Osservatorio

Esclusione della NASpI dal regime speciale per lavoratori impatriati: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

23 Settembre 2025

Con la risposta n. 228 del 1° settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di applicare il regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, alle somme percepite a titolo di NASpI. Il caso sottoposto all’attenzione delle Entrate riguardava un contribuente che, dopo sei anni di permanenza all’estero, aveva trasferito la propria residenza in Italia nell’aprile 2022, rientrando dall’Irlanda. Dal momento del rientro fino a settembre 2023 aveva svolto attività di lavoro dipendente beneficiando del regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati. Successivamente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, aveva percepito la NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024, per poi trasferirsi nuovamente all’estero. A tal fine, l’istante chiedeva se tale indennità di disoccupazione potesse essere considerata reddito agevolabile in quanto derivante da un precedente rapporto di lavoro e se, conseguentemente, potesse fruire della riduzione prevista dal regime impatriati.

Il regime speciale per lavoratori impatriati

Come noto, il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, un nuovo regime agevolativo per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Tuttavia, per i soggetti che hanno trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023– come nel caso oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate – continua a trovare applicazione il previgente regime di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015. Tale regime prevede che, in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Inoltre, nella risposta in oggetto, l’Agenzia richiama la propria precedente prassi (circolari n. 17/E del 2017 e n. 33/E del 2020), evidenziando che la misura è finalizzata ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività lavorativa, prevedendo per tali soggetti una tassazione più favorevole sui redditi prodotti. In tal senso, possono rientrare nell’agevolazione anche le somme percepite in sostituzione di redditi agevolabili, purché strettamente connesse a un’attività lavorativa effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

La qualificazione della NASpI

Nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la NASpI, disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, è una prestazione economica di sostegno al reddito, erogata dall’INPS a favore dei lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. A tal riguardo, pur essendo qualificata fiscalmente come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 6 del TUIR, essa non è corrisposta a fronte dello svolgimento di un’attività lavorativa, bensì in conseguenza della cessazione del rapporto. Inoltre, viene ribadito che la funzione della NASpI è quella di garantire un sostegno temporaneo al reddito, in attesa di una nuova occupazione, e non quella di remunerare una prestazione lavorativa. Infine, secondo l’interpretazione fornita nella risposta, la ratio del regime impatriati è quella di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori che qui svolgano un’attività produttiva, e non di estendere l’agevolazione a prestazioni percepite in assenza di attività lavorativa.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia ha concluso che le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra i redditi agevolabili ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015. In tal senso, l’indennità di disoccupazione, pur essendo fiscalmente assimilata a reddito di lavoro dipendente, non soddisfa il requisito sostanziale richiesto dalla norma, ossia la produzione di reddito derivante da attività lavorativa svolta in Italia. Pertanto, tali somme devono essere assoggettate a tassazione ordinaria, senza applicazione della riduzione prevista dal regime speciale. In conclusione, il chiarimento fornito dall’Agenzia conferma un principio di rilievo: il regime impatriati si applica esclusivamente ai redditi che trovano origine nello svolgimento di un’attività lavorativa in Italia, restando in ogni caso escluse le prestazioni di sostegno al reddito erogate in assenza di attività lavorativa.

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