L’utilizzo di bonus e stock option come sistema premiante da parte delle imprese che operano nel settore finanziario è stato ulteriormente disincentivato dal D.L. n. 98/2011. Ciò, attraverso un inasprimento della disciplina fiscale delle stock option e dei bonus corrisposti a dirigenti e manager di banche e altri intermediari finanziari di cui all’art. 59 del TUB, mediante l’aumento della quota di reddito imponibile colpita dall’addizionale nella misura del 10 per cento. La nuova norma dispone, infatti, che l’addizionale del 10% trovi applicazione sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione. Precedentemente, invece, il prelievo aggiuntivo dell’IRPEF trovava applicazione solo limitatamente all’ammontare che eccedeva il triplo della parte fissa della retribuzione. Tale previsione si applica ai bonus e alle stock option percepite a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire dal 17 luglio 2011, giorno successivo di pubblicazione della L. n. 111/2011.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’art. 7, comma 1, lett. b) del D.L. n. 70/2011 (conv. in l. n. 106/2011) prevede l’abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico qualora non vi fossero variazioni rispetto all’anno precedente. Detto obbligo permane, pertanto, solamente in caso di variazione dei dati in questione.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’art. 7, comma 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011 (conv. in l. n. 106/2011) statuisce il rinvio dei versamenti e degli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria, che scadono il sabato ovvero in un giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.
(Fonte il Sole 24 Ore)
In corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra le imprese.
L’informativa sulla privacy non è dovuta in caso di trasmissione spontanea di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.
Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, anche se extracomunitari,la tenuta di un aggiornato documento programmatico della sicurezza (Dps) è sostituito dall’obbligo di un autocertificazione resa dal titolare del trattamento.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 92/2011, ha recepito i recenti orientamenti ministeriali in materia di permessi orari ed ha fornito le modalità operative dei datori di lavoro per assolvere gli obblighi impositivi ai fini previdenziali. Nel disciplinare questi aspetti, l’Istituto di previdenza ha attuato una sorta di equiparazione alle variabili retributive e consente alle aziende di versare i contributi di pertinenza nel mese successivo a quello di scadenza. Per quanto riguarda il momento del versamento, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che lo stesso fosse individuabile nel giorno 16 del mese successivo a quello cui si colloca il termine ultimo fissato per la loro fruizione. Ora, dopo le precisazioni dell’INPS, le aziende avranno in pratica un mese in più a loro disposizione. Per eseguire il versamento, l’importo equivalente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute deve essere sommato alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza e inserito nell’elemento «Imponibile» presente nella sezione individuale del flusso UniEmens. Al momento della fruizione dei permessi o della loro monetizzazione, il datore provvederà a eseguire le operazioni di recupero e di rettifica del caso utilizzando, a tal fine, la variabile retributiva con la causale «ferie» presente in «Dati retributivi» della sezione individuale del flusso UniEmens e seguendo le medesime istruzioni utilizzate per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Per quest’anno il limite massimo per l’indennità per congedo straordinario è pari ad Euro 44.276,32, di cui Euro 33.290 a titolo di indennità economica annua ed Euro 10.986,32 per la copertura della contribuzione figurativa. Lo ricorda l’Inps nel messaggio 14568/2011.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio 14490/2011, ha evidenziato come il Governo abbia eliminato l’esonero dalla contribuzione destinata al finanziamento dell’indennità economica di malattia previsto in capo ai datori di lavoro che si sostituiscono all’Istituto nel retribuire il lavoratore malato, come accade nel terziario. Infatti, l’art. 18, comma 16, lettera a) del D.L. n. 98/2011 aggiunge all’art. 20 del D.L. n. 112/2008 il comma 1-bis, che pone l’obbligo di contribuzione di malattia, dal 1° maggio 2011, a carico dei datori di lavoro che, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune, corrispondono il trattamento economico di malattia in luogo dell’INPS. Nel medesimo messaggio l’INPS sottolinea che lo stesso comma 16, lettera b), non consente la ripetizione dei contributi versati dagli stessi datori di lavoro fino a quella data. Ciò, in quanto da tale data i datori di lavoro sono in ogni caso tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità di malattia, nei confronti dei lavoratori cui l’assicurazione è applicabile.
(Fonte il Sole 24 Ore)
A giugno il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2010 è pari a 2,088403.
(Fonte il Sole 24 Ore)