Certificati medici online: proroga al 13 settembre 2011

Il Ministero del Lavoro ha ufficialmente prorogato al 13 settembre 2011 – cioè al termine del periodo transitorio di tre mesi, iniziato lo scorso lunedì con la pubblicazione della circolare n. 4/2011 sulla Gazzetta Ufficiale – l’avvio del nuovo sistema di trasmissione telematica dei certificati medici di malattia anche per le aziende.

Il Ministero del Lavoro ha ufficialmente prorogato al 13 settembre 2011 – cioè al termine del periodo transitorio di tre mesi, iniziato lo scorso lunedì con la pubblicazione della circolare n. 4/2011 sulla Gazzetta Ufficiale – l’avvio del nuovo sistema di trasmissione telematica dei certificati medici di malattia anche per le aziende. Terminato il periodo transitorio, dunque, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’INPS. In ogni caso, è riconosciuta alle aziende la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato, inviato in via telematica dal medico.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2011

A maggio, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2010, è pari a 1,888999%.

A maggio, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2010, è pari a 1,888999%.

(Fonte il Sole 24 Ore)

La CIG a zero ore rinvia le ferie

Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 519/2011, in risposta ad un’istanza presentata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha precisato che in caso di cassa integrazione a zero ore, le ferie “obbligatorie”, contemplate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, possono essere posticipate al momento della cessazione dell’evento sospensivo, coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.

Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 519/2011, in risposta ad un’istanza presentata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha precisato che in caso di cassa integrazione a zero ore, le ferie “obbligatorie”, contemplate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, possono essere posticipate al momento della cessazione dell’evento sospensivo, coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Se, invece, l’azienda è stata autorizzata per una cassa integrazione parziale (solo per alcune ore), permane il rispetto dei termini entro cui far fruire le ferie ai lavoratori, ovverosia le prime due settimane nell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Inoltre, alle medesime condizioni di sospensione, il differimento riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le ferie non godute.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

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