DIS-COLL per i collaboratori ed adeguamento dell’aliquota contributiva

L’INPS ha emanato la circolare n. 115 del 19 luglio 2017, con la quale fornisce le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 7 della Legge 81/2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/2015 – ha esteso la tutela della prestazione di disoccupazione “DIS-COLL” per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017.

In particolare, sono destinatari della indennità DIS-COLL: i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché – esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 – gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

A fare data dal 1° luglio 2017, l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata – ad esclusione degli amministratori e sindaci di società – è pertanto pari al:

  • 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;
  • 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Per maggiori chiarimenti potete contattarci direttamente attraverso i nostri recapiti.

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La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale

A seguito dell’abrogazione del c.d. lavoro accessorio operata con il D.L. 25/2017, il legislatore ha introdotto le c.d. prestazioni di lavoro occasionale.

In particolare, l’art. 54-bis del D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione della Legge 96/2017, ha disciplinato le due differenti modalità di utilizzo delle prestazioni in oggetto:

–              il c.d. Libretto Famiglia, rivolto alle persone fisiche, e

–              il c.d. Contratto di prestazione occasionale, rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti aventi natura privata.

Il Decreto precisa che non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale, ai datori di lavoro che hanno alla proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Per ciò che concerne la misura del compenso, la normativa chiarisce che quest’ultimo potrà essere pattuito dalle parti nel rispetto del limite minimo pari a 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre è stato stabilito che l’importo del compenso giornaliero non potrà comunque essere inferiore ad Euro 36 anche qualora la durata della prestazione giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Oltre a quanto previsto l’utilizzatore dovrà sopportare i seguenti oneri:

  1. contribuzione IVS alla Gestione separata INPS (misura del 33% del compenso);
  2. premio assicurativo INAL (misura del 3,5% del compenso).

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono altresì dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1%.

Infine, le somme destinate a compensare le prestazioni occasionali potranno essere versate alternativamente attraverso:

–              il modello F24 con l’indicazione della causale c.d. CLOC;

–              strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità

               di pagamento  c.d. pagoPA e accessibili attraverso il portale telematico INPS.

L’INPS, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha chiarito la procedura che ciascun utilizzatore dovrà seguire per l’utilizzo della suddetta fattispecie contrattuale.

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