Contratto a tempo determinato: il tetto del 20%, durata massima e proroghe

Con la scomparsa della causale, la validità dei contratti a tempo determinato – e, in misura diversa, dei rapporti di somministrazione a termine – dipende dal rispetto di alcune soglie numeriche: il limite quantitativo del 20% e la durata massima di 36 mesi.

Con la scomparsa della causale, la validità dei contratti a tempo determinato – e, in misura diversa, dei rapporti di somministrazione a termine – dipende dal rispetto di alcune soglie numeriche: il limite quantitativo del 20% e la durata massima di 36 mesi.

La soglia del 20% si calcola in relazione al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di riferimento e nella base di calcolo vanno inclusi anche i dirigenti e i lavoratori part time (in proporzione all’orario ridotto), mentre non si calcolano gli altri lavoratori flessibili. Per i settori dove esistono già accordi sui limiti quantitativi valgono fino alla scadenza le norme collettive esistenti, mentre, per i settori dove questi limiti non esistono, le aziende che superano il 20% dovranno rientrare entro la soglia entro il 31 dicembre 2014, ma prima potranno stipulare accordi – anche di secondo livello – per modificare il criterio di calcolo della soglia. Il problema può trovare soluzione anche mediante il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, che non è soggetta al limite quantitativo – salvo diversa previsione collettiva – e quindi può assorbire i lavoratori eccedenti. Nel tetto del 20% non rientrano neanche i contratti stipulati per motivi particolari (sostituzioni, stagionali, ecc.).

La riforma fissa, inoltre, la durata massima di 36 mesi, ma lascia in vita la norma che consente ai contratti collettivi di alzare il tetto. La soglia, secondo il nuovo articolo 1 del D.lgs. n. 368/01, si applica anche «nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato». Ciò significa che l’Agenzia di somministrazione non può stipulare con il dipendente somministrato un contratto che, proroghe comprese, superi i 36 mesi. Per il contratto a termine la legge fissa una soglia massima di cinque proroghe, a prescindere dal numero di contratti a termine: dopo un primo contratto prorogato, ad esempio, per 3 volte, le parti negli eventuali rapporti successivi potranno usare solo altre due proroghe totali. Diverso il caso della somministrazione, per cui sono ammesse sei proroghe per ogni singolo contratto; quindi, una volta prorogato fino a 6 volte un rapporto, è possibile stipulare un altro contratto e applicare ulteriori sei proroghe.

 

(Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2014, pag. 15)

Contratto a termine: deroghe al limite quantitativo

Il limite quantitativo del 20% non si applica a tutti i contratti a termine.

Il limite quantitativo del 20% non si applica a tutti i contratti a termine.  La legge, infatti, individua una serie di rapporti esentati dal predetto vincolo: (i) i datori di lavoro che impiegano fino a 5 dipendenti possono assumere sempre una persona, anche se i dipendenti a tempo indeterminato sono poche unità o mancano del tutto; (ii) nessun limite quantitativo si applica ai contratti stipulati per esigenze sostitutive o di stagionalità (a condizione che sia indicato nel contratto il collegamento con questa fattispecie); (iii) ai rapporti stipulati per l’avvio di nuove attività (a condizione che rientrino nelle definizione previste dai contratti collettivi), (iv) per spettacoli e programmi radiotelevisivi e per lavoratori con età superiore a 55 anni; (v) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra enti di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica e tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento o direzione della stessa.

(Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2014, pag. 15)

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