Cassa integrazione in deroga: dal Ministero del Lavoro ulteriori chiarimenti

Il Ministero del Lavoro ha emesso la circolare n. 11/2020, chiarendo numerosi aspetti operativi riguardanti la cassa integrazione guadagni in deroga con causale COVID-19 a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale 9/2020.

La circolare ripercorre i tratti delle disposizioni normative intervenute da marzo ad oggi, fornendo tra l’altro istruzioni circa la domanda di cassa integrazione guadagni in deroga operata da imprese pluri-localizzate, aventi cioè unità produttive dislocate su 5 o più regioni o province autonome italiane.

Tra i principali chiarimenti rilasciati dal Ministero vi è quello relativo alle settimane aggiuntive di integrazione salariale in deroga fruibili da datori di lavoro pluri-localizzati aventi unità produttive o lavoratori domiciliati o residenti presso le vecchie “zona rossa” e “zona gialla”.  La domanda per dette settimane sarà de effettuarsi alla regione competente per ciascuna unità produttiva, preventivamente alla fruizione delle ulteriori 5 e 4 settimane disposte dal Decreto Rilancio. Inoltre, sono stati stanziati fondi aggiuntivi per far fronte all’elevato numero di domande fin qui pervenute alle amministrazioni competenti.

Decreto Legge n. 34/2020 su ammortizzatori sociali e altre misure a sostegno del lavoro per far fronte all’emergenza COVID-19

È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”, di seguito anche il “Decreto”) del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le misure a sostegno del lavoro, il Governo, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ancora in atto, ha integrato le misure per imprese e lavoratori già previste dal Decreto Legge n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia,” convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Di seguito, una breve panoramica dei principali interventi del Decreto che ha ampliato le risorse finanziarie e le misure già previste in materia di lavoro dal Decreto “Cura Italia”.

  1. Ammortizzatori sociali

A. CIGO e assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, c.d. FIS, con la specifica causale “emergenza COVID-19”:

  • le domande di concessione rimangono di 9 settimane massime da fruire, in ogni caso, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • solo per le aziende che abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane, vengono riconosciuti
    1. un ulteriore periodo massimo di 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020 e
    2. un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane da fruirsi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, a condizione che siano già state interamente utilizzate le precedenti 14 settimane a disposizione;
  • le domande dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività;
  • viene reintrodotta la procedura sindacale di informazione, consultazione ed esame congiunto che deve essere svolta, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • ai lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario del FIS è riconosciuto, anche nei casi di sospensione o riduzione dell’attività, l’assegno per il nucleo familiare;
  • i lavoratori destinatari dei suddetti ammortizzatori sociali devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 25 marzo 2020.

B. CIGO per le aziende in Cassa integrazione guadagni straordinaria (“CIGS”):

  • viene garantito l’accesso alla CIGO (nella versione semplificata) per i medesimi periodi massimi e alle medesime condizioni descritte alla lettera A. che precede.

C. CIG in Deroga con la specifica causale “emergenza COVID-19”, utilizzabile dalle aziende per le quali non trovino applicazione i già menzionati trattamenti di integrazione salariale:

  • le domande di concessione rimangono di 9 settimane massime da fruire, in ogni caso, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  • solo per le aziende che abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane, vengono riconosciuti
    1. un ulteriore periodo massimo di 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020 e
    2. un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane da fruirsi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, a condizione che siano già state interamente utilizzate le precedenti 14 settimane a disposizione;
  • le domande per le suddette settimane aggiuntive dovranno essere trasmesse direttamente dalle aziende all’INPS, in modalità telematica, unitamente con una lista dei lavoratori beneficiari e delle ore di sospensione per ciascun lavoratore;
  • per le aziende con unità produttive site in più regioni o province autonome (il decreto interministeriale attualmente vigente ha previsto “in 5 o più regioni”), c.d. aziende plurilocalizzate, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per le eventuali settimane aggiuntive;
  • solo per le aziende plurilocalizzate, il trattamento di integrazione salariale potrà essere anticipato dalle stesse e successivamente conguagliato con i contributi dovuti all’INPS;
  • le aziende dovranno inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento diretto ai lavoratori, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • i lavoratori destinatari della CIG in Deroga devono risultare alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 25 marzo 2020.

D. Nuova procedura per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell’INPS, con riferimento alle sole settimane aggiuntive stanziate dal Decreto “Rilancio”:

  • le aziende che non anticipano il trattamento trasmettono la relativa domanda entro il giorno 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Entro 15 giorni l’INPS dovrà autorizzare le domande;
  • è prevista un’anticipazione dell’INPS del trattamento spettante al lavoratore, pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, che sarà poi conguagliata dall’istituto in sede di liquidazione del trattamento effettivo.
  1. Congedo straordinario Covid-19

Il c.d. congedo straordinario Covid-19 e la relativa indennità a carico dell’INPS, previsti in favore dei genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, è riconosciuto per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni da fruire entro il 31 luglio.

Alle medesime condizioni, per i genitori con figli minori di anni 16, è riconosciuto un congedo non retribuito e privo di contribuzione figurativa.

Alternativamente al suddetto congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione a determinati servizi integrativi per l’infanzia ovvero con funzione educativa e ricreativa nel limite massimo complessivo di 1.200 euro.

Ai lavoratori del settore privato aventi figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, art. 4, co.1, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età sopra menzionato.

  1. Estensione dei permessi retribuiti ex Legge n. 104/1992

Sono riconosciuti, ai lavoratori dipendenti che assistono una persona con handicap grave, 12 giorni in più (ai 3 giorni al mese già attualmente previsti) di permesso retribuito complessivi da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.

  1. Sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 nonché i recessi dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 – e le relative procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 – sono preclusi fino al 17 agosto 2020.

Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

  1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata INPS 

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del Decreto “Cura Italia”, è riconosciuta la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

La medesima indennità di 1.000 euro per il mese di maggio è riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti co.co.co.) che alla data del 19 maggio 2020 abbiano cessato il rapporto di lavoro.

  1. Indennità per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e ampliamento platea beneficiari

Analoghe disposizioni ed indennità, descritte la punto 5. che precede, sono previste anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO.

Viene ampliata la platea dei lavoratori beneficiari dell’indennità di 600 euro corrisposta per i mesi di marzo e aprile 2020.

  1. Contratto a tempo determinato

In deroga alla normativa vigente, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle causali di legge.

  1. Diritto allo Smart-Working

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

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Legge di conversione del decreto “Cura Italia” su ammortizzatori sociali e altre misure a sostegno di imprese e lavoratori per far fronte all’emergenza COVID-19

Vi informiamo che il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) è stato convertito nella Legge n. 27/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, modificando ed integrando le misure speciali introdotte per imprese e lavoratori per far fronte all’attuale situazione emergenziale dovuta al diffondersi del COVID-19.

Si fornisce di seguito una sintesi dei principali interventi della legge di conversione aventi impatto su imprese e lavoratori.

  1. Ammortizzatori sociali
  1. Con riferimento agli istituti della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (c.d. CIGO) e dell’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (c.d. FIS) con causale “emergenza COVID19”, si precisa che:
  • gli stessi sono stati estesi anche ai lavoratori assunti dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
  • non è più prevista la necessità della consultazione e dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali al momento della richiesta per il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
  1. Per l’istituto della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (c.d. CIGD):
  • viene specificato come, per le aziende che occupino fino a 5 dipendenti così come per tutti i “datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, non sia necessaria la sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali;
  • per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome la CIGD può essere riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • viene disposta la possibilità per le Regioni della Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto di regolare una cassa integrazione in deroga ulteriore, di massimo 4 settimane per i datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché’ per i datori di  lavoro che non hanno sede legale o  unità  produttiva  od  operativa  nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o domiciliati nelle medesime regioni.
  1. Contratti a tempo determinato

Circa i contratti di lavoro a tempo determinato, è stata prevista la possibilità di:

  • prorogare e rinnovare i contratti a termine e di somministrazione a termine nel periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, in deroga agli artt. 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c), del D.L.gs. 81/2015;
  • rinnovare i suddetti contratti senza l’obbligo di rispettare il c.d. periodo di stop&go previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.

Permangono, tuttavia, gli obblighi di indicare le causali (per i rinnovi e per le proroghe oltre i 12 mesi) e di rispettare i limiti quantitativi e di durata.

  1. Smart working

La Legge di Conversione ha ulteriormente allargato il diritto di alcune categorie di lavoratori ad usufruire del regime di lavoro in “smart working”, includendovi – oltre ai disabili o coloro che assistono familiari disabili ai sensi della L. n. 104/1992) – anche i soggetti immunodepressi.

  1. Malattia

Non viene apportata alcuna modifica oltre a quanto già disposto dal “Decreto Cura Italia” in materia di malattia da Covid-19, confermando che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (come disposto dal certificato medico) debba essere equiparato ad assenza per malattia, nonché non computabile ai fini del periodo di comporto.

  1. Sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 17 maggio 2020

La Legge di Conversione non ha rivisto quanto già disposto dal “Decreto Cura Italia”, limitandosi a precisare che l’articolo 46 riguarda le “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, e non le impugnazioni.

Infine, non si registrano novità rispetto a già quanto disciplinato dal “Decreto Cura Italia” per ciò che riguarda:

  • la disciplina del congedo straordinario Covid-19;
  • la disciplina dei permessi ex Legge104/1992.

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Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

Prorogati al 3 maggio 2020 i termini per la fruizione del congego Covid-19

Alla luce del D.P.C.M del 10 aprile 2020 che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale straordinario COVID-19.

Come è noto, il congedo introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, può essere fruito:

  • da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare;
  • a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

“Decreto liquidità”: le novità per imprese e lavoratori

Questa mattina è stato pubblicato il c.d. Decreto Liquidità, D.L. n. 23/2020 (cosiddetto “Decreto Liquidità”), che introduce una serie di novità che riguardano i datori di lavoro, di seguito riportate in sintesi:

  1. Versamenti F24 di aprile e maggio 2020

Sono sospesi tutti i versamenti F24 in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 per le imprese:

a) aventi ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione di misura analoga nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; oppure

b) aventi ricavi superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e una flessione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 deve essere pari o superiore al 50%.

La sospensione in oggetto è prevista, a prescindere dalle condizioni sopra elencate, per chi abbia intrapreso l’attività di impresa in data successiva al 31 marzo 2019. Particolari agevolazioni sono inoltre previste per le imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

La sospensione, in particolare, si riferisce ai versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL.

Sarà possibile procedere al versamento dei tributi sospesi entro il mese di giugno 2020 o, in alternativa, in 5 rate mensili decorrenti dal medesimo mese di giugno, senza applicazione di interessi e sanzioni. Resta inteso che le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti possono continuare a beneficiare delle previsioni di cui al Decreto “Cura Italia”, ove più favorevoli (art. 61, D.L. n. 18/2020).

  1. Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale

All’art. 41 il Decreto prevede che i trattamenti di integrazione salariale (i.e. assegno ordinario FIS, cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga) previsti dal Decreto Cura Italia siano accessibili a tutti i lavoratori dipendenti assunti fino al 17 marzo 2020. Detto termine sostituisce quello del 23 febbraio 2020, precedentemente previsto dal D.L. 18/2020.

  1. Invio CU 2020 all’Agenzia delle Entrate e consegna ai lavoratori

Viene posticipato, dall’art. 22, al 30 aprile 2020 il termine per la consegna ai lavoratori delle certificazioni uniche (cosiddette CU) relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Allo stesso modo, viene estesa alla medesima data la scadenza per l’invio delle CU all’Agenzia delle Entrate da parte dei datori di lavoro o degli intermediari delegati, senza applicazioni di sanzioni.

  1. Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni

I lavoratori autonomi che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La disposizione riguarda le ritenute operate dai committenti su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

Prorogati al 13 aprile 2020 i termini per la fruizione del congedo Covid-19

Con la presente Vi informiamo che, alla luce del D.P.C.M del 1° aprile 2020 che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale straordinario COVID-19.

 

Come è noto, il congedo introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, può essere fruito:

  • da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare;
  • a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

* * * *

Restiamo, in ogni caso, a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Decreto Cura Italia: bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti

Il Decreto Legge n. 18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”) ha previsto, all’art. 63, la corresponsione di un premio di 100 Euro ai lavoratori dipendenti che durante l’emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) e di conseguenza si sono dovuti recare presso la sede lavorativa.

Il premio, riferito al mese di marzo 2020, spetta ai lavoratori dipendenti aventi un reddito di lavoro dipendenti non superiore ai 40.000 Euro nel 2019.

In particolare, il bonus è da rapportarsi al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti presso la sede di lavoro da parte del beneficiario nel corso del mese di marzo e viene erogato direttamente dal datore di lavoro. A riguardo, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che – ai fini del corretto calcolo del premio spettante – rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate in azienda nel mese di marzo 2020 e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Inoltre, il pagamento nei confronti dei lavoratori beneficiari dovrà avvenire nel mese di aprile e, in ogni caso, entro il termine di effettuazione del conguaglio.

Il premio di 100 Euro spetta anche se il rapporto di lavoro è cessato e deve essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta o presso sedi secondarie dell’impresa.

Infine, il valore del premio non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente e, nel mese successivo all’erogazione, sarà portato a compensazione dal datore di lavoro nella sezione “erario” della delega F24, in quanto credito d’imposta.

Si fornisce di seguito un fac-simile della comunicazione che i datori di lavoro possono sottoporre ai lavoratori dipendenti per l’accertamento dei redditi 2019, che si prega restituire alla scrivente HR Capital Srl entro il 15 aprile 2020.

Restiamo, in ogni caso, a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Primi chiarimenti INPS sulle misure di sostegno alle famiglie introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo, l’INPS, con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, ha fornito i primi chiarimenti relativamente alla fruizione del congedo parentale straordinario, del bonus baby-sitting e dei permessi retribuiti di cui alla L. 104/1992, come di seguito brevemente riepilogati

a) Congedo parentale straordinario

Il congedo parentale straordinario è riconosciuto dal 5 marzo al 3 aprile, fino a un massimo di 15 giorni anche frazionati, ai genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni (o senza limiti di età in caso di figli con disabilità grave accertata).

Il congedo è retribuito con un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione, calcolato con rinvio alle norme in materia di congedo parentale obbligatorio, e non spetta nel caso vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito (CIG, NaSPI ecc.).

I congedi parentali ordinari eventualmente già richiesti all’INPS dopo il 5 marzo, saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo parentale straordinario, senza necessità di presentare ulteriore domanda da parte dell’interessato/a.

Al pari, coloro che possono accedere al congedo ordinario e che non hanno ancora fatto domanda, possono utilizzare la procedura di domanda ordinaria già in uso.

b) Bonus per servizi di babysitting

Alternativamente al congedo parentale straordinario è prevista la possibilità per il lavoratore o la lavoratrice del settore privato di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600.

La domanda, che verrà resa disponibile entro la prima settimana di aprile, potrà essere presentata telematicamente con il PIN INPS dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN), rivolgendosi al contact center integrato INPS o attraverso i Patronati. Per poter accedere alla futura domanda è necessario che i lavoratori attivino il “libretto famiglia” nell’apposita sezione “prestazioni occasionali” già disponibile sulla piattaforma INPS.

c) Estensione dei permessi retribuiti ex Legge n. 104/1990

Ai lavoratori titolari dei permessi retribuiti Legge 104/1990, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti, spettano ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Le predette giornate possono essere fruite consecutivamente nello stesso mese e sono anche frazionabili in ore.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

DPCM 22 marzo 2020 e nuove misure restrittive per le imprese

In data 22 marzo u.s., il Governo ha emanato un nuovo DPCM che ha disposto, sull’intero territorio nazionale, la “sospensione delle attività produttive industriali o commerciali”, salvo che non siano organizzate nelle modalità a distanza o smart-working.

Il DPCM definisce inoltre l’elenco delle attività che fanno eccezione al suddetto obbligo di sospensione, come riepilogate nel documento allegato al DPCM. Tuttavia, le imprese che svolgono le attività non sospese dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali.

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione possa derivare un grave pregiudizio all’impianto stesso ovvero un rischio incidenti.

Le aziende, le cui attività sono sospese per effetto del DPCM, potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo p.v., compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le disposizioni del DPCM producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo e per gestire il personale dipendente in costanza dell’emergenza sanitaria in atto.

Proroga trasmissione Modello Lav_US (c.d. “Modello lavori usuranti”)

Con nota n. 1160 del 19 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Società ha rinviato al 30 maggio 2020 la scadenza per la compilazione del modello LAV_US per le attività lavorative svolte nell’anno 2019.

Si ricorda che il modello LAV_US deve essere compilato e trasmesso per denunciare le seguenti attività:

–  attività facenti parte di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”;

–  attività faticose e pesanti, c.d. usuranti;

– attività lavorativa notturna svolta in modo continuativo e inserita in turnazioni periodiche.

Restiamo, infine, a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

Sospensione degli obblighi relativi al collocamento obbligatorio dei disabili

Con il Decreto Legge n. 18/2020 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Governo ha temporaneamente sospeso gli obblighi relativi alla Legge 68/1999 circa il collocamento obbligatorio dei disabili da parte delle aziende.

La sospensione opera per 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto, dunque fino al 16 maggio 2020.

In particolare, sono sospesi:

  • gli avviamenti d’ufficio disposti dagli uffici del collocamento obbligatorio (c.d. computi numerici);
  • gli adempimenti, le scadenze e le assunzioni relative a convenzioni stipulate per assolvere all’obbligo gradualmente (ex art. 11) o tramite cooperative (ex art. 14);
  • la decorrenza degli esoneri parziali o totali.

Infine, le richieste di ottemperanza ex art. 17 presentate dalle aziende tra il 17 marzo 2020 ed il 16 maggio 2020 sono da considerarsi come accolte e, dunque, evase positivamente.

 

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 su ammortizzatori sociali e altre misure a sostegno del lavoro per far fronte all’emergenza COVID-19

Questa mattina è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le misure a sostegno del lavoro, il Governo, come si legge nel Titolo II, del Decreto, ha istituito “misure a sostegno del lavoro”, di cui riepiloghiamo in sintesi gli elementi principali.

  1. Ammortizzatori sociali
  2. A) CIGO e assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, c.d. FIS, (art. 19 del Decreto), per le aziende che ne hanno diritto, con le seguenti caratteristiche:

–           l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19” per accedere al trattamento, con effetto retroattivo;

–           una durata massima pari a 9 settimane da fruire, in ogni caso, entro il mese di agosto 2020;

–           l’esonero dalla procedura sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

–           l’ampliamento dei termini per proporre la domanda all’INPS;

–           l’assenza della verifica della sussistenza dei requisiti di legge ordinariamente previsti;

–           i periodi di sospensione non sono conteggiati ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale;

–           l’esonero dal pagamento del contributo addizionale;

–           l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupino mediamente più di 5 dipendenti;

–           in deroga ai requisiti soggettivi ordinari, non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;

 

–           accesso alla CIGO (nella versione semplificata) ammessa anche per chi ha in corso trattamenti CIGS, nel qual caso il trattamento straordinario sarà sospeso per il periodo corrispondente;

 

  1. B) CIG in Deroga (art. 22 del Decreto), utilizzabile dalle aziende per le quali non trovino applicazione le disposizioni vigenti in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro:

–           le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in Deroga (“CIGD”) previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;

–           la durata massima è pari a 9 settimane;

–           l’esonero dal pagamento del contributo addizionale;

–           in deroga ai requisiti soggettivi ordinari, non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;

–           resta fermo quanto previsto agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020.

  1. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato

È riconosciuto un congedo specifico, fino a 15 giorni anche frazionati, ai genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Durante tale congedo, il beneficiario avrà diritto a un’indennità, a carico dell’INPS, pari al 50 % della retribuzione calcolata secondo i criteri dei congedi parentali.

Alternativamente al congedo specifico è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Ai lavoratori del settore privato aventi figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, art. 4, co.1, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età sopra menzionato.

Le modalità operative per accedere al congedo oppure al bonus in argomento sono stabilite dall’INPS.

  1. Estensione dei permessi retribuiti ex Legge n. 104/1992

Sono riconosciuti, ai lavoratori dipendenti che assistono una persona con handicap grave, 12 giorni in più (ai 3 giorni al mese già attualmente previsti) di permesso retribuito complessivi da fruire ne mesi di marzo e aprile 2020.

  1. Sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  1. Sospensione dei termini per versamento degli F24

Per i soggetti espressamente previsti dal Decreto, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Per i suddetti soggetti non espressamente indicati dal Decreto, con ricavi registrati nel 2019 inferiori a 2 milioni di Euro, la sospensione ha effetto fino al 31 marzo 2020.

  1. Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

 

Differimento dei termini dei versamenti fiscali del 16 marzo

Con il comunicato n. 50, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato reso noto che i termini relativi ai versamenti fiscali al 16 marzo saranno differiti con una norma del decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri.

Continueremo a monitorare lo status della procedura di approvazione del suddetto decreto – che disporrà ulteriori misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie – e sarà nostra premura tenerVi costantemente aggiornati.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

 

Coronavirus HRC Task Force. Noi ci siamo. Contaci.

Continua incessantemente dall’inizio di febbraio il lavoro della nostra “Coronavirus HRC Task Force” composta dal nostro affiatato team di consulenti del lavoro affiancato dagli avvocati di De Luca & Partners (per le tematiche giuslavoristiche di sicurezza del lavoro e di privacy).

Le complesse situazioni che il contesto impone alle aziende di affrontare riguardano principalmente:

  • Interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro (ammortizzatori sociali);
  • Sospensione dei termini per adempimenti del datore di lavoro e pagamenti;
  • Gestione del rapporto di lavoro (valutazione performance / presenze / assenze);
  • Lavoro da remoto (es: Smart Working; possibili finanziamenti);
  • Tutela dei dati personali in tempi di epidemia (GDPR);
  • Gestione della responsabilità del datore di lavoro in materia di Sicurezza sul lavoro;
  • Adempimenti in tema di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs 231/01).

Certificazione unica 2020

Entro il prossimo 9 marzo 2020 dovrà essere trasmessa – direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato – all’Agenzia delle Entrate dal sostituto d’imposta la c.d. Certificazione Unica.

Detta certificazione deve essere rilasciata – entro il 31 marzo 2020 – a tutti i soggetti nei confronti dei quali, nel periodo d’imposta 2019, siano stati corrisposti:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni;
  • redditi diversi;
  • corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi (i.e. ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni).

In ragione di quanto sopra, ferma restando l’automatica elaborazione e trasmissione da parte di HR Capital della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, qualora intendiate conferire alla nostra Società anche l’incarico di certificare i redditi di lavoro autonomo ed i redditi diversi – per compensi, provvigioni o corrispettivi erogati nel periodo di imposta 2019 – Vi chiediamo gentilmente di contattarci immediatamente al fine di fornirci le informazioni utili per effettuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Novità in materia di appalti e subappalti

Vi informiamo che il c.d. Decreto Fiscale 2020 ha introdotto particolari novità e adempimenti relativi ai versamenti IRPEF per tutti i soggetti coinvolti in contratti di appalto e subappalto.

In particolare, i requisiti delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione delle novità normative sono i seguenti:

  • I contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati per l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000;
  • i contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive);
  • l’esecuzione del contratto presso la sede / le sedi del committente;
  • l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Laddove dovessero essere soddisfatti tutti i suddetti requisiti, dal 1° gennaio 2020 (pertanto, per i versamenti in scadenza al 17 febbraio 2020), le imprese appaltatrici dovranno:
  •  
  • effettuare il versamento delle ritenute con una delega per ciascun committente;
  • nel termine di 5 giorni lavorativi dal versamento, inviare i dati a mezzo PEC a ciascun committente.Le imprese committenti, invece, dovranno:
  • richiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’appalto o rapporto negoziale labour intensive;
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati nel caso di mancata trasmissione o per omessi o insufficienti versamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 90 giorni.Potranno, comunque, essere esentate dai suddetti adempimenti le imprese, in possesso di apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate:
  • in attività da almeno 3 anni;
  • in regola con gli obblighi dichiarativi (i.e. le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sostituti d’imposta);
  • che hanno eseguito nell’ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni;
  • che non abbiano in atto iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000.

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Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Comunicazione obbligatoria ai sindacati dei lavoratori somministrati nel corso del 2019 – Art. 36 D.Lgs. 81/2015

Entro il 31 gennaio 2020 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2019, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in merito ai dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2019.

I dati obbligatori da inserire nella comunicazione in oggetto sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.Vi rammentiamo, infine, che la norma (art. 40, D. Lgs. 81/2015) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 Euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.

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Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Prospetto informativo disabili

In base all’art. 9 della Legge 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, le aziende soggette all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per le quali siano intervenuti cambiamenti relativi alla situazione occupazionale tali da modificare il predetto obbligo, sono tenute a trasmettere al competente Servizio Provinciale, entro il prossimo 31 gennaio 2020, un prospetto informativo recante la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

Analogamente, sempre entro il 31 gennaio 2020, le aziende che hanno beneficiato dell’esonero parziale ex art. 5 Legge 68/99 nel corso del 2019, dovranno inviare alla Provincia un prospetto riepilogativo delle somme versate.

Come di consueto, qualora intendiate conferire alla nostra Società l’incarico di:

  • verificare se l’azienda è tenuta alla trasmissione del prospetto di cui alla Legge 68/99 e/o
  • predisporre il prospetto informativo annuale nonché le altre comunicazioni sopracitate,

Vi preghiamo di volerci comunicare, non appena possibile e comunque non oltre il 17 gennaio 2020, le seguenti informazioni:

  • numero dei posti di lavoro e precisa descrizione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
  • nominativo e recapito (numero di telefono, fax, e-mail) della persona referente per la presentazione del prospetto informativo;
  • copia delle richieste di agevolazione per l’assunzione di soggetti disabili ex art. 13 Legge 68/99;
  • documentazione attestante i versamenti effettuati nel corso del 2019 per l’esonero parziale ex art. 5 Legge 68/99.

Inoltre, Vi preghiamo di trasmetterci, copia del prospetto informativo presentato lo scorso anno, laddove non in nostro possesso, unitamente all’eventuale seguente documentazione:

  • convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 11 e 12 Legge 68/99;
  • istanze/autorizzazioni di esonero parziale e/o di compensazione territoriale;
  • domande di sospensione dagli obblighi occupazionali di cui all’art. 3 comma 5, Legge 68/99.

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Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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