Prorogati al 3 maggio 2020 i termini per la fruizione del congego Covid-19

Alla luce del D.P.C.M del 10 aprile 2020 che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale straordinario COVID-19.

Come è noto, il congedo introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, può essere fruito:

  • da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare;
  • a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

“Decreto liquidità”: le novità per imprese e lavoratori

Questa mattina è stato pubblicato il c.d. Decreto Liquidità, D.L. n. 23/2020 (cosiddetto “Decreto Liquidità”), che introduce una serie di novità che riguardano i datori di lavoro, di seguito riportate in sintesi:

  1. Versamenti F24 di aprile e maggio 2020

Sono sospesi tutti i versamenti F24 in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 per le imprese:

a) aventi ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione di misura analoga nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; oppure

b) aventi ricavi superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e una flessione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 deve essere pari o superiore al 50%.

La sospensione in oggetto è prevista, a prescindere dalle condizioni sopra elencate, per chi abbia intrapreso l’attività di impresa in data successiva al 31 marzo 2019. Particolari agevolazioni sono inoltre previste per le imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

La sospensione, in particolare, si riferisce ai versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL.

Sarà possibile procedere al versamento dei tributi sospesi entro il mese di giugno 2020 o, in alternativa, in 5 rate mensili decorrenti dal medesimo mese di giugno, senza applicazione di interessi e sanzioni. Resta inteso che le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti possono continuare a beneficiare delle previsioni di cui al Decreto “Cura Italia”, ove più favorevoli (art. 61, D.L. n. 18/2020).

  1. Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale

All’art. 41 il Decreto prevede che i trattamenti di integrazione salariale (i.e. assegno ordinario FIS, cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga) previsti dal Decreto Cura Italia siano accessibili a tutti i lavoratori dipendenti assunti fino al 17 marzo 2020. Detto termine sostituisce quello del 23 febbraio 2020, precedentemente previsto dal D.L. 18/2020.

  1. Invio CU 2020 all’Agenzia delle Entrate e consegna ai lavoratori

Viene posticipato, dall’art. 22, al 30 aprile 2020 il termine per la consegna ai lavoratori delle certificazioni uniche (cosiddette CU) relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Allo stesso modo, viene estesa alla medesima data la scadenza per l’invio delle CU all’Agenzia delle Entrate da parte dei datori di lavoro o degli intermediari delegati, senza applicazioni di sanzioni.

  1. Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni

I lavoratori autonomi che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La disposizione riguarda le ritenute operate dai committenti su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

Prorogati al 13 aprile 2020 i termini per la fruizione del congedo Covid-19

Con la presente Vi informiamo che, alla luce del D.P.C.M del 1° aprile 2020 che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale straordinario COVID-19.

 

Come è noto, il congedo introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, può essere fruito:

  • da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare;
  • a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

* * * *

Restiamo, in ogni caso, a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Decreto Cura Italia: bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti

Il Decreto Legge n. 18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”) ha previsto, all’art. 63, la corresponsione di un premio di 100 Euro ai lavoratori dipendenti che durante l’emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) e di conseguenza si sono dovuti recare presso la sede lavorativa.

Il premio, riferito al mese di marzo 2020, spetta ai lavoratori dipendenti aventi un reddito di lavoro dipendenti non superiore ai 40.000 Euro nel 2019.

In particolare, il bonus è da rapportarsi al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti presso la sede di lavoro da parte del beneficiario nel corso del mese di marzo e viene erogato direttamente dal datore di lavoro. A riguardo, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che – ai fini del corretto calcolo del premio spettante – rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate in azienda nel mese di marzo 2020 e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Inoltre, il pagamento nei confronti dei lavoratori beneficiari dovrà avvenire nel mese di aprile e, in ogni caso, entro il termine di effettuazione del conguaglio.

Il premio di 100 Euro spetta anche se il rapporto di lavoro è cessato e deve essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta o presso sedi secondarie dell’impresa.

Infine, il valore del premio non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente e, nel mese successivo all’erogazione, sarà portato a compensazione dal datore di lavoro nella sezione “erario” della delega F24, in quanto credito d’imposta.

Si fornisce di seguito un fac-simile della comunicazione che i datori di lavoro possono sottoporre ai lavoratori dipendenti per l’accertamento dei redditi 2019, che si prega restituire alla scrivente HR Capital Srl entro il 15 aprile 2020.

Restiamo, in ogni caso, a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Contattaci