Osservatorio
Auto aziendali in uso promiscuo: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli optional a carico dei dipendenti
23 Ottobre 2025Il contesto normativo
Con la Risposta n. 233/E del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli optional richiesti dai dipendenti sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo. Il quesito nasce dalla prassi di alcune aziende che, pur concedendo gratuitamente l’auto ai dipendenti, permettono loro di personalizzarla con optional, il cui costo viene trattenuto direttamente dalla busta paga.
Il principio di onnicomprensività
L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito da lavoro dipendente. Questo include anche i cosiddetti fringe benefit, come l’uso promiscuo dell’auto aziendale.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che la valutazione dei beni e servizi offerti al dipendente debba avvenire secondo il valore normale, come definito dall’articolo 9 del TUIR.

La deroga per i veicoli in uso promiscuo
Il comma 4, lettera a), dell’articolo 51 introduce una deroga al principio generale, stabilendo che il valore del fringe benefit relativo all’auto aziendale concessa in uso promiscuo sia determinato forfettariamente sulla base delle tabelle ACI, considerando una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km.
Dal 1° gennaio 2025, la legge di bilancio ha introdotto una graduazione del beneficio fiscale in base alla tipologia di veicolo:
- 50% del valore ACI per veicoli tradizionali;
- 20% per veicoli ibridi plug-in;
- 10% per veicoli elettrici a batteria.
La concessione di optional ai dipendenti
Il punto centrale dell’interpello riguarda la possibilità di dedurre dal valore del fringe benefit le somme versate dal dipendente per optional aggiuntivi. L’Agenzia chiarisce che:
Le somme trattenute per optional non riducono il valore del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI.
Infatti, la disposizione che consente di dedurre le somme eventualmente trattenute al dipendente si riferisce esclusivamente ai costi richiesti dal datore per l’uso personale del veicolo, e non a spese aggiuntive come gli optional.
In conclusione, la posizione dell’Agenzia delle Entrate conferma un’interpretazione restrittiva del concetto di “somme trattenute” ai fini della riduzione del fringe benefit. Gli optional, quindi, pur essendo a carico del dipendente, non incidono sulla determinazione del fringe benefit.
Con questa interpretazione, l’Agenzia delle Entrate attribuisce alle aziende e ai professionisti che gestiscono le risorse umane la responsabilità di prestare particolare attenzione nel comunicare le somme trattenute ai dipendenti. Infatti, ai fini della corretta determinazione del fringe benefit, sarà necessario valutare attentamente la natura di tali trattenute.