INPS: Uniemens, più rischi per chi sbaglia

L’INPS, con messaggio n. 5207/2015, rende noto che da ottobre la mancata corrispondenza tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi “totale a debito e totale a credito” a livello aziendale, determinerà l’inattendibilità del flusso.

L’INPS, con messaggio n. 5207/2015, rende noto che da ottobre la mancata corrispondenza tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi “totale a debito e totale a credito” a livello aziendale, determinerà l’inattendibilità del flusso. Vista l’impossibilità di processarlo, l’Uniemens sarà considerato non generabile e di conseguenza non potrà ritenersi assolto l’obbligo contributivo per il periodo a cui il flusso si riferisce.

(Il Sole 24 Ore, 7 agosto 2015, pag. 32)

Jobs Act: lo schema di D.Lgs. di attuazione della legge delega modifica le regole della cassa integrazione

Lo schema di decreto legislativo (presentato dal Governo e ancora all’esame delle commissioni parlamentari) interviene a tutto campo in materia di cassa integrazione guadagni prevedendo l’abrogazione della precedente normativa, in particolare la legge n. 164/1975 e le norme in materia di CIGS della legge n. 223/1991.

Lo schema di decreto legislativo (presentato dal Governo e ancora all’esame delle commissioni parlamentari) interviene a tutto campo in materia di cassa integrazione guadagni prevedendo l’abrogazione della precedente normativa, in particolare la legge n. 164/1975 e le norme in materia di CIGS della legge n. 223/1991. Le principali novità sono tre: (i) l’incremento del contributo addizionale a carico delle imprese richiedenti il trattamento. Si passa, infatti, ad un sistema che, oltre ad aumentare le percentuali, utilizza come base di calcolo la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore. Il contributo sarà del 9% della retribuzione spettante per le ore non lavorate fino a 52 settimane di fruizione del trattamento di integrazione salariale; del 12% tra le 52 e le 104 settimane; del 15% oltre le 104 settimane; (ii) la priorità data ai contratti di solidarietà rispetto agli altri interventi che si desume sia dalla articolo 22, comma 5, allorquando dispone che ai fini del calcolo della durata massima complessiva degli interventi, la durata del trattamento per contratto di solidarietà viene computata a metà, sia dalla previsione che in sede di procedura sindacale le parti dovranno espressamente dichiarare la non percorribilità del contratto di solidarietà; (iii) la semplificazione della procedura sindacale e la riduzione dei termini della stessa. L’impresa dovrà semplicemente indicare che intende richiedere la concessione del trattamento e, soltanto in sede di esame congiunto, portare a conoscenza della controparte sindacale il programma che intende attuare, la durata, il numero dei lavoratori, le ragioni che non rendono praticabili forme alternative di riduzioni di orario, i criteri di scelta, le modalità della rotazione o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione della stessa. Infine si ricorda che le causali della CIGS diventano tre: (i) riorganizzazione aziendale; (ii) crisi aziendale con l’importante esclusione, a partire dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione di attività; (iii) contratto di solidarietà (in realtà già ora accompagnato dall’intervento della cassa integrazione). L’abolizione della CIGS per cessazione di attività si accompagna alla riduzione della durata massima complessiva per ciascuna unità produttiva che scende a 24 mesi, da calcolarsi non più nel quinquennio fisso ma in quello mobile: scelta che consentirà alle aziende di avere a disposizione cinque anni a partire dal primo intervento concesso. Per quanto concerne le imprese aventi diritto vi sono alcune aggiunte e specificazioni, mentre la platea dei lavoratori destinatari viene ampliata dall’inclusione degli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.

(Il Sole 24 Ore, 4 agosto 2015, pag. 32)

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