A decorrere dal prossimo 1° luglio 2013, la denuncia di infortunio – prognosticato guaribile in oltre tre giorni – andrà trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica. L’obbligo riguarderà sia i datori di lavoro già titolari di posizione assicurativa (c.d. PAT) abilitati, nonché le pubbliche amministrazioni assicurate (gestione per conto dello Stato), gli imprenditori agricoli, nonché i privati cittadini in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher). L’obbligo, inoltre, riguarderà anche l’utenza del settore navigazione, per la quale il servizio è comunque già disponibile sul portale INAIL.
Al fine di favorire l’occupazione di alcune categorie di lavoratori, il Ministero del Lavoro, con il decreto 20 marzo 2013, ha stabilito che per la somministrazione a termine di lavoratori svantaggiati non serve indicare la causale, ossia la ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che, invece, deve essere necessariamente individuata per l’avvio ordinario di tale forma di lavoro. Il decreto ha definito svantaggiati i soggetti senza lavoro da sei mesi, quelli senza diploma di scuola media superiore e quelli occupati in settori con un forte tasso di disparità occupazionale uomo-donna.
(Italia Oggi, 7 giugno 2013, pag. 28)
Nonostante non sia sanzionata per legge, la mancanza di una data certa o di una sua attestazione sul documento di valutazione rischi (DVR) lascia presumere l’omessa valutazione di rischi, con tutte le conseguenze previste dal T.u. sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) a carico dei datori di lavoro. È la conclusione, raggiunta dal Ministero del Lavoro nelle faq pubblicate ieri sul nuovo procedimento per la valutazione rischi delle microaziende, in vigore dal 1° giugno. Il Ministero spiega che il predetto DVR «deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente ove nominato» e aggiunge che la mancanza di data certa o dell’attestazione della stessa, con le predette modalità, pur non essendo sanzionata dal legislatore in modo espresso, tuttavia «è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costruire un’omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal d.lgs. n. 81/2008».
(Italia Oggi, 4 giugno 2013, pag. 30)