 2026, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 20 ore già in essere alla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo del 23 aprile 2024, su espressa richiesta del lavoratore interessato, l’azienda riconoscerà la variazione oraria contrattuale di cui all’articolo 73 punto 2) del C.C.N.L.
- CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA – Quadri
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo obbligatorio annuo a favore del Fondo Quas è incrementato di euro 20,00 a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
- CCNL EDILI (ARTIGIANATO) – Cassa Edile
Le aziende, con i requisiti di cui all’Allegato “A-2025”, a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno accedere al “Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo” costituito presso ogni Cassa Edile ed Edilcassa, per le sole ore eccedenti il regime ordinario di lavoro e con il limite delle 250 ore annuali previsto dalla normativa vigente.
- CCNL EDILI (ARTIGIANATO) – Cassa Edile
A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa.
- CCNL EDILI (COOPERATIVE) – Cassa Edile
A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa.
- CCNL EDILI (INDUSTRIA) – Cassa Edile
A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa.
- CCNL ELETTRICI – Previdenza complementare
A partire dal 1° gennaio 2026 le Aziende versano ai Fondi di previdenza complementare di competenza, ad incremento della misura della contribuzione a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a euro 3 per ogni mensilità (14 mensilità) e destinano all’Assistenza Sanitaria Integrativa un incremento per ogni mensilità (14 mensilità) pari a euro 2.
- CCNL ELETTRICI – Welfare
Sull’incremento retributivo complessivo, stabilito sul parametro medio 179,76 in misura pari a euro 290 sui minimi, dal 2026 si aggiunge un ulteriore importo da allocare sul welfare pari a 5 euro.
- CCNL GAS E ACQUA – Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo di 5,00 euro per 12 mensilità che le Aziende versano al Fasie per i lavoratori iscritti viene elevato a 7,00 euro.
- CCNL GAS E ACQUA – Copertura assicurativa
Ai lavoratori con qualifica di quadro, ai lavoratori direttivi inquadrati nei livelli 7° e 8°, nonché ai lavoratori inquadrati in livelli diversi ai quali siano comunque assegnate specifiche responsabilità di rilievo civile, penale o amministrativo conseguenti al ruolo esercitato, è riconosciuta, con decorrenza 1° gennaio 2026, l’assistenza legale in caso di procedimenti civili, penali o amministrativi per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
- CCNL GAS E ACQUA – Copertura assicurativa
L’importo che le aziende versano per i dipendenti in servizio a finanziamento della polizza assicurativa che garantisce la copertura del rischio di morte per malattia non professionale o di invalidità permanente per malattia non professionale è elevato a 6,00 euro mensili (72 euro annui) a partire dal 1° gennaio 2026.
- CCNL GAS E ACQUA – Orario di lavoro
L’Accordo di Rinnovo dell’8 maggio 2025 stabilisce una durata contrattuale dell’orario di lavoro ridotta a 38 ore settimanali medie con decorrenza 1° gennaio 2026.
- CCNL GAS E ACQUA – Previdenza complementare
Con decorrenza 1° gennaio 2026 il contributo che le aziende versano al Fondo di riferimento per ciascun iscritto è elevato di ulteriori euro 4,00 sul parametro medio 143,53 per ogni mensilità imponibile.
- CCNL GAS E ACQUA – Rappresentante per la sicurezza
Con decorrenza 1° gennaio 2026, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano i seguenti permessi retribuiti: 24 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti; 48 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti; 72 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.
- CCNL GAS E ACQUA – Reperibilità
Dal 1° gennaio 2026 i compensi per il servizio di reperibilità vengono stabiliti nei seguenti importi giornalieri: 23,88 euro per i giorni feriali e 32,50 euro per il sabato, per i giorni non lavorativi e per i festivi.
- CCNL GAS E ACQUA – Welfare
A partire dal 1° gennaio 2026 le aziende verseranno al Fondo di Previdenza Complementare negoziale di competenza, ad incremento della contribuzione a carico dell’azienda, un importo aggiuntivo di 4,00 euro per ciascun iscritto calcolato sul parametro medio contrattuale 143,53 per ogni mensilità imponibile. Dalla stessa data l’importo destinato alla polizza premorienza e invalidità sarà incrementato di 1,00 euro per 12 mensilità e le aziende verseranno al Fasie, per ogni lavoratore iscritto, un importo aggiuntivo pro capite in misura fissa pari a 2,00 euro per 12 mensilità.
- CCNL GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva
Con la retribuzione del mese di gennaio il datore di lavoro dovrà erogare un importo annuo a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), pari a 300 euro lordi, a tutti i lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
- CCNL GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA) – Previdenza complementare
Il contributo a carico dell’azienda, istitutivo del fondo Previmoda e previsto al punto e) del Verbale di Accordo “rinnovo parti economiche” del 14 ottobre 1997, viene elevato di 0,30 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- CCNL GIOCATTOLI, MODELLISMO (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota contributiva a carico dell’azienda viene elevata dall’1,90% al 2%.
- CCNL GIORNALISTI – Fondo di previdenza
Ai giornalisti, se iscritti al Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani, è riconosciuto un contributo aggiuntivo da destinarsi alla previdenza complementare, pari allo 0,25% della retribuzione mensile.
- CCNL GRAFICI, EDITORIALI (INDUSTRIA) – Assistenza sanitaria integrativa
Per l’anno 2026, saranno iscritti automaticamente al Fondo Salute Sempre tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi che non beneficino di forme di assistenza sanitaria integrativa equivalenti a quelle erogate dal Fondo. Il contributo di 156 euro sarà integralmente a carico dell’azienda.
- CCNL LAPIDEI (INDUSTRIA) – Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Altea è di 18 euro mensili per ogni lavoratore in forza.
- CCNL LAPIDEI (INDUSTRIA) – Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’aliquota contributiva relativa al Fondo di previdenza Arco, a carico dell’azienda, è fissata al 3,00% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R
- LATERIZI (INDUSTRIA) – Assistenza sanitaria integrativa
A partire dal 1° gennaio 2026 la contribuzione da inviare al Fondo Altea sarà pari a 3 euro mensili a carico dei lavoratori che vi aderiranno e a 12 euro mensili a carico delle aziende.
- CCNL METALMECCANICI (COOPERATIVE) – Orario di lavoro
Con decorrenza 1° gennaio 2026, per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali comprendendo il turno notturno e quelli di sabato e domenica, è riconosciuto un ulteriore permesso di 8 ore. Tali permessi sono computati in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibili fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.
- CCNL METALMECCANICI (COOPERATIVE) – Sicurezza del lavoro
Da gennaio 2026 vanno predisposti strumenti di segnalazione delle criticità/rischio che non hanno carattere d’urgenza da parte dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, le eventuali segnalazioni saranno trimestralmente oggetto di confronto fra R.L.S., R.S.P.P. e tecnici.
- CCNL METALMECCANICI (INDUSTRIA) – Disabilità
A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi del D.Lgs. n. 62/2024, L. n. 104/1992 e L. n. 68/1999, al superamento del periodo di comporto, sarà riconosciuto un prolungamento della conservazione del posto pari a: 30 giorni per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni, 45 giorni per anzianità di servizio oltre i 3 e fino a 6 anni, e 60 giorni per anzianità di servizio superiore a 6 anni. Per tali periodi è prevista un’integrazione a carico dell’azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione.
- CCNL METALMECCANICI (INDUSTRIA) – Formazione e addestramento professionale
A decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le aziende contribuiscono a MetApprendo con un versamento, da corrispondersi entro il mese di aprile, pari a 1,50 euro annui per dipendente. Tale importo va calcolato sulla base del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
- CCNL METALMECCANICI (INDUSTRIA) – Malattia
Ai sensi della L. n. 106 del 18 luglio 2025, a partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, hanno diritto a: dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti e ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
- CCNL METALMECCANICI (INDUSTRIA) – Maternità
A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età, per i quali verrà riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
- CCNL METALMECCANICI (INDUSTRIA) – Somministrazione di lavoro
A partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori che svolgono la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
- CCNL PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI CONFLAVORO – Welfare
Entro il 1° gennaio 2026 le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori che abbiano superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari a 100,00 euro da utilizzare entro il 30 novembre dell’anno successivo. I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.
- CCNL PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota contributiva a carico dell’azienda viene elevata dall’1,90% al 2%.
- CCNL PENNE, MATITE E SPAZZOLE (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare
Dal 1°gennaio 2026 l’aliquota contributiva a carico dell’azienda viene elevata dall’1,90% al 2%.
- CCNL PETROLIO (INDUSTRIA PRIVATA) – Assistenza sanitaria integrativa
A far data da gennaio 2026 la copertura assicurativa per il rischio morte e invalidità permanente viene reintegrata nelle prestazioni fornite dal Fasie, a parità di condizioni per aziende e lavoratori.
- CCNL PORTIERI E CUSTODI – Malattia
Dagli infortuni verificatisi a partire dal 1° gennaio 2026, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore, per conto Inail, l’indennità temporanea assoluta dovuta.
- CCNL PUBBLICI ESERCIZI – CONFCOMMERCIO – Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
- CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO – Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
- CCNL STABILIMENTI BALNEARI – CONFCOMMERCIO – Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
- CCNL TELECOMUNICAZIONI – Crm/Bpo – Fondo di previdenza
Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione al Fondo Telemaco, a carico delle aziende, è elevata all’1,6% della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
- CCNL TELECOMUNICAZIONI – Fondo di previdenza
Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione al Fondo Telemaco, a carico delle aziende, è elevata all’1,6% della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
- CCNL TESSILI (INDUSTRIA) – Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo base a carico delle aziende al Fondo bilaterale di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda viene elevato da 15,00 a 18,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità.
- CCNL TESSILI (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva
È prevista con la mensilità di gennaio l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), riconosciuto ai lavoratori in forza al 1° gennaio in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
- CCNL TESSILI (INDUSTRIA) – Enti bilaterali
A decorrere dall’anno 2026 viene istituito, in favore dell’Ente Bilaterale Moda, un contributo annuale per addetto a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno pari a 6,00 euro, di cui 5,00 euro a carico dell’azienda e 1,00 euro a carico del lavoratore.
- CCNL TESSILI (INDUSTRIA) – Previdenza complementare
Con decorrenza 1° gennaio 2026 il contributo al fondo di previdenza complementare di settore Previmoda è elevato a 18,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità.
- CCNL TURISMO (CONFCOMMERCIO) – Quadri
A decorrere dal 1° gennaio 2026 è previsto un incremento del contributo dovuto dall’azienda alla cassa Quas, che passerà da 360,00 euro a 380,00 euro.
- CCNL TURISMO (CONFCOMMERCIO) – Vitto
A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi corrisposti dal lavoratore all’azienda fornitrice per le somministrazioni dei pasti e dell’alloggio vengono incrementati.
- CCNL VIDEOFONOGRAFICI – Assistenza sanitaria integrativa
Solo per l’anno 2026 il contributo al fondo Salute Sempre è integralmente a carico azienda ed è pari a 13,00 euro mensili.
- CCNL VIDEOFONOGRAFICI – Previdenza complementare
Dal 1° gennaio 2026 il contributo aziendale alla previdenza complementare aumenta dello 0,2%.
Aumento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2026 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:
- ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA);
- AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS;
- AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – FEDERPOL;
- AGENZIE IMMOBILIARI;
- AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE;
- ALIMENTARI (ARTIGIANATO) – Imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti;
- ALIMENTARI (COOPERATIVE);
- ALIMENTARI (INDUSTRIA);
- ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA);
- BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ACCONCIATORI;
- BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ACCONCIATORI CONFLAVORO CONFSAL;
- CARTAI (PICCOLA INDUSTRIA);
- CASSE RURALI ED ARTIGIANE;
- CERAMICA, CHIMICA (PICCOLA INDUSTRIA – FINO A 49 DIPENDENTI);
- CINEMATOGRAFI;
- CONSORZI AGRARI;
- CONSORZI DI BONIFICA;
- DIRIGENTI AGRICOLTURA;
- DIRIGENTI COMMERCIO;
- DIRIGENTI COOPERATIVE;
- DIRIGENTI INDUSTRIA;
- DIRIGENTI PICCOLA INDUSTRIA;
- EDILI (ARTIGIANATO);
- FIORAI (LAVORAZIONE E COMMERCIO);
- GIORNALISTI (EMITTENZA LOCALE);
- GRAFICI EDITORIALI (PICCOLA INDUSTRIA);
- GUARDIE AI FUOCHI;
- LAPIDEI (ARTIGIANATO);
- LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO);
- MAGAZZINI GENERALI;
- MARKETING (ANPIT-CISAL);
- MODA, CHIMICA CERAMICA, DECORAZIONE PIASTRELLE TERZO FUOCO;
- PESCA MARITTIMA – PERSONALE IMBARCATO (COOPERATIVE);
- PETROLIO (INDUSTRIA PRIVATA);
- PORTIERI E CUSTODI;
- RADIOTELEVISIONI PRIVATE;
- STUDI DEI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI;
- TABACCO (LAVORAZIONE);
- TELECOMUNICAZIONI;
- TESSILI (INDUSTRIA);
- TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFARTIGIANATO;
- TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA) – UNIONTESSILE;
- TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI – ARTIGIANATO;
- TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI – CONFETRA – MINIMI RETRIBUTIVI;
- TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI – FAI;
- TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI (FEDERDAT).
Rinnovi CCNL dal 1° gennaio 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono previsti i seguenti rinnovi
- DIRIGENTI COMMERCIO.
Una tantum di gennaio 2026
Per il mese di gennaio 2026 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:
- AGENZIE DI ASSICURAZIONE – UNAPASS;
- AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE;
- ATTIVITA’ FERROVIARIE;
- COMMERCIO (COOPERATIVE DI CONSUMO);
- RADIOTELEVISIONI PRIVATE.