Lavori usuranti: comunicazione dei datori sull’attività “ripetitiva”

Entro il 25 giugno p.v. i datori di lavoro devono inviare una comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali per consentire il riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei lavoratori addetti a mansioni ripetitive (articolo 5, comma 2 D. Lgs n. 67/2011).

Entro il 25 giugno p.v. i datori di lavoro devono inviare una comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali per consentire il riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei lavoratori addetti a mansioni ripetitive (articolo 5, comma 2 D. Lgs n. 67/2011). La norma prevede infatti che la comunicazione vada effettuata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che è avvenuta il 26 maggio scorso. La comunicazione, nel caso specifico di lavoratori a turni, va effettuata esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal datore di lavoro o tramite un intermediario abilitato (legge n. 12/79). La norma specifica che la comunicazione va trasmessa con cadenza annuale, ma omette di indicare il termine del nuovo adempimento. L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Il predetto decreto introduce benefici pensionistici in favore di quei dipendenti che hanno svolto lavori che rientrano nella categoria dei cosiddetti “lavori usuranti”. Questi benefici consistono in una riduzione di tre anni dell’età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico o in una riduzione di tre unità della quota (somma età anagrafica + anzianità contributiva) rispetto alle previsioni della tabella B, allegato 1, alla legge 247/07. Le agevolazioni sono riservate a tre categorie di lavoratori elencate: (i) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (in base all’articolo 2 del decreto del ministero del Lavoro 19 maggio 1999); (ii) i lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito dal decreto legislativo 66/03 («periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1º luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1º luglio 2009 e lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; (iii) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 del decreto 67, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del Codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

INPS: rivalutazione dei livelli di reddito per ANF

L’INPS, con la circolare n. 83/2011, ha definito i livelli di reddito – con effetto dal 1° luglio fino al 30 giugno 2012 – per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (Anf).

L’INPS, con la circolare n. 83/2011, ha definito i livelli di reddito – con effetto dal 1° luglio fino al 30 giugno 2012 – per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (Anf). I nuovi valori serviranno a determinare gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. La rivalutazione annuale, cioè la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’Istat tra il 2009 e il 2010, è pari all’1,6%. Alla circolare sono allegate le tabelle con le nuove soglie reddituali e i corrispondenti importi mensili dell’Anf, in linea con i diversi tipi di nuclei familiari.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

INPS: slittamento contributivo

L’INPS, con la circolare n. 84/2011, ha precisato che i contributi seguono le imposte sui redditi.

L’INPS, con la circolare n. 84/2011, ha precisato che i contributi seguono le imposte sui redditi. Pertanto, con lo slittamento, dal 16 giugno al 6 luglio, in molti casi, del termine per pagare le imposte dirette, è prorogato anche quello per il versamento dei contributi previdenziali, il cui pagamento è fissato in coincidenza con le scadenze previste per le imposte sui redditi. Più in particolare, lo slittamento degli adempimenti fiscali è stato previsto dal DPCM 12 maggio 2011, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 111 del 14 maggio. I contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito che eccede il minimale e quelli a carico dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata potranno pertanto essere pagati entro il 6 luglio 2011, il tutto senza alcun onere aggiuntivo.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Ministero del Lavoro: contributi su permessi per ROL e ex festività

I contributi sui permessi per riduzione di orario (Rol) e sulle ex festività possono attendere. Le parti – con la contrattazione aziendale o gli accordi individuali – possono stabilire termini più ampi e più favorevoli al lavoratore, rispetto a quelli fissati dal CCNL, per la fruizione o il pagamento dei permessi.

I contributi sui permessi per riduzione di orario (Rol) e sulle ex festività possono attendere. Le parti – con la contrattazione aziendale o gli accordi individuali – possono stabilire termini più ampi e più favorevoli al lavoratore, rispetto a quelli fissati dal CCNL, per la fruizione o il pagamento dei permessi. È questo il momento a cui occorre relazionarsi per individuare gli obblighi impositivi a fini previdenziali. Con la nota n. 9044/2011 il Ministero del Lavoro ritorna sulla materia, dopo la risposta a interpello n. 16/2011. In quella sede i tecnici ministeriali hanno affermato che il mancato godimento dei permessi – alle scadenze stabilite dai CCNL – non sostituiti dalla prevista indennità, non fa venire meno l’obbligo di pagare i contributi, che vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si colloca il termine ultimo fissato per la loro fruizione. In sostanza, una sorta di equiparazione alle ferie ma, rispetto a quest’ultime (che, oltre ad avere diversa natura, godono di una moratoria di 18 mesi), senza il riconoscimento di un ulteriore differimento del termine per il versamento della contribuzione.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

INAIL: definiti gli “eventi sentinella” per lo stress nel lavoro

Lo stress lavoro-correlato non è, di per sé, una malattia, ma quando diventa eccessivo può compromettere seriamente lo stato di salute del lavoratore.

Lo stress lavoro-correlato non è, di per sé, una malattia, ma quando diventa eccessivo può compromettere seriamente lo stato di salute del lavoratore. Quando si manifesta in misura significativa, questo fattore di rischio comporta effetti negativi anche per il datore di lavoro, in termini di minore impegno del lavoratore, prestazioni e produttività del personale, incidenti causati da errore umano, turnover del personale e abbandono precoce, ma anche elevati tassi di assenza, insoddisfazione per il lavoro e potenziali implicazioni legali. Oggetto della rilevazione del rischio da stress lavoro-correlato sono, essenzialmente, le sollecitazioni negative che derivano dall’ambiente di lavoro, dall’organizzazione aziendale e dalle condizioni lavorative, dai rapporti interpersonali, nonché dalle aspettative di ciascun lavoratore. Le indicazioni per la corretta rilevazione del rischio sono state raccolte dall’Inail in un manuale (consultabile anche sul sito istituzionale), corredate della modulistica da utilizzare per la predisposizione dei questionari e del documento di valutazione dei rischi (“DVR”). L’istituto sottolinea che la rilevazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e deve, pertanto, essere effettuata dal datore di lavoro che, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs n. 81/2008, non solo non può delegarla, ma deve effettuarla in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (“RSPP”) e con il medico competente, previa consultazione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (“RLS”). Vi sono degli indicatori che possono segnalare anomalie rispetto ai parametri interni all’azienda, quali l’intensificarsi delle brevi assenze per malattia, il ripetersi di lievi infortuni dovuti a distrazione o stanchezza, lamentele da parte dei lavoratori, ferie non godute. In questa fase, detta di “valutazione preliminare”, si analizza anche il contesto lavorativo e organizzativo, ponendo attenzione a fattori quali i carichi e i ritmi di lavoro, la corrispondenza fra le mansioni assegnate e la professionalità dell’interessato, l’evoluzione e lo sviluppo della carriera, i conflitti interpersonali, l’efficacia delle comunicazioni, l’autonomia decisionale eccetera. Il livello di rischio è considerato non rilevante quando la sommatoria dei punteggi delle singole voci non supera il 25% del punteggio massimo attribuito alle stesse. Oltre tale limite e fino al 50% si rende necessario adottare azioni correttive e valutarne l’efficacia. Se permane il livello di rischio o se questo era già più alto occorre procedere con una valutazione approfondita che consideri anche il grado di percezione soggettiva dei lavoratori, tramite questionari, lavori di gruppo, riunioni, utile a identificare i fattori di rischio e le cause. Per le aziende fine a 5 dipendenti la commissione consultiva identifica nelle riunioni il miglior strumento di approfondimento. Oltre tale numero può essere utile utilizzare comunque lo strumento del questionario, seguito da riunioni, anche di singoli gruppi quando le dimensioni aziendali superino, per esempio, i 10 dipendenti. I risultati ottenuti, sia nella fase preliminare che in quella approfondita – se effettuata – devono essere oggetto di pianificazione delle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare per l’eliminazione o, perlomeno, la riduzione del rischio, nonché del successivo monitoraggio sull’efficacia delle stesse. Il medico competente (quando presente) è tenuto a partecipare attivamente, sia nell’individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori, sia nella vera e propria valutazione del rischio.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Certificati medici online

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 135/2011 è stata pubblicata la circolare n. 4/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, sulla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia (art. 25 della legge n. 183/2010 e art. 55-septies del D. Lgs n. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150/09).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 135/2011 è stata pubblicata la circolare n. 4/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, sulla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia (art. 25 della legge n. 183/2010 e art. 55-septies del D. Lgs n. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150/09). Per assicurare un’applicazione omogenea della normativa, si legge nel documento, “si ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell’esigenza di garantire l’adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l’invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell’invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell’Inps”. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la fase transitoria terminerà decorsi tre mesi dal 14 giugno u.s.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Detassazione 2011: sanatoria entro il mese di agosto

L’ultimo intervento sulla gestione operativa della detassazione dei salari incentivanti – la circolare congiunta Entrate-Lavoro n. 19 dello scorso 19 maggio – ha di fatto ristretto le maglie sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%.

L’ultimo intervento sulla gestione operativa della detassazione dei salari incentivanti – la circolare congiunta Entrate-Lavoro n. 19 dello scorso 19 maggio – ha di fatto ristretto le maglie sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%. Il punto nodale su cui si focalizza il citato provvedimento è quello di escludere la retroattività degli accordi collettivi nonché quello di richiedere il requisito della forma scritta. L’effetto di queste nuove regole porta i datori di lavoro a dover recuperare la differenza di IRPEF ed addizionali tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi da lavoro dipendente entro il 1° agosto 2011 (ovvero il 22 agosto in ipotesi di slittamento dei versamenti fiscali) per evitare l’applicazione delle sanzioni. Il primo adempimento sarà quello di evidenziare nuovamente in busta paga l’imponibile detassato nei mesi scorsi e, attraverso il riconteggio dell’imposta dovuta, recuperare gli importi degli stipendi. Il secondo passaggio, invece, sarà quello di calcolare gli interessi per il ritardato versamento: le somme da recuperare, riferite ai rispettivi codici tributo (ad esempio 1001 per l’IRPEF) dovranno infatti essere maggiorate della quota di interessi secondo il numero di giorni decorsi dalla violazione fino alla data di versamento delle differenze di imposta dovute.

(Fonte il Sole 24 Ore)

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