Il 14 luglio 2020 l’INPS ha emanato il messaggio n. 2806, con il quale ha integrato le indicazioni già contenute in una precedente circolare in materia di CIGO. In particolare, l’istituto ha fornito istruzioni per consentire alle aziende che richiedono l’assegno ordinario FIS di inviare l’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.
L’autodichiarazione consiste in un file excel, mediante il quale l’azienda può calcolare l’eventuale periodo di FIS residuo ancora da fruire, che potrà essere oggetto di una domanda di proroga da presentare all’INPS mediante l’apposito applicativo. Tale autodichiarazione dovrà essere predisposta dall’azienda che intende prorogare un trattamento di FIS già autorizzato dall’INPS ma non ancora interamente fruito e andrà allegata al momento della presentazione della domanda di proroga del trattamento. Qualora la domanda di proroga sia stata presentata prima della diffusione del file, sarà possibile inviare l’autocertificazione all’INPS mediante cassetto previdenziale.
Con l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo di autovetture ad alta emissione di Co2, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, con decorrenza dal 1° luglio di quest’anno, nuove regole sugli assoggettamenti del fringe benefit per le autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori.
Per quanto riguarda i contratti di leasing, acquisto o noleggio stipulati sino al 30 giugno 2020, il fringe benefit da assoggettare sarà quantificato in misura pari al 30% dell’importo risultante dalle tabelle ACI per ogni veicolo, come da vecchie regole.
Per quanto riguarda invece i contratti stipulati dal 1° luglio e i veicoli immatricolati da tale data, la percentuale varierà in maniera proporzionale alle emissioni di Co2 e potrà raggiungere il 50% nel caso di emissioni maggiori a 190g/km.
Diversamente, nel caso in cui le emissioni fossero inferiori a 60g/km, la percentuale scenderà al 25%, rendendo dunque più conveniente l’utilizzo di auto a basso impatto ambientale.
Il Ministero del Lavoro ha emesso la circolare n. 11/2020, chiarendo numerosi aspetti operativi riguardanti la cassa integrazione guadagni in deroga con causale COVID-19 a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale 9/2020.
La circolare ripercorre i tratti delle disposizioni normative intervenute da marzo ad oggi, fornendo tra l’altro istruzioni circa la domanda di cassa integrazione guadagni in deroga operata da imprese pluri-localizzate, aventi cioè unità produttive dislocate su 5 o più regioni o province autonome italiane.
Tra i principali chiarimenti rilasciati dal Ministero vi è quello relativo alle settimane aggiuntive di integrazione salariale in deroga fruibili da datori di lavoro pluri-localizzati aventi unità produttive o lavoratori domiciliati o residenti presso le vecchie “zona rossa” e “zona gialla”. La domanda per dette settimane sarà de effettuarsi alla regione competente per ciascuna unità produttiva, preventivamente alla fruizione delle ulteriori 5 e 4 settimane disposte dal Decreto Rilancio. Inoltre, sono stati stanziati fondi aggiuntivi per far fronte all’elevato numero di domande fin qui pervenute alle amministrazioni competenti.