INPS: contributo ASpI

L’INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha fornito chiarimenti sulle modalità di pagamento e sulla quantificazione del contributo ASpI.

L’INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha fornito chiarimenti sulle modalità di pagamento e sulla quantificazione del contributo ASpI. In particolare, l’istituto chiarisce che il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi. L’ammontare mensile del contributo è pari a 40,3167 euro. Per i dipendenti con un’anzianità superiore a 3 anni, il contributo massimo dovuto è pari a 1.451,40 euro, per il 2013. Nel documento l’istituto di previdenza fornisce ad aziende e intermediari i criteri e le modalità per il pagamento del contributo che colpisce le risoluzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi a partire da gennaio 2013. A decorrere dal prossimo mese di aprile, il contributo andrà pagato entro il termine di scadenza della denuncia contributiva riferita al mese successivo a quello in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda le risoluzioni verificatesi nei primi tre mesi dell’anno, i datori di lavoro potranno effettuare il pagamento entro il 17 giugno 2013. Con riferimento alla quota da versare, l’istituto di previdenza precisa che la stessa va riproporzionata in tutti i casi in cui la durata del rapporto sia inferiore a 12, 24 o 36 mesi. Ai fini della determinazione dell’anzianità aziendale, vanno computati per intero i mesi in cui il lavoratore ha prestato attività per almeno 15 giorni di calendario. I periodi di fruizione del congedo straordinario ex D.Lgs n. 151/2001 non entrano nel computo dell’anzianità; in quest’ultima vanno inclusi tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a termine si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se il datore di lavoro ha beneficiato della restituzione del contributo addizionale ASpI (1,40% in quanto ha provveduto a stabilizzare il lavoratore). Il versamento va effettuato in unica soluzione. Il contributo è dovuto, infine, sia per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione, sia nelle procedure di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro conclusesi con esito positivo.

 

(Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2013, pag. 22)

INPS: esenzioni contribuzione ASpI

L’INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito che il contributo per finanziare l’Aspi non è dovuto dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223/91.

L’INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito che il contributo per finanziare l’Aspi non è dovuto dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223/91. L’esenzione dal ticket è prevista, poi, anche per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» di cui all’articolo 4 della Legge n. 92/2012, nonché – limitatamente al triennio 2013-2015 – per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto in cui, comunque, sia garantita la continuità occupazionale e nelle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per i lavoratori domestici, l’esenzione dal contributo è stata già prevista dall’Inps con la circolare 25/2013.

 

(Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2013, pag. 22)

I minimali retributivi INAIL

L’Inail, con la circolare n. 14/2013, ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, validi per tutto l’anno in corso.

L’Inail, con la circolare n. 14/2013, ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, validi per tutto l’anno in corso.

(Il Sole 24 Ore, 21 marzo 2013, pag. 24)

INPS: prime istruzioni sul congedo parentale

L’Inps, con la circolare 40/ 2013, ha diffuso le prime istruzioni sul nuovo sistema di congedo parentale che la riforma del lavoro (legge 92/2012) ha riconosciuto a favore dei padri (lavoratori privati esclusi i dipendenti pubblici).

L’Inps, con la circolare 40/ 2013, ha diffuso le prime istruzioni sul nuovo sistema di congedo parentale che la riforma del lavoro (legge 92/2012) ha riconosciuto a favore dei padri (lavoratori privati esclusi i dipendenti pubblici). Il documento fornisce una puntale ricostruzione dell’istituto ma non contiene le modalità operative (recupero compreso) che dovranno essere seguite di datori di lavoro, per la gestione complessiva dell’evento. Per le nascite (adozioni e affidamenti) avvenute dal 1° gennaio 2013, le norme contenute nella legge Fornero riconoscono ai padri due tipi di congedo: uno obbligatorio e uno facoltativo; il primo di un giorno e l’altro di due giornate. I nuovi permessi, la cui durata non subisce variazioni in caso di parto plurimo, devono essere utilizzati entro il quinto mese di vita del bambino e ciò vale anche in caso di parto prematuro. Il relativo trattamento economico, pari al 100% della retribuzione, è posto a carico del l’Inps.

 

(Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2013, pag. 20)

INPS: assegno una tantum per i co.co.pro. disoccupati

L’INPS, con circolare n. 38/2013, fornisce i primi chiarimenti operativi sulla nuova indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi introdotta, in via sperimentale, dall’articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008 e messa a regime dalla riforma del mercato del lavoro del 2012.

L’INPS, con circolare n. 38/2013, fornisce i primi chiarimenti operativi sulla nuova indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi introdotta, in via sperimentale, dall’articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008 e messa a regime dalla riforma del mercato del lavoro del 2012. Rientrano nell’ambito di applicazione i titolari di un contratto di collaborazione a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata e che versano l’aliquota contributiva piena. Sono invece esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo, gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo e i soggetti titolari di pensione oppure già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per il riconoscimento dell’indennità è richiesta la presenza congiunta delle seguenti condizioni: rapporto in regime di monocommittenza; possesso di un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente (conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo); l’accreditamento di quatto mensilità nell’anno precedente e di una mensilità nell’anno di riferimento presso la gestione separata; un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. L’Inps provvede poi a chiarire cosa debba intendersi per “anno di riferimento” (l’anno in cui il collaboratore matura il requisito contributivo di accredito di una mensilità e presenta la domanda per l’indennità una tantum), per “anno precedente” (solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente a quello di riferimento). Per quanto riguarda la monocommittenza, invece, l’istituto previdenziale chiarisce che questa dovrà essere in corso per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione, anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione con lo stesso datore. In merito al periodo di disoccupazione viene precisato che solo per la domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012. Per soddisfare il requisito contributivo sono considerati utili anche i contributi figurativi dell’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria. Nel periodo transitorio 2013-2015 i requisiti contributivi sono ridotti da quattro a tre mesi e l’indennità è elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di cui all’articolo 1 comma 3, legge 233/1990. La domanda di prestazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

(Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2013, pag. 22)

TFR: stabilito l’indice di febbraio

A febbraio il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2012 è pari a 0,390845.

A febbraio il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2012 è pari a 0,390845.

 

(Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2013, pag. 18)

Lavoro: incentivate le assunzioni di dipendenti esclusi dalla mobilità

Ieri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, tramite comunicato stampa, che sarà emanato un decreto ministeriale per colmare il vuoto normativo, creatosi a seguito della riforma Fornero

Ieri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, tramite comunicato stampa, che sarà emanato un decreto ministeriale per colmare il vuoto normativo, creatosi a seguito della riforma Fornero, sui lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, hanno perso la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità (cosiddetta piccola mobilità). Il provvedimento dovrebbe prevedere il riconoscimento di un incentivo in forma capitaria, per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumeranno a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. L’importo dell’incentivo dovrebbe essere pari a 190 euro mensili e dovrebbe essere riconosciuto per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, e per un massimo di 6 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato.

 

(Il Sole 24 Ore, 12 marzo 2013, pag. 20)

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