Osservatorio

DURC e scostamento non grave: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

23 Ottobre 2025

Con l’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, relativo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In particolare, il Ministero ha precisato che non è possibile ricondurre alla nozione di “scostamento non grave” – per cui è previsto il rilascio del DURC regolare – le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali costituite esclusivamente da sanzioni e interessi riferiti ad un’omissione contributiva già sanata. La formulazione testuale della norma, infatti, non legittima tale interpretazione.

Ai fini della regolarità contributiva è necessario che l’ammontare complessivo di eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, non superi la soglia di 150 euro con riferimento a ciascun ente coinvolto nella verifica, limite entro il quale lo scostamento è considerato “non grave” ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015.


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