Osservatorio
Incentivo al posticipo del pensionamento: la nuova disciplina e i chiarimenti dell’INPS
25 Luglio 2025Con la Circolare n. 102 del 16 giugno 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, previsto dall’articolo 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024). La nuova disciplina sostituisce quella introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ampliando la platea dei potenziali destinatari. Infatti, la misura non si rivolge più ai soli lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, ma anche a coloro che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per accedere alla pensione anticipata ordinaria.
Per beneficiare dell’incentivo, infatti, è necessario aver maturato alternativamente i requisiti per una delle due forme di pensionamento anticipato previste dalla norma. In particolare, per la pensione anticipata flessibile, nota come “Quota 103”, è richiesto il raggiungimento di 62 anni di età anagraficae il possesso diun’anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni. Diversamente, per la pensione anticipata ordinaria,il requisito di anzianità contributiva è fissato in 41 anni e 10 mesi per le donne e in 42 anni e 10 mesi per gli uomini, prescindendo dall’età anagrafica.
Resta fermo che, oltre alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle due forme di pensione anticipata, la misura è rivolta a quei lavoratori dipendenti che scelgano di proseguire l’attività lavorativa, avvalendosi contestualmente della possibilità di rinunciare all’accredito della quota di contributi previdenziali “IVS” a proprio carico. Infatti, secondo quanto disposto dalla norma, il lavoratore può scegliere di non far versare al datore di lavoro la propria quota di contribuzione previdenziale e, in cambio, ricevere l’intero importo corrispondente direttamente in busta paga. Tuttavia, l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro non viene meno e i versamenti relativi alla quota “IVS” a suo carico continuano ad alimentare, secondo le regole ordinarie, la posizione assicurativa del lavoratore presso l’ente previdenziale.

È importante precisare che, l’esercizio della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore è ammesso una sola volta nell’arco della vita lavorativa. Inoltre, come indicato dalla circolare, è prevista la possibilità di revoca della rinuncia — anch’essa esercitabile una sola volta — con effetti decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla relativa comunicazione.
Trattamento applicabile all’incentivo
Uno degli aspetti centrali della misura è rappresentato dal regime applicabile alle somme erogate al lavoratore, corrispondenti alle quote contributive “IVS” che il datore di lavoro avrebbe altrimenti versato per suo conto. A tali importi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e come confermato dalla Risoluzione n. 45/2025 dell’Agenzia delle Entrate, si applica la disciplina di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR, in base alla quale le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio della facoltà di rinuncia del lavoratore non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Di conseguenza, tali somme vengono corrisposte integralmente al lavoratore, esenti da imposte e contributi.
Decorrenza e cessazione del beneficio
Per quanto concerne la decorrenza dell’esonero contributivo, come chiarito dalla circolare INPS, essa varia in funzione del momento nel quale viene esercitata la facoltà di rinuncia da parte del lavoratore. Ovvero, il beneficio decorre dalla datain cui il lavoratore matura i requisiti necessari per accedere alla pensione anticipata, qualora la facoltà di rinuncia venga esercitata prima di tale data. Viceversa, se la facoltà di rinuncia viene esercitata contestualmente o successivamente alla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata, l’esonero decorre dal primo giorno del mese successivo.
Dal punto di vista temporale, occorre considerare anche le condizioni che determinano la cessazione del beneficio. A tal riguardo, la circolare specifica che l’incentivo in oggetto cessa di produrre i suoi effetti non solo in caso di revoca della rinuncia, ma anche al ricorrere di alcune specifiche condizioni, tra cui: il raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nonché l’eventuale conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.
Compatibilità con altri incentivi
Circa la compatibilità con altre misure agevolative, viene specificato dalla circolare INPS che l’incentivo in argomento è compatibile con eventuali sgravi contributivi riferiti esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro. Infatti, l’incentivo al posticipo del pensionamento non può essere cumulato con agevolazioni che incidano sulla quota contributiva a carico del lavoratore. Ne deriva che, nelle ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro, sia già previsto un abbattimento totale o parziale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.