Il bonus di 80 Euro nella busta paga diventa definitivo

Con il maxiemendamento del Senato alla Legge di Stabilità 2015 – votato nella notte tra venerdì e sabato 20 dicembre – il bonus di 80 Euro, introdotto in via sperimentale per una sola parte del 2014, diventa definitivo e conferma tutte le regole già applicate per l’anno in corso.

 Con il maxiemendamento del Senato alla Legge di Stabilità 2015 – votato nella notte tra venerdì e sabato 20 dicembre – il bonus di 80 Euro, introdotto in via sperimentale per una sola parte del 2014, diventa definitivo e conferma tutte le regole già applicate per l’anno in corso. Al riguardo, si segnala che la stessa legge prevede che nel reddito utile per verificare il diritto a percepire il bonus di 80 Euro, non vi rientri anche l’eventuale liquidazione in busta paga del trattamento di fine rapporto (così detta monetizzazione mensile del Tfr) introdotta, dalla medesima norma, in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018.

(Il Sole 24 Ore, 21 dicembre 2014, pag. 7) 

L’anticipo del TFR in busta paga

Tra le novità del maxiemendamento del Senato alla Legge di Stabilità 2015 vi è anche la possibilità per i lavoratori dipendenti (con almeno sei mesi di contratto) di poter riscuotere – a partire dal prossimo mese di marzo 2015 – le quote di il trattamento di fine rapporto (TFR)

 Tra le novità del maxiemendamento del Senato alla Legge di Stabilità 2015 vi è anche la possibilità per i lavoratori dipendenti (con almeno sei mesi di contratto) di poter riscuotere – a partire dal prossimo mese di marzo 2015 – le quote di il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando direttamente nella busta paga, con cadenza mensile. Al riguardo, occorre evidenziare il fatto che, mentre la regola generale impone l’assoggettamento del TFR a tassazione separata, l’anticipazione mensile dovrà avvenire con applicazione delle aliquote Irpef ordinarie.

(Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2014, pag. 5) 

Coefficiente di rivalutazione TFR

A novembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 1,375.

A novembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 1,375.

(Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2014, pag. 13)

Sì al Jobs Act: la riforma del lavoro al via

Con 166 voti a favore, 112 no ed 1 astenuto, il Senato ha votato la fiducia al Governo approvando definitivamente la legge delega, meglio nota come Jobs Act.

Con 166 voti a favore, 112 no ed 1 astenuto, il Senato ha votato la fiducia al Governo approvando definitivamente la legge delega, meglio nota come Jobs Act. La legge contiene le deleghe al Governo ad emanare – entro sei mesi – i decreti attuativi sul nuovo contratto a tutele crescenti, il riordino dell’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), i nuovi ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro e le politiche attive, il codice semplificato delle discipline e delle tipologie contrattuali, la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, l’aggiornamento delle misure di tutela della maternità. Di seguito le principali novità:

·  licenziamenti economici: è previsto che, in tutti i casi d’illegittimità, la tutela per il lavoratore sarà rappresentata unicamente da un indennizzo “certo e crescente con l’anzianità di servizio”;

·  licenziamenti disciplinari: in tale ambito la tutela reale rimarrà per ipotesi limitate, assimilabili alle fattispecie dei licenziamenti discriminatori;

·  cassa integrazione: l’accesso agli interventi di integrazione salariale sarà limitato ai soli casi di cessazione temporanea ovvero di sospensione dell’attività aziendale con ragionevole prospettiva di ripresa dell’attività stessa;

·  codice del lavoro: la disciplina dello Statuto dei lavoratori del 1970 verrà aggiornata in un Testo unico semplificato che conterrà le norme legislative di fonte nazionale relative alle diverse tipologie contrattuali e ai relativi rapporti di lavoro;

·  controlli a distanza: è prevista anche la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro (articolo 4 dello Statuto) tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive dell’impresa con la tutela della privacy del lavoratore.

(Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2014, pag. 2 e 3)

Nuove regole per l’UNIEMENS

L’INPS, con la circolare n. 154/2014, introduce una diversa disciplina per l’inserimento dei lavoratori dello spettacolo nell’Uniemens.

L’INPS, con la circolare n. 154/2014, introduce una diversa disciplina per l’inserimento dei lavoratori dello spettacolo nell’Uniemens. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015 e, a partire dalla denuncia di competenza di gennaio del prossimo anno, tutti i soggetti che finora sono stati gestiti in un’apposita sezione del flusso informativo, denominata “PosSportSpet”, verranno registrati come tutti gli altri lavoratori.

(Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2014, pag. 49)

 

Contratto a tempo determinato: il tetto del 20%, durata massima e proroghe

Con la scomparsa della causale, la validità dei contratti a tempo determinato – e, in misura diversa, dei rapporti di somministrazione a termine – dipende dal rispetto di alcune soglie numeriche: il limite quantitativo del 20% e la durata massima di 36 mesi.

Con la scomparsa della causale, la validità dei contratti a tempo determinato – e, in misura diversa, dei rapporti di somministrazione a termine – dipende dal rispetto di alcune soglie numeriche: il limite quantitativo del 20% e la durata massima di 36 mesi.

La soglia del 20% si calcola in relazione al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di riferimento e nella base di calcolo vanno inclusi anche i dirigenti e i lavoratori part time (in proporzione all’orario ridotto), mentre non si calcolano gli altri lavoratori flessibili. Per i settori dove esistono già accordi sui limiti quantitativi valgono fino alla scadenza le norme collettive esistenti, mentre, per i settori dove questi limiti non esistono, le aziende che superano il 20% dovranno rientrare entro la soglia entro il 31 dicembre 2014, ma prima potranno stipulare accordi – anche di secondo livello – per modificare il criterio di calcolo della soglia. Il problema può trovare soluzione anche mediante il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, che non è soggetta al limite quantitativo – salvo diversa previsione collettiva – e quindi può assorbire i lavoratori eccedenti. Nel tetto del 20% non rientrano neanche i contratti stipulati per motivi particolari (sostituzioni, stagionali, ecc.).

La riforma fissa, inoltre, la durata massima di 36 mesi, ma lascia in vita la norma che consente ai contratti collettivi di alzare il tetto. La soglia, secondo il nuovo articolo 1 del D.lgs. n. 368/01, si applica anche «nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato». Ciò significa che l’Agenzia di somministrazione non può stipulare con il dipendente somministrato un contratto che, proroghe comprese, superi i 36 mesi. Per il contratto a termine la legge fissa una soglia massima di cinque proroghe, a prescindere dal numero di contratti a termine: dopo un primo contratto prorogato, ad esempio, per 3 volte, le parti negli eventuali rapporti successivi potranno usare solo altre due proroghe totali. Diverso il caso della somministrazione, per cui sono ammesse sei proroghe per ogni singolo contratto; quindi, una volta prorogato fino a 6 volte un rapporto, è possibile stipulare un altro contratto e applicare ulteriori sei proroghe.

 

(Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2014, pag. 15)

Contratto a termine: deroghe al limite quantitativo

Il limite quantitativo del 20% non si applica a tutti i contratti a termine.

Il limite quantitativo del 20% non si applica a tutti i contratti a termine.  La legge, infatti, individua una serie di rapporti esentati dal predetto vincolo: (i) i datori di lavoro che impiegano fino a 5 dipendenti possono assumere sempre una persona, anche se i dipendenti a tempo indeterminato sono poche unità o mancano del tutto; (ii) nessun limite quantitativo si applica ai contratti stipulati per esigenze sostitutive o di stagionalità (a condizione che sia indicato nel contratto il collegamento con questa fattispecie); (iii) ai rapporti stipulati per l’avvio di nuove attività (a condizione che rientrino nelle definizione previste dai contratti collettivi), (iv) per spettacoli e programmi radiotelevisivi e per lavoratori con età superiore a 55 anni; (v) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra enti di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica e tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento o direzione della stessa.

(Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2014, pag. 15)

INPS: rinvio per gli avvisi sul Durc interno

L’INPS, con messaggio n. 4069/2014, informa che, in considerazione delle difficoltà in fase di avvio del sistema di gestione del DURC interno, il primo “preavviso di DURC interno negativo” sarà inviato il 15 maggio 2014.

L’INPS, con messaggio n. 4069/2014, informa che, in considerazione delle difficoltà in fase di avvio del sistema di gestione del DURC interno, il primo "preavviso di DURC interno negativo" sarà inviato il 15 maggio 2014. L’Ente precisa che il primo preavviso sarà trasmesso esclusivamente alle aziende per le quali risultino delle irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali sono state emesse note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

(Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2014, pag. 42)

 

TFR: coefficiente di rivalutazione di marzo

A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 0,445028.

A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 0,445028.

(Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2014, pag. 42)

TFR: coefficiente di rivalutazione di gennaio

A gennaio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 0,265056.

A gennaio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 0,265056.

(Il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2014, pag. 22)

Inail: proroga piena degli obblighi

L’Inail, in una nota pubblicata sul proprio sito, ha precisato che la proroga della scadenza (dal 17 febbraio al 16 maggio) riguarda il versamento, in un’unica soluzione, dei premi tramite F24 e F24EP ed il pagamento delle prime due rate.

L’Inail, in una nota pubblicata sul proprio sito, ha precisato che la proroga della scadenza (dal 17 febbraio al 16 maggio) riguarda il versamento, in un’unica soluzione, dei premi tramite F24 e F24EP ed il pagamento delle prime due rate. L’istituto ha inoltre reso noto che le comunicazioni delle retribuzioni presunte del 2014 allo stesso istituto nonché le autoliquidazioni per le aziende cessate a gennaio o a febbraio dell’anno in corso slittano al 16 maggio prossimo.

 

(Il Sole 24 Ore, 5 febbraio 2014, pag. 18)

CIG in deroga: sbloccati fondi per 400 milioni di euro

Martedì, 21 gennaio 2014, il Governo ha sbloccato 400 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga provvedendo anche a ripartire i fondi tra undici Regioni.

Martedì, 21 gennaio 2014, il Governo ha sbloccato 400 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga provvedendo anche a ripartire i fondi tra undici Regioni. In particolare, nella distribuzione delle risorse, alla Lombardia sono stati assegnati 70,7 milioni di euro, al Veneto 35,6 milioni, alla Puglia 34,7 milioni, al Lazio 33,9 milioni, all’Emilia Romagna 30,8 milioni, al Piemonte 29,9 milioni, alla Toscana 26,5 milioni ed alla Campania 24,9 milioni.

(Il Sole 24 Ore, 23 gennaio 2014, pag. 2)

Slittamento dei termini per il pagamento dei premi INAIL

Il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia hanno rinviato al 16 maggio 2014 il termine per l’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi in scadenza al 17 febbraio 2014.

Il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia hanno rinviato al 16 maggio 2014 il termine per l’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi in scadenza al 17 febbraio 2014. Ciò per consentire all’INAIL di completare le operazioni di determinazione del taglio dei premi previsto dalla legge di Stabilità 2014 che, a partire da quest’anno, prevede un risparmio per le imprese per complessivi 1 miliardo di euro.

(Italia Oggi, 23 gennaio 2014, pag. 37)

TFR: coefficiente di rivalutazione di dicembre

A dicembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2012 è pari a 1,922535.

A dicembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2012 è pari a 1,922535

(Il Sole 24 Ore, 15 gennaio 2014, pag. 23)

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