È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”, di seguito anche il “Decreto”) del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le misure a sostegno del lavoro, il Governo, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica ancora in atto, ha integrato le misure per imprese e lavoratori già previste dal Decreto Legge n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia,” convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Di seguito, una breve panoramica dei principali interventi del Decreto che ha ampliato le risorse finanziarie e le misure già previste in materia di lavoro dal Decreto “Cura Italia”.
A. CIGO e assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, c.d. FIS, con la specifica causale “emergenza COVID-19”:
B. CIGO per le aziende in Cassa integrazione guadagni straordinaria (“CIGS”):
C. CIG in Deroga con la specifica causale “emergenza COVID-19”, utilizzabile dalle aziende per le quali non trovino applicazione i già menzionati trattamenti di integrazione salariale:
D. Nuova procedura per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell’INPS, con riferimento alle sole settimane aggiuntive stanziate dal Decreto “Rilancio”:
Il c.d. congedo straordinario Covid-19 e la relativa indennità a carico dell’INPS, previsti in favore dei genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, è riconosciuto per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni da fruire entro il 31 luglio.
Alle medesime condizioni, per i genitori con figli minori di anni 16, è riconosciuto un congedo non retribuito e privo di contribuzione figurativa.
Alternativamente al suddetto congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione a determinati servizi integrativi per l’infanzia ovvero con funzione educativa e ricreativa nel limite massimo complessivo di 1.200 euro.
Ai lavoratori del settore privato aventi figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, art. 4, co.1, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età sopra menzionato.
Sono riconosciuti, ai lavoratori dipendenti che assistono una persona con handicap grave, 12 giorni in più (ai 3 giorni al mese già attualmente previsti) di permesso retribuito complessivi da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 nonché i recessi dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 – e le relative procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 – sono preclusi fino al 17 agosto 2020.
Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del Decreto “Cura Italia”, è riconosciuta la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020.
Ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.
La medesima indennità di 1.000 euro per il mese di maggio è riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti co.co.co.) che alla data del 19 maggio 2020 abbiano cessato il rapporto di lavoro.
Analoghe disposizioni ed indennità, descritte la punto 5. che precede, sono previste anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO.
Viene ampliata la platea dei lavoratori beneficiari dell’indennità di 600 euro corrisposta per i mesi di marzo e aprile 2020.
In deroga alla normativa vigente, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle causali di legge.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
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Vi informiamo che il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) è stato convertito nella Legge n. 27/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, modificando ed integrando le misure speciali introdotte per imprese e lavoratori per far fronte all’attuale situazione emergenziale dovuta al diffondersi del COVID-19.
Si fornisce di seguito una sintesi dei principali interventi della legge di conversione aventi impatto su imprese e lavoratori.
Circa i contratti di lavoro a tempo determinato, è stata prevista la possibilità di:
Permangono, tuttavia, gli obblighi di indicare le causali (per i rinnovi e per le proroghe oltre i 12 mesi) e di rispettare i limiti quantitativi e di durata.
La Legge di Conversione ha ulteriormente allargato il diritto di alcune categorie di lavoratori ad usufruire del regime di lavoro in “smart working”, includendovi – oltre ai disabili o coloro che assistono familiari disabili ai sensi della L. n. 104/1992) – anche i soggetti immunodepressi.
Non viene apportata alcuna modifica oltre a quanto già disposto dal “Decreto Cura Italia” in materia di malattia da Covid-19, confermando che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (come disposto dal certificato medico) debba essere equiparato ad assenza per malattia, nonché non computabile ai fini del periodo di comporto.
La Legge di Conversione non ha rivisto quanto già disposto dal “Decreto Cura Italia”, limitandosi a precisare che l’articolo 46 riguarda le “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, e non le impugnazioni.
Infine, non si registrano novità rispetto a già quanto disciplinato dal “Decreto Cura Italia” per ciò che riguarda:
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Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.