Contributi versati oltre il massimale INPS, ampliato a 10 anni il limite prescrizionale

L’INPS, mediante la circolare n. 63/2019 emessa in data 9 maggio 2019, istituisce l’estensione a 10 anni – rispetto al precedente limite di 5 – del limite prescrizionale ai fini del recupero della contribuzione erroneamente versata oltre il valore del massimale contributivo annuo, fissato dalla legge n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini).

 

La riforma determinò come i soggetti privi di contribuzione anteriore al 1996 versino la contribuzione obbligatoria entro un massimale retributivo annualmente rivalutato e pari per il 2019 ad Euro 102.543,00.

 

In situazioni in cui il versamento contributivo sia avvenuto in eccedenza rispetto al massimale per soggetti aderenti al regime contributivo, l’INPS determina come detta contribuzione sia soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 del codice civile, con particolare riferimento a quelle che prevedono l’elevazione, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile, del termine prescrizionale a dieci anni.

 

Inoltre, in conformità ai principi generali che regolano la restituzione della contribuzione indebitamente versata, le somme che non potranno formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizionale decennale rimarranno acquisite all’INPS e risulteranno improduttive di effetti previdenziali.

 

Nella medesima circolare l’istituto ha reso note le istruzioni operative per l’esecuzione del recupero, con modalità distinte a seconda della collocazione temporale delle annualità contributive, oltre a ricordare che nel flusso individuale Uniemens vi sia un apposito elemento atto a dichiarare, per ogni mese di lavoro, lo stato di nuovo o vecchio iscritto e la conseguente applicazione del massimale.

 

L’INPS precisa, in conclusione, come la contribuzione accreditata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nei confronti di soggetti a cui si applica il massimale sia da valutarsi in virtù della teorica estensione temporale del preavviso medesimo.

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