Contratti a termine meno onerosi

Stipulare uno o più contratti di lavoro a termine per avviare una nuova attività imprenditoriale è oggi più semplice se il datore di lavoro è una start up innovativa.

Stipulare uno o più contratti di lavoro a termine per avviare una nuova attività imprenditoriale è oggi più semplice se il datore di lavoro è una start up innovativa. Il decreto sviluppo 2.0, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, stabilisce che per le start up innovative non si applica, in via generale, il c.d. “causalone”, ossia quelle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che le altre imprese devono avere (e provare in caso di contestazione) nei singoli casi in cui intendono assumere a termine un lavoratore. Il lavoratore dovrà essere comunque impiegato nello svolgimento di attività “inerenti o strumentali” all’oggetto sociale della società e il suo contratto a termine dovrà avere una durata minima di 6 mesi e una massima di 36. Con lo stesso dipendente, inoltre, possono essere stipulati più contratti a termine, anche consecutivi, senza dover rispettare gli intervalli previsti, in generale, dalla legge (60 o 90 giorni).

(Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2013, pag. 30)

Rivalutazione TFR

Nel gennaio scorso il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2012 è pari a 0,265845.

Nel gennaio scorso il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2012 è pari a 0,265845.

(Il Sole 24 Ore, 23 febbraio 2013, pag. 24)

Ministero del Lavoro: Il promoter autonomo non può essere un co.co.pro.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 7/2013, ha escluso la riconducibilità dell’attività di “promoter” alla collaborazione coordinata e continuativa a progetto

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 7/2013, ha escluso la riconducibilità dell’attività di “promoter” alla collaborazione coordinata e continuativa a progetto, fattispecie che richiede lo svolgimento in autonomia di un progetto specifico, il cui obiettivo sia definito, circoscritto nel tempo e verificabile. In presenza di questi elementi, ovviamente, anche l’attività del promoter può essere ricondotta a un contratto a progetto. Lo stesso Ministero indica, quale possibile inquadramento in caso di attività di ridotte dimensioni, la legge 175/2005 che disciplina la vendite diretta a domicilio, intesa quale forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuata presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in forma abituale, anche senza contratto di agenzia quando svolta a favore di più imprese, oppure avere carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro. Peraltro, questa tipologia di lavoratori non è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché i loro compensi sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo d’imposta e se il reddito non supera i 5.000 euro non sono tenuti nemmeno all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Peraltro, l’effetto combinato delle due deduzioni, fiscale e previdenziale, comporta l’esenzione dalla contribuzione alla gestione separata per i primi 6.410,26 euro di provvigioni.

 

(Il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2013, pag. 22)

INPS: Cig respinta, tempi più lunghi per i ricorsi

l’Inps, con messaggio n. 2939/2013, ha precisato che il termine di 30 giorni, stabilito dall’art.9 L. n.164/1975 per l’impugnazione delle decisioni di diniego della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria da parte delle commissioni provinciali, è ordinatorio e non perentorio.

l’Inps, con messaggio n. 2939/2013, ha precisato che il termine di 30 giorni, stabilito dall’art.9 L. n.164/1975 per l’impugnazione delle decisioni di diniego della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria da parte delle commissioni provinciali, è ordinatorio e non perentorio. I ricorsi possono, quindi, essere presentati anche dopo i termini previsti dalle norme vigenti, purché non sia intervenuta la prescrizione per esercitare il diritto all’azione giudiziaria.

(Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2013, pag. 19)

INPS: chiarimento sulle aliquote contributive della gestione separata

L’Inps riepiloga con la circolare 27 di ieri i valori in vigore dal primo gennaio 2013 e fornisce i nuovi massimali e minimali per il calcolo delle prestazioni.

L’Inps riepiloga con la circolare 27 di ieri i valori in vigore dal primo gennaio 2013 e fornisce i nuovi massimali e minimali per il calcolo delle prestazioni. Sale a 99.034,00 il massimale di reddito oltre il quale la contribuzione non è dovuta. Non vi è alcun minimale contributivo, tuttavia, per l’accredito dei contributi al fine di fruire delle prestazioni è necessario il rispetto del minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 (gestione pensionistica dei commercianti), pari per l’anno 2013 a 15.357,00 euro. La maggiore novità per gli iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo è in ogni caso l’aumento al 20% dell’aliquota contributiva applicata a coloro che sono iscritti anche ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o sono pensionati. L’innalzamento deriva dall’articolo 2, comma 57, della legge 92/2012 come modificato dal Dl 83/2012, che ha, invece, lasciato inalterata per l’anno 2013 la contribuzione per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. Per questi ultimi l’aliquota pensionistica rimane al 27%, a cui si deve aggiungere lo 0,72% a finanziamento delle tutele assistenziali (maternità, malattia, Anf).

 

(Il Sole 24 Ore, 13 febbraio 2013, pag. 23)

La duplice funzione della denuncia di infortunio sul lavoro

Con l’adozione del nuovo modello di denuncia di infortunio, l’INAIL attribuisce alla dichiarazione del datore di lavoro anche la funzione di comunicazione ai fini statistici e informativi.

Con l’adozione del nuovo modello di denuncia di infortunio, l’INAIL attribuisce alla dichiarazione del datore di lavoro anche la funzione di comunicazione ai fini statistici e informativi. La nuova denuncia-comunicazione potrà essere trasmessa, dal datore di lavoro, telematicamente oppure utilizzando il supporto cartaceo. Dal 1° luglio 2013, la denuncia dovrà essere inoltrata all’INAIL utilizzando esclusivamente la funzione telematica.

(Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 2013, pag. 18)

INPS: aggiornati i minimi contributivi

L’INPS, con circolare n. 22/2013, ha reso noti i minimali contributivi rivalutati per il 2013.

L’INPS, con circolare n. 22/2013, ha reso noti i minimali contributivi rivalutati per il 2013. Per la generalità dei lavoratori il minimale giornaliero è pari a 47,07 euro, corrispondente al valore mensile di 1.224,00 euro. Il minimale contributivo non opera quando il datore di lavoro corrisponde somme, a suo carico, a titolo di integrazione di trattamenti di maternità, malattia, infortuni, Cig, ecc. Per i part-time il minimale orario per il 2013, nell’ipotesi di orario settimanale pari a 40 ore, corrisponde a 7,06 euro. Aggiornata anche la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell’1% (legge 438/92); per quest’anno il limite annuo è pari a 45.530 euro, corrispondente a 3.794,00 euro mensili. Adeguato, altresì, il massimale previsto dalla legge 335/95 per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a un fondo pensionistico obbligatorio e per gli optanti.

 

(Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2013, pag. 20)

Aspi: dimissioni della lavoratrice madre

Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 6/2013, precisa che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 6/2013, precisa che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore di lavoro. A nulla rileva, in altre parole, che la riforma Fornero abbia esteso il periodo di convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio. Il T.U. maternità (art. 55 D.Lgs. n. 151/2001) equipara le dimissioni volontarie al licenziamento ai fini della fruizione delle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali, incluse quelle per la disoccupazione. La L. 92/2012, intervenendo sulla procedura di convalida delle dimissioni della lavoratrice madre, ha esteso il periodo obbligatorio di tale convalida fino all’età di tre anni del bambino (in precedenza di un anno).

(Italia Oggi, 6 febbraio 2013, pag. 30)

L’apprendistato allarga il campo

Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 4/2013, eliminando gli ultimi ostacoli all’applicazione generalizzata del contratto di apprendistato, precisa che è possibile l’assunzione di apprendisti

Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 4/2013, eliminando gli ultimi ostacoli all’applicazione generalizzata del contratto di apprendistato, precisa che è possibile l’assunzione di apprendisti anche per le aziende che operano nei settori in cui il contratto collettivo (anche interconfederale) non ha regolato la materia, ovvero per le aziende che regolano i rapporti di lavoro con contratti individuali plurimi: in questo caso è sufficiente applicare le previsioni contenute in un contratto collettivo appartenente a un settore affine a quello di riferimento.

(Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2013, pag. 21)

Produttività 2013: nuove regole per la detassazione

In virtù dell’emanazione del decreto che stanzia le risorse per la produttività per l’anno 2013, le aziende e le organizzazioni sindacali dovranno stipulare e depositare presso la competente DTL un accordo sindacale aziendale o territoriale, dotato delle caratteristiche previste dal decreto stesso.

In virtù dell’emanazione del decreto che stanzia le risorse per la produttività per l’anno 2013, le aziende e le organizzazioni sindacali dovranno stipulare e depositare presso la competente DTL un accordo sindacale aziendale o territoriale, dotato delle caratteristiche previste dal decreto stesso. Nel dettaglio, non saranno più detassabili le somme che, pur essendo collegate alla produttività aziendale, hanno come fonte esclusiva un contratto collettivo di livello nazionale (quali, ad esempio, compensi per straordinari e lavoro notturno) ma solo le somme (i) che traggono origine da un accordo di secondo livello che disciplina alcune specifiche situazioni (quali, ad esempio, orari flessibili, smaltimento ferie, utilizzo nuove tecnologie, mansioni fungibili) oppure (ii) corrisposte sulla base di indicatori quantitativi di risultato (quali, ad esempio, produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione).

(Il Sole 24 ore, 1 febbraio 2013, pag. 31)

Contattaci