Osservatorio
Regime impatriati e bonus riferibili ad attività lavorativa svolta nello Stato estero: chiarimenti dalla Risposta n. 274/2025 dell’Agenzia delle Entrate
24 Novembre 2025Il regime speciale per lavoratori impatriati, previsto inizialmente dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, è uno strumento volto ad offrire una riduzione del reddito soggetto ad imposizione fiscale per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese. Successivamente, il legislatore con l’articolo 5 del Decreto Legislativo 209 del 2023, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, ha introdotto un nuovo regime agevolativo applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire da tale data.
La recente risposta n. 274/2025 dell’Agenzia delle Entrate interviene sulla compatibilità del regime agevolato con gli emolumenti differiti percepiti dopo la cessazione della residenza fiscale italiana.
Il caso analizzato
Una società italiana ha assunto nel 2021 tre lavoratori provenienti dall’estero, che hanno acquisito la residenza fiscale in Italia e beneficiato del regime impatriati fino al 2024. Durante il periodo agevolato, sono stati loro assegnati:
- un Long Term Incentive Plan nel 2022, con maturazione nel 2025;
- un Deferred Bonus Plan nel 2023, anch’esso con maturazione nel 2025.
Nel 2024, i lavoratori hanno cessato il rapporto di lavoro e trasferito la residenza fiscale in Grecia.
Il quesito dell’istante
La società ha chiesto se i bonus maturati durante il periodo di residenza in Italia potessero beneficiare del regime impatriati, nonostante la percezione avvenga nel 2025, quando i lavoratori non sono più fiscalmente residenti in Italia.

La risposta dell’Agenzia
Con la Risposta n. 274/2025, l’Agenzia ha escluso la possibilità di applicare il regime impatriati ai bonus percepiti dopo la perdita della residenza fiscale italiana. L’interpretazione si fonda su una pluralità di principi normativi e prassi:
- Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR):
L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, fa riferimento all’ articolo 3, comma 1 del TUIR che stabilisce che i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
In riferimento all’articolo 23, comma 1, lettera c) del TUIR si sottolinea, inoltre, che i redditi da lavoro dipendente sono considerati prodotti in Italia se l’attività è svolta nel territorio nazionale, anche se il percettore è fiscalmente residente all’estero al momento della percezione.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che, come stabilito dall’articolo 51 del TUIR, l reddito da lavoro dipendente è imponibile nel periodo in cui è percepito, indipendentemente dal momento della maturazione. Sarà quindi necessario seguire il principio di cassa.
- Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Grecia (art. 15):
Il reddito da lavoro dipendente resta imponibile in Italia per la parte riferita all’attività svolta nel territorio nazionale, anche se percepito successivamente. Tuttavia, non si applica il regime impatriati. Sarà poi la Grecia, in qualità di Stato di residenza al momento della percezione, a eliminare l’eventuale doppia imposizione mediante credito d’imposta.
- Commentario OCSE:
L’Agenzia richiama il Commentario OCSE per confermare che la tassazione nello Stato della fonte (Italia) può avvenire anche se il reddito è percepito in un periodo successivo alla prestazione lavorativa. Questo rafforza la legittimità della tassazione italiana sui bonus riferiti ad attività svolta nel territorio nazionale.
- Circolare n. 33/E del 2020:
Secondo la Circolare 33/E del 2020, i redditi percepiti dopo la cessazione del regime impatriati non possono beneficiare dell’agevolazione, anche se riferiti ad attività svolte durante il periodo agevolato.
- Circolare n. 9/E del 2016:
L’Agenzia delle Entrate, ricorda che la verifica della residenza fiscale è un elemento di fatto e non può essere oggetto di interpello, sottolineando la necessità di un’analisi concreta della posizione del lavoratore.
Implicazioni operative
La risposta dell’Agenzia impone una riflessione importante per i datori di lavoro, in particolare sarà necessario:
- porre attenzione alla tempistica di percezione dei bonus: i piani di incentivazione differita devono essere strutturati tenendo conto del periodo di residenza fiscale del lavoratore. È quindi opportuno valutare se anticipare la percezione degli emolumenti differiti entro il periodo di fruizione del regime impatriati;
- effettuare un controllo del payroll post-cessazione: i bonus percepiti dopo il trasferimento all’estero devono essere tassati in Italia senza agevolazioni, con eventuale coordinamento con il Paese di nuova residenza.
La Risposta n. 274/2025 chiarisce definitivamente che il regime impatriati non si estende ai redditi percepiti dopo la perdita della residenza fiscale italiana, anche se maturati durante il periodo agevolato. Un punto che impone maggiore attenzione nella gestione dei bonus e nella gestione fiscale dei lavoratori in uscita.