Legge di stabilità 2016: i nuovi sgravi contributivi

Lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato guadagna un anno, anche se diventa meno vantaggioso.

Lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato guadagna un anno, anche se diventa meno vantaggioso. L’agevolazione potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2016 (comma 178 dell’articolo unico della legge 208/2015), anche se, a differenza di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, si tratta non di un esonero “totale” dal versamento dei contributi (fino a 8.060 euro all’anno) ma di uno sconto fino al 40%, nel limite di 3.250 euro all’anno per lavoratore. La durata del beneficio, poi, non sarà più triennale ma biennale. A parte le differenze di tipo economico, la disciplina del bonus resta invariata e invariati restano i casi di esclusione degli sgravi.

(Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2016, pag. 23)

Contratti a tutele crescenti: ridotto il bonus contributivo

Tra le misure più attese in materia di lavoro contenute nella legge di stabilità per il 2016 si colloca il nuovo incentivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato eseguite nel corso dell’anno appena iniziato.

Tra le misure più attese in materia di lavoro contenute nella legge di stabilità per il 2016 si colloca il nuovo incentivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato eseguite nel corso dell’anno appena iniziato. Nel dettaglio (i) l’esonero contributivo viene riconosciuto nella misura massima del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque, sino a 3.250 euro annui; (ii) la durata del periodo agevolato viene ridotta, essendo fissata in due anni; (iii) viene mantenuta l’esclusione dal beneficio per i premi INAIL; (iv) non si ravvisano novità riguardo alle tipologie di lavoratori la cui assunzione può assicurare il riconoscimento della misura incentivante; (v) l’esonero spetta anche se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; (vi) tra le condizioni d’accesso appare cristallizzato il principio del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc).

(Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2016, pag. 36)

INPS: conguagli per gli sgravi 2014 sul secondo livello

Arriva il via libera al conguaglio dello sgravio contributivo correlato alla contrattazione di secondo livello, con riferimento alle retribuzioni incentivanti corrisposte nel 2014

Arriva il via libera al conguaglio dello sgravio contributivo correlato alla contrattazione di secondo livello, con riferimento alle retribuzioni incentivanti corrisposte nel 2014: l’INPS, con il messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, ha fornito le istruzioni e le codifiche per effettuare le operazioni necessarie.

(Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2016, pag. 43)

Tfr, definito il coefficiente per rivalutare dicembre

A dicembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2014 è pari a 1,500000.

A dicembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2014 è pari a 1,500000.

(Il Sole 24 Ore, pag. 20, 16 gennaio 2016)

Welfare aziendale: esonero da IRPEF per i benefit stabiliti in contratti o accordi aziendali

La legge di Stabilità 2016 introduce importanti agevolazioni per i benefit ai dipendenti, modificando l’art. 51, comma 2, del Tuir.

La legge di Stabilità 2016 introduce importanti agevolazioni per i benefit ai dipendenti, modificando l’art. 51, comma 2, del Tuir. Nel dettaglio, è stata confermata l’esenzione da Irpef per l’utilizzazione delle opere e dei servizi, riconosciuti a tutti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’art. 100 del Tuir. Tali erogazioni, per beneficiare del regime di favore, potranno realizzarsi non più solo per scelta unilaterale del datore di lavoro ma anche in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. E’ stata, altresì, prevista l’esclusione da imposizione delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dalle aziende ai dipendenti o a categorie di essi per la fruizione da parte dei loro familiari dei servizi di educazione e istruzione anche (e qui cominciano le novità) «in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

(Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2016, pag. 36)

Contattaci