DPCM 22 marzo 2020 e nuove misure restrittive per le imprese

In data 22 marzo u.s., il Governo ha emanato un nuovo DPCM che ha disposto, sull’intero territorio nazionale, la “sospensione delle attività produttive industriali o commerciali”, salvo che non siano organizzate nelle modalità a distanza o smart-working.

Il DPCM definisce inoltre l’elenco delle attività che fanno eccezione al suddetto obbligo di sospensione, come riepilogate nel documento allegato al DPCM. Tuttavia, le imprese che svolgono le attività non sospese dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali.

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione possa derivare un grave pregiudizio all’impianto stesso ovvero un rischio incidenti.

Le aziende, le cui attività sono sospese per effetto del DPCM, potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo p.v., compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le disposizioni del DPCM producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo e per gestire il personale dipendente in costanza dell’emergenza sanitaria in atto.

Primi chiarimenti INPS sulle misure di sostegno alle famiglie introdotte dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo, l’INPS, con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, ha fornito i primi chiarimenti relativamente alla fruizione del congedo parentale straordinario, del bonus baby-sitting e dei permessi retribuiti di cui alla L. 104/1992, come di seguito brevemente riepilogati

a) Congedo parentale straordinario

Il congedo parentale straordinario è riconosciuto dal 5 marzo al 3 aprile, fino a un massimo di 15 giorni anche frazionati, ai genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni (o senza limiti di età in caso di figli con disabilità grave accertata).

Il congedo è retribuito con un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione, calcolato con rinvio alle norme in materia di congedo parentale obbligatorio, e non spetta nel caso vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito (CIG, NaSPI ecc.).

I congedi parentali ordinari eventualmente già richiesti all’INPS dopo il 5 marzo, saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo parentale straordinario, senza necessità di presentare ulteriore domanda da parte dell’interessato/a.

Al pari, coloro che possono accedere al congedo ordinario e che non hanno ancora fatto domanda, possono utilizzare la procedura di domanda ordinaria già in uso.

b) Bonus per servizi di babysitting

Alternativamente al congedo parentale straordinario è prevista la possibilità per il lavoratore o la lavoratrice del settore privato di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600.

La domanda, che verrà resa disponibile entro la prima settimana di aprile, potrà essere presentata telematicamente con il PIN INPS dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN), rivolgendosi al contact center integrato INPS o attraverso i Patronati. Per poter accedere alla futura domanda è necessario che i lavoratori attivino il “libretto famiglia” nell’apposita sezione “prestazioni occasionali” già disponibile sulla piattaforma INPS.

c) Estensione dei permessi retribuiti ex Legge n. 104/1990

Ai lavoratori titolari dei permessi retribuiti Legge 104/1990, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti, spettano ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Le predette giornate possono essere fruite consecutivamente nello stesso mese e sono anche frazionabili in ore.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

Sospensione degli obblighi relativi al collocamento obbligatorio dei disabili

Con il Decreto Legge n. 18/2020 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Governo ha temporaneamente sospeso gli obblighi relativi alla Legge 68/1999 circa il collocamento obbligatorio dei disabili da parte delle aziende.

La sospensione opera per 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto, dunque fino al 16 maggio 2020.

In particolare, sono sospesi:

  • gli avviamenti d’ufficio disposti dagli uffici del collocamento obbligatorio (c.d. computi numerici);
  • gli adempimenti, le scadenze e le assunzioni relative a convenzioni stipulate per assolvere all’obbligo gradualmente (ex art. 11) o tramite cooperative (ex art. 14);
  • la decorrenza degli esoneri parziali o totali.

Infine, le richieste di ottemperanza ex art. 17 presentate dalle aziende tra il 17 marzo 2020 ed il 16 maggio 2020 sono da considerarsi come accolte e, dunque, evase positivamente.

 

Proroga trasmissione Modello Lav_US (c.d. “Modello lavori usuranti”)

Con nota n. 1160 del 19 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Società ha rinviato al 30 maggio 2020 la scadenza per la compilazione del modello LAV_US per le attività lavorative svolte nell’anno 2019.

Si ricorda che il modello LAV_US deve essere compilato e trasmesso per denunciare le seguenti attività:

–  attività facenti parte di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”;

–  attività faticose e pesanti, c.d. usuranti;

– attività lavorativa notturna svolta in modo continuativo e inserita in turnazioni periodiche.

Restiamo, infine, a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 su ammortizzatori sociali e altre misure a sostegno del lavoro per far fronte all’emergenza COVID-19

Questa mattina è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le misure a sostegno del lavoro, il Governo, come si legge nel Titolo II, del Decreto, ha istituito “misure a sostegno del lavoro”, di cui riepiloghiamo in sintesi gli elementi principali.

  1. Ammortizzatori sociali
  2. A) CIGO e assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, c.d. FIS, (art. 19 del Decreto), per le aziende che ne hanno diritto, con le seguenti caratteristiche:

–           l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19” per accedere al trattamento, con effetto retroattivo;

–           una durata massima pari a 9 settimane da fruire, in ogni caso, entro il mese di agosto 2020;

–           l’esonero dalla procedura sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

–           l’ampliamento dei termini per proporre la domanda all’INPS;

–           l’assenza della verifica della sussistenza dei requisiti di legge ordinariamente previsti;

–           i periodi di sospensione non sono conteggiati ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale;

–           l’esonero dal pagamento del contributo addizionale;

–           l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupino mediamente più di 5 dipendenti;

–           in deroga ai requisiti soggettivi ordinari, non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;

 

–           accesso alla CIGO (nella versione semplificata) ammessa anche per chi ha in corso trattamenti CIGS, nel qual caso il trattamento straordinario sarà sospeso per il periodo corrispondente;

 

  1. B) CIG in Deroga (art. 22 del Decreto), utilizzabile dalle aziende per le quali non trovino applicazione le disposizioni vigenti in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro:

–           le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in Deroga (“CIGD”) previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;

–           la durata massima è pari a 9 settimane;

–           l’esonero dal pagamento del contributo addizionale;

–           in deroga ai requisiti soggettivi ordinari, non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;

–           resta fermo quanto previsto agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020.

  1. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato

È riconosciuto un congedo specifico, fino a 15 giorni anche frazionati, ai genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Durante tale congedo, il beneficiario avrà diritto a un’indennità, a carico dell’INPS, pari al 50 % della retribuzione calcolata secondo i criteri dei congedi parentali.

Alternativamente al congedo specifico è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Ai lavoratori del settore privato aventi figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, art. 4, co.1, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età sopra menzionato.

Le modalità operative per accedere al congedo oppure al bonus in argomento sono stabilite dall’INPS.

  1. Estensione dei permessi retribuiti ex Legge n. 104/1992

Sono riconosciuti, ai lavoratori dipendenti che assistono una persona con handicap grave, 12 giorni in più (ai 3 giorni al mese già attualmente previsti) di permesso retribuito complessivi da fruire ne mesi di marzo e aprile 2020.

  1. Sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  1. Sospensione dei termini per versamento degli F24

Per i soggetti espressamente previsti dal Decreto, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Per i suddetti soggetti non espressamente indicati dal Decreto, con ricavi registrati nel 2019 inferiori a 2 milioni di Euro, la sospensione ha effetto fino al 31 marzo 2020.

  1. Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

 

Differimento dei termini dei versamenti fiscali del 16 marzo

Con il comunicato n. 50, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato reso noto che i termini relativi ai versamenti fiscali al 16 marzo saranno differiti con una norma del decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri.

Continueremo a monitorare lo status della procedura di approvazione del suddetto decreto – che disporrà ulteriori misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie – e sarà nostra premura tenerVi costantemente aggiornati.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.

 

Coronavirus HRC Task Force. Noi ci siamo. Contaci.

Continua incessantemente dall’inizio di febbraio il lavoro della nostra “Coronavirus HRC Task Force” composta dal nostro affiatato team di consulenti del lavoro affiancato dagli avvocati di De Luca & Partners (per le tematiche giuslavoristiche di sicurezza del lavoro e di privacy).

Le complesse situazioni che il contesto impone alle aziende di affrontare riguardano principalmente:

  • Interventi finalizzati a ridurre il costo del lavoro (ammortizzatori sociali);
  • Sospensione dei termini per adempimenti del datore di lavoro e pagamenti;
  • Gestione del rapporto di lavoro (valutazione performance / presenze / assenze);
  • Lavoro da remoto (es: Smart Working; possibili finanziamenti);
  • Tutela dei dati personali in tempi di epidemia (GDPR);
  • Gestione della responsabilità del datore di lavoro in materia di Sicurezza sul lavoro;
  • Adempimenti in tema di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs 231/01).
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