Novità in materia di appalti e subappalti

Vi informiamo che il c.d. Decreto Fiscale 2020 ha introdotto particolari novità e adempimenti relativi ai versamenti IRPEF per tutti i soggetti coinvolti in contratti di appalto e subappalto.

In particolare, i requisiti delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione delle novità normative sono i seguenti:

  • I contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati per l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000;
  • i contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive);
  • l’esecuzione del contratto presso la sede / le sedi del committente;
  • l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Laddove dovessero essere soddisfatti tutti i suddetti requisiti, dal 1° gennaio 2020 (pertanto, per i versamenti in scadenza al 17 febbraio 2020), le imprese appaltatrici dovranno:
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  • effettuare il versamento delle ritenute con una delega per ciascun committente;
  • nel termine di 5 giorni lavorativi dal versamento, inviare i dati a mezzo PEC a ciascun committente.Le imprese committenti, invece, dovranno:
  • richiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’appalto o rapporto negoziale labour intensive;
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati nel caso di mancata trasmissione o per omessi o insufficienti versamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 90 giorni.Potranno, comunque, essere esentate dai suddetti adempimenti le imprese, in possesso di apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate:
  • in attività da almeno 3 anni;
  • in regola con gli obblighi dichiarativi (i.e. le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, IRAP, IVA, sostituti d’imposta);
  • che hanno eseguito nell’ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni;
  • che non abbiano in atto iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000.

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Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Comunicazione obbligatoria ai sindacati dei lavoratori somministrati nel corso del 2019 – Art. 36 D.Lgs. 81/2015

Entro il 31 gennaio 2020 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2019, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in merito ai dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2019.

I dati obbligatori da inserire nella comunicazione in oggetto sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.Vi rammentiamo, infine, che la norma (art. 40, D. Lgs. 81/2015) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 Euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.

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Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Prospetto informativo disabili

In base all’art. 9 della Legge 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, le aziende soggette all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per le quali siano intervenuti cambiamenti relativi alla situazione occupazionale tali da modificare il predetto obbligo, sono tenute a trasmettere al competente Servizio Provinciale, entro il prossimo 31 gennaio 2020, un prospetto informativo recante la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

Analogamente, sempre entro il 31 gennaio 2020, le aziende che hanno beneficiato dell’esonero parziale ex art. 5 Legge 68/99 nel corso del 2019, dovranno inviare alla Provincia un prospetto riepilogativo delle somme versate.

Come di consueto, qualora intendiate conferire alla nostra Società l’incarico di:

  • verificare se l’azienda è tenuta alla trasmissione del prospetto di cui alla Legge 68/99 e/o
  • predisporre il prospetto informativo annuale nonché le altre comunicazioni sopracitate,

Vi preghiamo di volerci comunicare, non appena possibile e comunque non oltre il 17 gennaio 2020, le seguenti informazioni:

  • numero dei posti di lavoro e precisa descrizione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
  • nominativo e recapito (numero di telefono, fax, e-mail) della persona referente per la presentazione del prospetto informativo;
  • copia delle richieste di agevolazione per l’assunzione di soggetti disabili ex art. 13 Legge 68/99;
  • documentazione attestante i versamenti effettuati nel corso del 2019 per l’esonero parziale ex art. 5 Legge 68/99.

Inoltre, Vi preghiamo di trasmetterci, copia del prospetto informativo presentato lo scorso anno, laddove non in nostro possesso, unitamente all’eventuale seguente documentazione:

  • convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 11 e 12 Legge 68/99;
  • istanze/autorizzazioni di esonero parziale e/o di compensazione territoriale;
  • domande di sospensione dagli obblighi occupazionali di cui all’art. 3 comma 5, Legge 68/99.

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Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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