Nuova comunicazione telematica INAIL per infortuni brevi

“A far data dal 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo amministrativo di comunicare all’INAIL tutti gli infortuni sul lavoro con prognosi di durata superiore ad un giorno oltre a quello dell’infortunio.

Diviene dunque obbligatorio per tutti i datori di lavoro denunciare all’Ente, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico da parte del lavoratore, i dati relativi ai c.d. “infortuni brevi” al solo scopo statistico del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).

L’omessa o tardiva denuncia verrà punita con una sanzione amministrativa da Euro 548,00 ad Euro 1.972,80.”

Rinnovo CCNL Industria Metalmeccanica – MètaSalute per tutti i lavoratori

Si rammenta che in forza della previsione di cui all’art. 16 dell’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti sottoscritto il 26 novembre 2016, a decorrere dal 1° ottobre 2017 l’Assistenza sanitaria integrativa è estesa a tutti i lavoratori mediante adesione al Fondo MètaSalute. In particolare, hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi.

 

Dal prossimo mese di ottobre, per i suddetti lavoratori – salvo l’esercizio della rinuncia scritta da parte dello stesso interessato – è prevista pertanto una contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale carico dell’azienda.

 

DIS-COLL per i collaboratori ed adeguamento dell’aliquota contributiva

L’INPS ha emanato la circolare n. 115 del 19 luglio 2017, con la quale fornisce le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 7 della Legge 81/2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/2015 – ha esteso la tutela della prestazione di disoccupazione “DIS-COLL” per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017.

In particolare, sono destinatari della indennità DIS-COLL: i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché – esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 – gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

A fare data dal 1° luglio 2017, l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata – ad esclusione degli amministratori e sindaci di società – è pertanto pari al:

  • 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;
  • 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Per maggiori chiarimenti potete contattarci direttamente attraverso i nostri recapiti.

HR Capital S.r.l.

 

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale

A seguito dell’abrogazione del c.d. lavoro accessorio operata con il D.L. 25/2017, il legislatore ha introdotto le c.d. prestazioni di lavoro occasionale.

In particolare, l’art. 54-bis del D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione della Legge 96/2017, ha disciplinato le due differenti modalità di utilizzo delle prestazioni in oggetto:

–              il c.d. Libretto Famiglia, rivolto alle persone fisiche, e

–              il c.d. Contratto di prestazione occasionale, rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti aventi natura privata.

Il Decreto precisa che non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale, ai datori di lavoro che hanno alla proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Per ciò che concerne la misura del compenso, la normativa chiarisce che quest’ultimo potrà essere pattuito dalle parti nel rispetto del limite minimo pari a 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre è stato stabilito che l’importo del compenso giornaliero non potrà comunque essere inferiore ad Euro 36 anche qualora la durata della prestazione giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Oltre a quanto previsto l’utilizzatore dovrà sopportare i seguenti oneri:

  1. contribuzione IVS alla Gestione separata INPS (misura del 33% del compenso);
  2. premio assicurativo INAL (misura del 3,5% del compenso).

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono altresì dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1%.

Infine, le somme destinate a compensare le prestazioni occasionali potranno essere versate alternativamente attraverso:

–              il modello F24 con l’indicazione della causale c.d. CLOC;

–              strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità

               di pagamento  c.d. pagoPA e accessibili attraverso il portale telematico INPS.

L’INPS, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha chiarito la procedura che ciascun utilizzatore dovrà seguire per l’utilizzo della suddetta fattispecie contrattuale.

Per maggiori chiarimenti potete contattarci direttamente attraverso i nostri recapiti.

HR Capital S.r.l.

Salvatore Vitiello intervistato da Corriere Economia “Tre strade per benefit più veloci”

La preoccupazione da parte delle PMI in merito al possibile carico gestionale connesso al welfare aziendale è spesso un freno per lo sviluppo di politiche di ampio respiro. Esistono però diverse soluzioni per alleggerire l’impegno del datore di lavoro senza scendere a compromessi sulla qualità delle iniziative di welfare per i dipendenti. Un buon consulente del lavoro è in grado di assistere i suoi clienti anche su questo fronte. Leggi l’intervista rilasciata da Salvatore Vitiello a Corriere Economia.

Il Welfare aziendale. Dalla teoria alla pratica. (Quaderno nr. 68 Commissione Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Gennaio 2017 – Salvatore Vitiello)

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Salvatore Vitiello ha contribuito alla redazione del Quaderno nr. 68 Commissione Lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Scarica qui la versione integrale del quaderno.

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