La circolare n.19/E diffusa dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 1 giugno 2012 ha fornito alcuni chiarimenti sulle dichiarazioni fiscali in corso, tra cui il modello 730/2012. Tra questi, è di particolare interesse la questione dell’ammissibilità a deduzione dei contributi previdenziali inerenti le prestazioni di natura occasionale accessoria retribuite con il sistema dei voucher. Con un’interpretazione estensiva, l’Agenzia, infatti, annovera le prestazioni rese nell’ambito dei lavori domestici con il sistema dei buoni lavoro alla stregua di quelle prestate dagli addetti ai servizi domestici di cui all’articolo 10, comma 2, del Tuir. I contribuenti che si sono avvalsi dei buoni per retribuire quei lavori domestici non riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato, e quindi non rientranti nelle specifiche discipline legislative e contrattuali, possono dunque vedersi riconoscere le relative deduzioni dal reddito complessivo, per la quota a carico e comunque per un importo non superiore a 1.549,37 euro.
(Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2012, pag. 33)
L’INPS, con messaggio n. 10378/2012, ha chiarito che l’indennità di disoccupazione non concorre a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello status di disoccupato, in quanto l’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000 stabilisce che si conserva lo “stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione” e il reddito risultante da indennità di disoccupazione non deriva da attività lavorativa. In conseguenza di ciò, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 in materia di assunzioni agevolate.
(Il Sole 24 Ore, del 21 giugno 2012, pag. 24)
L’INAIL con la nota protocollo n. 3760/2012 ha chiarito che l’irregolarità contributiva ai fini del Durc non può essere dichiarata se prima l’impresa non è stata invitata alla regolarizzazione, assegnando un termine di 15 giorni. Infatti, l’invito è parte integrante del procedimento amministrativo e, come tale, non può essere omesso senza inficiare la regolarità e la legittimità del conseguente certificato unico di regolarità contributivo (Durc) emesso.
(Italia Oggi, 19 giugno 2012, pag. 25)
L’Inps con messaggio n.10000/2012 ha confermato che nelle ipotesi di ricongiunzione di contributi da un ente previdenziale ad altro ente, i contributi ricongiunti vengono equiparati a quelli obbligatori versati direttamente nella gestione accentrante, perdendo la loro originaria natura e venendo valutati, ai fini pensionistici, in base alla normativa vigente nella gestione accentrante.
(Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2012, pag. 24)
A maggio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 1,778846.
(Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2012, pag. 24)
Il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 13/2012 ha precisato che il cedolino può essere consegnato via e-mail, e non necessariamente per posta elettronica certificata (Pec), e può anche essere reso disponibile in un’area riservata di un sito web a cui i lavoratori hanno accesso con password.
(Italia Oggi, 1 giugno 2012, pag. 29)