Più tempo per le rettifiche dei dati non essenziali delle “Comunicazioni obbligatorie”. Una volta trasmessa in via telematica, infatti, la comunicazione obbligatoria sarà sempre modificabile nei dati cosiddetti non essenziali (oggi c’è tempo cinque giorni); mentre per quelli essenziali (tra gli altri la data d’inizio rapporto o la tipologia contrattuale) la modifica sarà possibile entro cinque giorni per non incorrere in sanzioni. È quanto stabilisce il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 7191/2012 illustrando le nuove regole a regime dal prossimo 16 giugno.
(Italia Oggi, 23 maggio 2012, pag. 37)
Ad aprile il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 1,725962.
(Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2012, pag. 29)
Sono stati presentati ieri in Commissione Lavoro al Senato gli emendamenti al Ddl di riforma del mercato del lavoro da parte dei relatori on. Tiziano Treu (PD) e Maurizio Castro (PDL). Gli interventi riguardano la c.d. “flessibilità in entrata” e in particolare i contratti a partita Iva, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti a termine e il lavoro a chiamata. Per le partite Iva viene prevista una presunzione di genuinità del rapporto autonomo solo per le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro e con competenze «di grado elevato». Indici rilevatori della subordinazione sono invece una durata della collaborazione superiore agli otto mesi (6 nel Ddl); un corrispettivo superiore dell’80% a quello di dipendenti e co.co.co. (75% nel Ddl); la presenza di una postazione fissa in azienda. Per quanto concerne i co.co.pro, viene individuato un compenso minimo determinato sulla base della media delle tariffe minime dei lavoratori autonomi e della media delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi. Si rafforza l’attuale una tantum per i parasubordinati che perdono il posto di lavoro. Sui contratti a termine le modifiche prevedono che il primo contratto a termine, della durata massima di un anno, possa essere stipulato senza che siano specificati i requisiti per i quali viene richiesto (c.d. “causalone”). Gli intervalli temporali fra contratti a termine diminuiscono rispetto a quanto previsto dal Ddl: fino a 20 e 30 giorni in una serie di situazioni aziendali come l’avvio di una nuova attività o il lancio di un prodotto o servizio innovativo. Infine, quanto al lavoro a chiamata, si prevede che la comunicazione di avvio possa essere inoltrata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro competente con sms, fax o posta elettronica certificata. In caso di violazione di questi obblighi viene fissata una sanzione tra 400 e 2.400 euro.
(Il Sole 24 ore, 11 maggio 2012, pag. 2)
Rivisti i termini per i processi sui licenziamenti incardinati in via d’urgenza. Rispetto alla versione del Ddl presentata in Parlamento dal Governo, viene innanzitutto allungato da 30 a 40 giorni, a partire dal momento del deposito del ricorso, il periodo entro il quale deve essere fissata l’udienza di comparizione. Viene poi introdotto un termine certo, di 25 giorni, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Via libera pure a una finestra di almeno 5 giorni prima dell’udienza per la costituzione del resistente. I poteri istruttori del giudice vengono poi ricondotti all’interno del perimetro del Codice di procedura civile e, in particolare, all’articolo 421. Per quanto riguarda le impugnazioni si chiarisce che il termine di 30 giorni previsto per la presentazione dell’opposizione contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda di tutela urgente è perentorio e fissato a pena di decadenza.
(Il Sole 24 ore, 11 maggio 2012, pag. 2)
Gli sgravi contributivi sul salario di produttività diventano strutturali dal 2012. Un emendamento del governo al disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro prevede da quest’anno l’entrata a regime della "cedolare secca del 10%", introdotta sperimentalmente nel triennio 2008-2010, finanziata con una dote di 650 milioni – già in bilancio – che arriveranno da un fondo ad hoc per incentivare la contrattazione di secondo livello. Viene anche autorizzato il ministero del Lavoro ad attivare le risorse per gli sgravi contributivi dei premi erogati nel 2011.
(Il Sole 24 ore, 11 maggio 2012, pag. 3)
(Il Sole24Ore 7 maggio 2012 – Pag. 41)
Con l’approvazione definitiva del DDL Fornero, il conto del costo del lavoro andrà decisamente in rosso. Da un punto di vista contributivo infatti, il DDL, oltre a prevedere una serie di aumenti dei cosiddetti costi indiretti (sanzioni più gravose conseguenti alla riqualificazione dei rapporti di lavoro in corso), prevede l’aumento e/o l’introduzione di nuove voci di costo contributivo. A titolo esemplificativo, viene previsto:(i) l’estensione della contribuzione Aspi ai contratti di apprendistato;(ii) l’introduzione dall’addizionale dell’1,4%, per l’utilizzo di lavoratori a tempo determinato;(iii) l’introduzione del nuovo contributo di licenziamento (fino a 1,5 mensilità di Aspi), da versare all’Inps in tutti i casi di interruzione di rapporti a tempo indeterminato;(iv) l’ aumento progressivo, fino al 2018, delle aliquote per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
(Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2012, pag. 7)