L’INPS ha precisato che gli incentivi spettano, in particolare, a tutte le stabilizzazioni di rapporti di lavoro a chiamata a tempo determinato, di contratti di inserimento e di contratti di lavoro a termine per sostituzione maternità. È, invece, negato l’accesso alle facilitazioni nei casi di assunzioni effettuate ab origine a tempo indeterminato così come nelle ipotesi di contratto di apprendistato, nonché delle stabilizzazioni di lavoratori somministrati ovvero di contratti a termine a cui la legge riconosce un diritto di precedenza nelle assunzioni.
(Il Sole 24 ore, 31 ottobre 2012, pag. 26)
Da ieri, 18 ottobre 2012, è possibile inviare richiesta all’INPS per usufruire degli aiuti economici per favorire assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici di qualunque età e lavoratori con meno di 30 anni. L’accesso al bonus, che avviene in via telematica in base alla data di presentazione all’INPS di una specifica istanza, sarà consentito fino al 31 marzo 2013. La fruizione dei benefici, invece, è subordinata al rispetto del regolamento comunitario n. 1998/2006. Tra le condizioni di spettanza del beneficio, è previsto un termine di conservazione del posto di almeno 6 mesi. Per quanto riguarda le nuove assunzioni a termine, l’ammontare dell’incentivo varia in base alla durata del rapporto di lavoro. Per i contratti a termine di durata compresa tra 12 e 18 mesi, è previsto un bonus di 3.000 euro. per i contratti di durata compresa tra i 19 e i 24 mesi, invece, l’agevolazione è pari a 4.000 euro, mentre se il contratto supera i 2 anni l’incentivo sale a 6.000 euro. Anche in tal caso, il rapporto deve essere mantenuto per almeno 6 mesi.
(Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2012, pag. 28)
Il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha annunciato il primo intervento di correzione della riforma, in vigore da meno di tre mesi, inerente i contratti a tempo determinato. In particolare, il Ministro ha precisato che si sta pensando ad una misura di adattamento sugli intervalli di attesa imposti tra un rinnovo e l’altro con l’obiettivo di ridurli il più possibile: “Stiamo già lavorando a un decreto interministeriale da scrivere sulla base delle proposte finali che stiamo aspettando dalle parti sociali. L’ipotesi è di ridurre a un mese al massimo il termine di sospensione tra un rinnovo e l’altro”.
(Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2012, pag. 1)
A settembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 2,855769.
(Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2012, pag. 26)
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 18273 del 12 ottobre 2012, ha precisato che le comunicazioni di interruzione del rapporto di lavoro da inoltrare al centro per l’impiego devono essere effettuate sempre entro cinque giorni dalla risoluzione del contratto indipendentemente dal fatto che il licenziamento produca un effetto dalla data di avvio della nuova procedura di conciliazione, di cui alla Legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”). Per la convalida delle dimissioni, invece, il ministero ha chiarito che i 5 giorni decorrono dal giorno dal quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. Nel rispetto dell’articolo 4, comma 22 della citata legge, in mancanza della convalida "spontanea" il datore di lavoro deve provvedere a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito ad effettuarla entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno in cui si risolve giuridicamente il rapporto. Il Ministero ha poi risolto il dubbio circa le modalità di comunicazioni al centro per l’impiego a seguito di revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale del lavoratore. Sul punto, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione di cessazione, lo stesso è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione di rettifica.
(Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2012, pag. 27)
Con decreto interministeriale Lavoro/Economia sono stati stanziati poco più di 230 milioni per le assunzioni di giovani e di donne di qualsiasi età effettuate fino al 31 marzo 2013. Nel dettaglio, I contributi saranno riconosciuti per contratti stipulati con giovani di età fino a 29 anni o donne, indipendentemente dall’età anagrafica, secondo limiti numerici per ciascun datore di lavoro. Gli incentivi – pari a 12mila euro – saranno riconosciuti alle aziende che trasformeranno i contratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato e per ogni stabilizzazione di lavoratori che, attualmente, collaborano in maniera coordinata e continuativa (a progetto). Perché gli incentivi siano erogati, la stabilizzazione dovrà riferirsi a contratti di lavoro in essere o cessati da non più di 6 mesi, mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche part-time. Previsti anche incentivi per la stipula di contratti a tempo determinato con giovani e donne, in particolare: (i) nella misura di 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi; (ii) 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi; e (iii) nella misura di 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi. La gestione degli incentivi è affidata all’Inps, a cui i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare istanza telematica sulla scorta delle indicazioni che saranno fornite dall’Istituto.
(il Sole 24 ore, 10 ottobre 2012, pag. 21)
L’INPS, con messaggio n. 15819/2012, ha chiarito che ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione, anche il periodo di congedo fruito dal figlio convivente per assistere il genitore con grave disabilità – pur non essendo utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 52 settimane – consente, con il meccanismo della neutralizzazione, di ampliare il biennio nel quale ricercare le 52 settimane di contribuzione richieste. Tale meccanismo opera, ad avviso dell’INPS, anche nei casi di congedo fruito dal coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
(Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2012, pag. 23)
L’INAIL, con circolare n. 48/2012, ha stabilito che il datore di lavoro deve chiedere l’apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i dipendenti regolarizzati mediante una denuncia di variazione (se già titolare di codice ditta INAIL) o una denuncia di esercizio (se non iscritto all’INAIL). Fatta l’iscrizione lo stesso deve versare i premi assicurativi per l’importo tempestivamente comunicato dalla sede INAIL.
(Italia Oggi, 3 ottobre 2012, pag. 32)