Lavoro: gli esonerati esclusi dalla salvaguardia per gli esodati

I lavoratori risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in base alle leggi regionali non hanno diritto alle procedure di accesso per i lavoratori salvaguardati.

I lavoratori risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in base alle leggi regionali non hanno diritto alle procedure di accesso per i lavoratori salvaguardati. Lo precisa la nota del ministero del Lavoro 72987 del 28 novembre a seguito delle numerose richieste di chiarimento. Ciò è motivato dal contenuto dell’articolo 24, comma 14, del Dl 201/2011, che individua quali soggetti destinatari beneficiari e dunque "salvaguardati", solo il personale delle amministrazioni dello Stato, nonché di altre amministrazioni, enti ed istituzioni tassativamente elencati nell’articolo 72, senza alcuna possibilità di allargamento della platea dei beneficiari individuata, anche ai fini della copertura finanziaria.

 

(Il Sole 24 Ore, 30 novembre 2012, pag. 31)

INPS: indennità di mobilità a decorrenza diversificata

L’INPS, con messaggio n. 19273/2012, recependo due sentenze della Suprema corte di cassazione (n. 29237/2011 e n. 3836/2012), ha specificato che sia l’indennità di disoccupazione che l’indennità di mobilità partono dall’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, solo nei casi in cui quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro

L’INPS, con messaggio n. 19273/2012, recependo due sentenze della Suprema corte di cassazione (n. 29237/2011 e n. 3836/2012), ha specificato che sia l’indennità di disoccupazione che l’indennità di mobilità partono dall’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, solo nei casi in cui quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro. Viceversa, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

 

(Italia Oggi, 28 novembre 2012, pag. 30)

TFR: definito il coefficiente di rivalutazione per il mese di ottobre

Nel mese di ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (“TFR”) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 2,980769.

Nel mese di ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (“TFR”) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 2,980769.

 

(Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2012, pag. 26)

Ministero del Lavoro: comunicazione web per i lavoratori intermittenti

Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 16636/2012, ha aggiornato le modalità – annunciate il 9 agosto e attive in forma sperimentale – per le comunicazioni che le aziende devono inviare quando effettuano una chiamata di un lavoratore intermittente.

Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 16636/2012, ha aggiornato le modalità – annunciate il 9 agosto e attive in forma sperimentale – per le comunicazioni che le aziende devono inviare quando effettuano una chiamata di un lavoratore intermittente. Oltre a sms, email e fax, la comunicazione ora può essere effettuata tramite un modulo online disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it, previa registrazione.

 

(Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2012, pag. 25)

Premio INAIL anche senza prestazione lavorativa

L’INAIL, con circolare n. 64 del 27 novembre 2012, ha precisato che per i lavoratori a chiamata occupati in prestazioni lavorative da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, il premio assicurativo va pagato sull’indennità di disponibilità anche in assenza della chiamata.

L’INAIL, con circolare n. 64 del 27 novembre 2012, ha precisato che per i lavoratori a chiamata occupati in prestazioni lavorative da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, il premio assicurativo va pagato sull’indennità di disponibilità anche in assenza della chiamata. Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, in costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assicurativo, il premio si calcola sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità. Tale chiarimento è divenuto necessario in conseguenza dell‘abrogazione da parte della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 276/03.

 

(Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2012, pag. 25)

Lavoro: in arrivo i voucher che sostituiscono il congedo parentale

Il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha annunciato che la prossima settimana verrà emanato il decreto ministeriale destinato ad attivare i nuovi voucher con cui i genitori-lavoratori potranno acquistare servizi di baby-sitting o fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha annunciato che la prossima settimana verrà emanato il decreto ministeriale destinato ad attivare i nuovi voucher con cui i genitori-lavoratori potranno acquistare servizi di baby-sitting o fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il provvedimento, alternativo al congedo parentale, è stato introdotto dalla legge n.92/2012 e avrebbe dovuto trovare applicazione entro un mese dall’entrata in vigore della legge stessa, avvenuta il 18 luglio.

(Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2012, pag. 27)

Lavoratori “esodati”: via libera alla copertura di nuove platee

Nella giornata di ieri è stato firmato, dai relatori della Commissione Bilancio della Camera, l’emendamento alla Legge di stabilità 2013 che garantisce il pensionamento, con requisiti pre-riforma Fornero, agli ex lavoratori che erano rimasti fuori dalle prime platee dei salvaguardati.

Nella giornata di ieri è stato firmato, dai relatori della Commissione Bilancio della Camera, l’emendamento alla Legge di stabilità 2013 che garantisce il pensionamento, con requisiti pre-riforma Fornero, agli ex lavoratori che erano rimasti fuori dalle prime platee dei salvaguardati. Per finanziare questi ulteriori “esodati” si utilizzerà un apposito Fondo annuo attivato con la stessa Legge di stabilità, nonché, eventualmente, il blocco delle indicizzazioni delle pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

(Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2012, pag. 5)

Taglio IRAP a partire dal 2014

Sarà depositato oggi in Commissione Bilancio il pacchetto di emendamenti alle norme fiscali contenute nella Legge di stabilità 2013.

Sarà depositato oggi in Commissione Bilancio il pacchetto di emendamenti alle norme fiscali contenute nella Legge di stabilità 2013. In particolare, il testo proposto prevede, a partire dal 2014, un taglio dell’IRAP attuato attraverso l’aumento, fino a un massimo di 14mila euro, delle franchigie per la riduzione del costo del lavoro dalla base imponibile dell’imposta e un aumento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Inoltre, le deduzioni riconosciute alle lavoratrici e agli under 35, già oggetto del taglio al cuneo fiscale nel cd. Decreto Salva Italia, vengono ritoccate verso l’alto.

(Il Sole 24 Ore, 12 novembre 2012, pag. 33)

Ministero del Lavoro: indicazioni interpretative in materia di intervalli per i rinnovi dei contratti a termine

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 27/2012, ha fornito le «indicazioni di carattere interpretativo» in materia di intervalli tra un rinnovo e l’altro di un contratto a termine.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 27/2012, ha fornito le «indicazioni di carattere interpretativo» in materia di intervalli tra un rinnovo e l’altro di un contratto a termine. In particolare, è stato chiarito che in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello si potranno ridurre gli intervalli per il rinnovo che la L. n. 92/2012 (cd. “Riforma del mercato del lavoro”) fissa in 60 giorni (ovvero 90 giorni se il contratto ha durata superiore a sei mesi).

(Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2012, pag. 23)

INAIL: dispensa di denunce per il lavoro temporaneo

L’INAIL, con nota protocollo n. 7859/2012, ha comunicato che le richieste per la dispensa delle denunce di nuovo lavoro temporaneo devono essere effettuate tramite un servizio telematico chiamato «Istanza dispensa Dnl Temp» accessibile dal sito internet dell’Istituto.

L’INAIL, con nota protocollo n. 7859/2012, ha comunicato che le richieste per la dispensa delle denunce di nuovo lavoro temporaneo devono essere effettuate tramite un servizio telematico chiamato «Istanza dispensa Dnl Temp» accessibile dal sito internet dell’Istituto. In particolare, la dispensa è possibile qualora si tratti di lavori che richiedono l’impiego di non più di cinque persone e una durata non superiore a quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità, ovvero nei casi in cui ne ravvisi l’opportunità, nelle altre ipotesi di lavori.

(Italia Oggi, 8 novembre 2012, pag. 34)

Sui contratti a termine sceglieranno le parti

Sarà pubblicata oggi la circolare del Ministero del Lavoro contenente la correzione annunciata dal Ministro Elsa Fornero a metà ottobre sui contratti a termine.

Sarà pubblicata oggi la circolare del Ministero del Lavoro contenente la correzione annunciata dal Ministro Elsa Fornero a metà ottobre sui contratti a termine. Il periodo di attesa obbligatoria tra un contratto e l’altro potrà essere definito dalle parti sociali, in sede di contrattazione collettiva, ed essere diverso e inferiore a quanto previsto dalla riforma (Legge 92/2012) che fissa attualmente il termine minimo a 60 giorni, che salgono a 90 giorni se il primo contratto ha superato una durata di sei mesi.

(Il Sole 24 Ore – 6 novembre 2012 – pag. 3)

Sgravi contributivi per gli apprendisti

Con Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l’INPS ha reso noto le modalità operative a cui dovranno attenersi i datori di lavoro per ottenere gli sgravi contributivi in caso di assunzione di apprendisti.

Con Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l’INPS ha reso noto le modalità operative a cui dovranno attenersi i datori di lavoro per ottenere gli sgravi contributivi in caso di assunzione di apprendisti. La misura, consistente nell’azzeramento degli oneri a carico dell’azienda per i contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, riguarda esclusivamente le aziende più piccole che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Inoltre il beneficio potrà trovare attuazione solamente nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori, cosiddetto "de minimis". In particolare, i datori di lavoro, servendosi del modello allegato alla circolare, dovranno dichiarare all’INPS di averne diritto, utilizzando il cassetto previdenziale aziende e avvalendosi della funzionalità contatti. A prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, l’incentivo è riconosciuto per un massimo di tre anni; successivamente resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del rapporto. Riguardo ai criteri utili a determinare la base occupazionale (fino a 9 addetti), l’Istituto richiama le indicazioni già note, secondo cui va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato (incluso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016), non rilevando la circostanza che nel corso del suo svolgimento la forza occupazionale aumenti. Inoltre, occorre fare riferimento alla struttura aziendale complessivamente considerata e non alla singola unità operativa. Per quanto attiene al calcolo, l’INPS conferma che devono essere esclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento. Per le imprese di somministrazione va osservato che, ai fini dell’accesso allo sgravio, il numero dei dipendenti che costituisce la base occupazionale è riferito all’azienda "utilizzatrice". I datori di lavoro che avessero già provveduto a ridurre la contribuzione nel corso del 2012, anche in assenza di specifiche istruzioni al riguardo. Pur avendo già applicato lo sgravio, tali datori di lavoro devono comunque trasmettere la dichiarazione relativa al "de minimis". Diverso è, invece, il caso di chi, pur avendo assunto apprendisti potenzialmente destinatari dello sgravio, non ne ha ancora usufruito. In tal caso, l’azienda dovrà inviare la dichiarazione per il "de minimis" affinché l’Inps possa attribuire il previsto codice di autorizzazione. Successivamente si renderà necessario eliminare i flussi Uniemes dei mesi pregressi e riproporli con i codici degli apprendisti corretti. L’operazione genererà un credito rimborsabile o compensabile, ma solo internamente, con debiti verso l’istituto.Si segnala, inoltre, che lo sgravio è subordinato al rispetto delle leggi e dei contratti. Da ultimo, per tutti coloro che occupano apprendisti – a prescindere dall’accesso o meno allo sgravio – va ricordato che, dal 1° gennaio 2013, il costo della contribuzione previdenziale aumenterà dell’1,61%, in conseguenza dell’entrata in vigore della nuova assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), le cui tutele si estendono anche agli apprendisti.

 

(Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2012, pag. 21)

Incentivi alle assunzioni: azzerate le risorse messe a disposizione per stabilizzare precari

L’INPS, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che le domande di fruizione degli incentivi alla stabilizzazione dei rapporti, così come previsti dal Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2012, hanno già raggiunto la capienza dei fondi a disposizione, pari ad Euro 232.108.953,00.

L’INPS, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che le domande di fruizione degli incentivi alla stabilizzazione dei rapporti, così come previsti dal Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2012, hanno già raggiunto la capienza dei fondi a disposizione, pari ad Euro 232.108.953,00. Ad oggi, però è ancora possibile presentare domanda, atteso che l’Inps avrà a disposizione sei mesi per il riconoscimento degli importi a favore delle aziende, potendo negare la relativa fruizione qualora emergano irregolarità dal controllo che verrà eseguito sui dati contenuti nelle domande presentate telematicamente e dalle dichiarazioni di responsabilità che gli interessati hanno inoltrato via web.

 

(Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2012, pag. 15)

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