Dalla Commissione Lavoro del Senato, i relatori Tiziano Treu e Maurizio Castro, annunciano che la norma sui licenziamenti disciplinari, così come scritta nella riforma del mercato del lavoro (comma 4 dell’articolo 14), sarà modificata, tornando alla formulazione precedente. Non ci sarà più quel riferimento alla «sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge» che amplia la discrezionalità del giudice ma si ritornerà alla previsione delle tre ipotesi in base alla quali il giudice poteva applicare il reintegro: (i) il fatto contestato non sussiste; (ii) il lavoratore non lo ha commesso; (iii) il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e giusta causa previste nei contratti collettivi applicabili.
(Il Sole 24 Ore, 17 aprile 2012, pag. 6)
Nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri, per i licenziamenti disciplinari venivano previste tre ipotesi molto ben definite in base alla quali il giudice poteva applicare il reintegro: (i) il fatto contestato non sussiste; (ii) il lavoratore non lo ha commesso; (iii) il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e giusta causa previste nei contratti collettivi applicabili. Nel testo trasmesso al Senato dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero le ipotesi di reintegro in caso di licenziamento disciplinare illegittimo scendono a due: (i) insussistenza del fatto contestato; (ii) il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. Mancando lo specifico rimando alle “tipizzazioni”, il giudice, in base ad una valutazione discrezionale della proporzionalità della sanzione applicata (il licenziamento) rispetto all’infrazione commessa, sarà libero di applicare la reintegrazione.
(Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2012, pag. 3)
Con la Riforma del lavoro rischiano di sparire i bonus all’assunzione dei lavoratori svantaggiati, dagli sgravi per le imprese che reclutano addetti in mobilità a quelli per i cassintegrati in deroga. Se il Ddl Fornero diventerà legge, con la cancellazione di alcuni ammortizzatori sociali verranno a cadere anche i benefici sul ricollocamento.
(Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2012, pag. 9)
A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 1,240385.
(Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2012, pag. 27)
Con decreto 14 marzo, pubblicato in G.U. n. 83/2012, il Ministro del lavoro ha prorogato per tutto l’anno 2012 la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, alle imprese commerciali che occupano più di 50 dipendenti, agli operatori turistici con più di 50 dipendenti e alle imprese di vigilanza con oltre 15 dipendenti. Si tratta, del via libera all’ennesima proroga degli ammortizzatori sociali ai settori esclusi, previsti per la prima volta dal D.L. n. 185/2008.
(Italia Oggi 11 aprile 2012 – Pag. 32)
Al fine di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita Iva, il Ddl Fornero introduce la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: (i) che la durata della collaborazione sia superiore a sei mesi nell’arco di un anno solare; (ii) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, superi la misura del settantacinque per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare; (iii) che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione di lavoro presso il committente. Una presunzione che vale fino a prova contraria da parte del committente, al quale spetta l’onere di dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo. Il disegno di legge prevede che le novità sulle partite Iva si applichino solo ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma, mentre per quelli già in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Si chiarisce, inoltre, che le nuove regole sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l’iscrizione.
(Il Sole 24 Ore – 7 aprile 2012 – pag. 6)
Una delle principali novità della riforma del mercato del lavoro riguarda i contratti a termine. Il disegno di legge presentato dal Ministro Fornero prevede un pacchetto di nuovi vincoli atti a ridurre il precariato. In particolare, viene previsto: (i) l’allungamento del periodo minimo che deve passare tra un contratto a termine e l’altro; (ii) l’aumento del periodo di possibile prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro; (iii) l’incremento del costo contributivo dell’1.4% che dovrebbe servire a finanziare la nuova indennità di disoccupazione (Aspi); (iv) ampliamento del periodo di tempo entro il quale è possibile impugnare in via stragiudiziale il contratto, passando dagli attuali 60 a 120 giorni.
(Il Sole 24 Ore – 6 aprile 2012 – pag. 2)
(Il Sole 24 Ore – 5 aprile 2012 – pag. 2)
La novità di maggior peso riguarda la parte in cui viene rimodulato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Dopo il confronto serrato degli ultimi giorni tra governo, partiti e parti sociali, il nuovo testo sembra aver assunto una forma che mette d’accordo tutti. Due le novità principali: da una parte, l’ampliamento dei casi in cui è previsto il reintegro del lavoratore licenziato e, dall’altra, la diminuzione a 12 e 24 mensilità dell’indennizzo minimo e massimo previsto nei casi in cui invece il giudice nega il rientro sul posto di lavoro. Al centro del dibattito era finito il licenziamento per motivi economici che, nelle intenzioni originarie, a differenza di quello per motivi disciplinari, non contemplava l’ipotesi del reintegro. Oggi, invece, il testo presentato accomuna le due ipotesi (licenziamento disciplinare e licenziamento economico) nella parte relativa alla tutela per licenziamento illegittimo. Nel caso in cui accerti la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economico), il giudice, oltre al risarcimento pari a 12 stipendi, può infatti disporre anche il reintegro. Resta salva la facoltà del lavoratore di optare per l’indennizzo.
(Il Sole 24 Ore – 5 aprile 2012 – pag. 14)
La stretta sulle partite Iva posticce, cioè le posizioni aperte al solo fine di aggirare la normativa sul lavoro dipendente, sarà a effetto immediato per tutti i nuovi contratti ma a innesto graduale per i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della riforma. È questa la mediazione recepita nell’art. 9 del Ddl di riforma del mercato del lavoro. La moratoria per le partite Iva da trasformare gradualmente in contratti di collaborazione (co.co.co.) sarà di 12 mesi, al fine di consentire gli “opportuni adeguamenti” alle nuove norme.
(Il Sole 24 Ore – 5 aprile 2012 – pag. 16)
La riforma degli ammortizzatori sociali delineata nel Ddl sul mercato del lavoro (che partirà gradualmente dal 1° gennaio 2013) prevede la trasformazione dell’indennità di disoccupazione attuale nell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) che sostituirà l’indennità di mobilità, quella di disoccupazione non agricola ordinaria, quella di disoccupazione con requisiti ridotti e quella speciale edile. Vi potranno accedere anche apprendisti e artisti dipendenti e chi ha un contratto dipendente a tempo determinato, settore pubblico incluso, mentre per i co.co.co sarà rafforzato e andrà a regime il meccanismo una tantum già previsto oggi. L’accesso sarà consentito con due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nell’ultimo biennio.
(il Sole-24 Ore 1 aprile 2012 – Pag. 6)
Il testo del disegno di legge che traduce in norme la riforma del mercato, con buone probabilità verrà trasmesso, entro questa settimana, al Parlamento, senza un nuovo passaggio formale al Consiglio dei Ministri. Nel dibattito che condurrà all’approvazione definitiva del testo avrà rilievo: (i) il confronto finale sulle risorse individuate per finanziare l’avvio dei nuovi ammortizzatori sociali e il coordinamento tecnico tra le nuove norme e l’ordinamento che regola i rapporti di lavoro nel settore pubblico; (ii) la nuova formulazione delle modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento ai criteri, individuati dal Governo, per evitare i possibili abusi del licenziamento individuale per motivi economici dietro i quali si celino invece motivazioni diverse; (iii) le regole procedurali previste per le conciliazioni davanti alla Direzioni territoriali del Lavoro proprio per i licenziamenti economici individuali e le norme di coordinamento con i licenziamenti collettivi; (iv) l’introduzione del rito speciale per rendere più veloci i procedimenti giudiziari sui licenziamenti.
(Il Sole24Ore 2 aprile 2012 – Pag. 29)
In base a quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio scorso, con il quale sono stati approvati i modelli per i datori di lavoro e gli enti previdenziali (sostituti d’imposta dei dipendenti e dei pensionati), per i CAF e per i professionisti abilitati, il 30 aprile scade il termine ultimo per presentare la dichiarazione 730/2012 al proprio sostituto d’imposta. Il contribuente deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730/1, per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef. Entro il 31 maggio il sostituto deve poi consegnare al dipendente la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione 730/3, anche in via telematica, con flusso inverso rispetto a quello previsto per la presentazione della dichiarazione. Infine, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno, i dati elaborati e le buste con i modelli 730/1. Se il contribuente sceglie di consegnare il 730 a un CAF o a un professionista abilitato (commercialisti e consulenti del lavoro) potrà farlo entro il 31 maggio (salvo possibili proroghe).
(Il Sole24Ore 31 marzo 2012 – Pag. 32)
Con la circolare n. 51/2012 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla richiesta di sgravio contributivo riferito alla contrattazione di secondo livello per l’anno 2010. Nel documento, l’Ente Previdenziale si limita a dare notizia dell’avvenuta pubblicazione – tre mesi orsono – del Decreto Ministeriale che dà attuazione all’incentivo introdotto dalla legge n. 247/2007, senza tuttavia comunicare da quando le aziende potranno inviare telematicamente le istanze per accedere al beneficio. Nella circolare viene tuttavia ricordato che l’ammontare del beneficio da richiedere dovrà essere determinato entro il tetto massimo del 2,25% della retribuzione imponibile annua di ciascun lavoratore (premio compreso), corrisposta nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010; inoltre, per accedere all’incentivo, i contratti di secondo livello devono prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e devono essere stati depositati presso la DPL di competenza territoriale entro il 27 gennaio 2012. Non possono avvalersi della facilitazione contributiva le aziende che erogano retribuzioni inferiori a quelle stabilite da leggi, regolamenti, CCNL o da accordi collettivi o contratti individuali. L’accesso è negato, inoltre, a chi non è in possesso del DURC nonché alle pubbliche amministrazioni. Le aziende interessate dovranno trasmettere all’Inps – direttamente o tramite gli intermediari abilitati – un’istanza (esclusivamente telematica) sulla base di modalità operative che verranno stabilite successivamente dall’Istituto. Anche se il decreto in parola indica il contenuto della domanda, per gli aspetti tecnici, occorre attendere altre istruzioni dell’Inps. Va, tuttavia, evidenziato che il datore di lavoro dovrà quantificare l’importo delle erogazioni su cui si può richiedere lo sgravio e l’ammontare complessivo dello stesso, sia per la quota a favore dal datore, sia per quella del lavoratore. La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. L’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo avverrà entro i 60 giorni successivi alla data che verrà fissata dall’Inps, quale termine per l’invio delle istanze. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili (650 milioni di euro) si rivelassero insufficienti, l’Inps provvederà direttamente alla riduzione degli importi richiesti in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.