Formazione “on the job” per aziende in crisi

A più di un anno dall’emanazione dei provvedimenti anticrisi del D.L n. 78/2009 (legge n. 102/2009) sono state definite le regole per dare piena attuazione alle disposizioni finalizzate alla conservazione del posto di lavoro.

A più di un anno dall’emanazione dei provvedimenti anticrisi del D.L n. 78/2009 (legge n. 102/2009) sono state definite le regole per dare piena attuazione alle disposizioni finalizzate alla conservazione del posto di lavoro. A diramare i chiarimenti sono stati l’INPS , con messaggio n. 20810/2010, per quanto riguarda gli aspetti contributivi e l’INAIL, con la nota del 2 luglio scorso, in merito al calcolo del premio assicurativo. Il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 18 dicembre 2009 ha previsto che i lavoratori percettori di trattamenti a sostegno del reddito con conservazione del posto di lavoro (Cig, Cigs, Cig in deroga, contratti di solidarietà) possono essere impiegati dall’imprenditore in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Da ciò deriva un duplice vantaggio: l’azienda ha l’opportunità di utilizzare i periodi di “fermo lavorativo” coinvolgendo i dipendenti interessati in attività formative; al lavoratore spetta un bonus, a carico del datore di lavoro, che copre la differenza tra l’integrazione salariale e lo stipendio che sarebbe spettato in caso di normale attività produttiva. Il requisito per poter accedere ai predetti benefici è la sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INAIL: a settembre sconto per le imprese artigiane

A fine settembre l’INAIL riconoscerà lo sconto sui premi per le imprese artigiane che non hanno avuti infortuni nel 2007/2008 e nel 2008/2009.

A fine settembre l’INAIL riconoscerà lo sconto sui premi per le imprese artigiane che non hanno avuti infortuni nel 2007/2008 e nel 2008/2009.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Previdenza complementare: la Covip uniforma le procedure

La Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è intervenuta ad uniformare le procedure relative non solo alla modulistica e alle comunicazioni ma anche all’iscrizione e al versamento della relativa contribuzione alla previdenza complementare.

La Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è intervenuta ad uniformare le procedure relative non solo alla modulistica e alle comunicazioni ma anche all’iscrizione e al versamento della relativa contribuzione alla previdenza complementare. Al riguardo, la Commissione ha definito tre schemi di comunicazione a seconda che si tratti di fondi pensione negoziali, aperti ovvero di Piani Individuali Pensionistici in regime di contribuzione definita che devono essere inviati entro il 31 marzo di ogni anno agli iscritti. Tale comunicazione ha lo scopo di mettere in evidenza la situazione contributiva personale maturata al 31 dicembre dell’anno prima, le operazioni effettuate nel corso dell’anno e i costi effettivamente sostenuti.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: la CIG si cumula con il lavoro

L’INPS, con circolare n. 107 pubblicata il 5 agosto 2010, ha precisato che lo svolgimento di un’attività lavorativa, autonoma o subordinata, durante il periodo di cassa integrazione non comporta necessariamente la perdita dell’integrazione.

L’INPS, con circolare n. 107 pubblicata il 5 agosto 2010, ha precisato che lo svolgimento di un’attività lavorativa, autonoma o subordinata, durante il periodo di cassa integrazione non comporta necessariamente la perdita dell’integrazione. L’incompatibilità fra l’erogazione dell’indennità e la percezione di un reddito non è, pertanto, assoluta ma va considerata a seconda delle situazione che, nell’attuale complessità dei rapporti di lavoro, possono verificarsi. Non è possibile, ad esempio, continuare a fruire dell’integrazione salariale se il lavoratore passa ad un nuovo rapporto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato. Se il rapporto originario cessa, invece, si possono verificare casi di cumulabilità, sia parziale che totale. È del tutto compatibile con l’integrazione salariale la prestazione di lavoro accessorio di tipo occasionale retribuita con i voucher (entro i 3mila euro annui) nonché il lavoro part-time a condizione che le prestazioni rese si collochino in un arco temporale che sarebbe stato compatibile anche con il rapporto di lavoro sospeso, ovvero nel rispetto dell’orario massimo settimanale.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Definito il valore di luglio per rivalutare il Tfr

A luglio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 1,869109.

A luglio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 1,869109.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: nuove regole per la rateazione dei debiti contributivi

L’INPS, con la determinazione n. 106/2010 del proprio commissario straordinario, ha chiarito che all’atto della domanda di rateazione del debito contributivo non è più dovuto il versamento di 1/12 del debito e nella rateazione stessa può essere inclusa la quota di contribuzione trattenuta ai dipendenti ma non versata all’Istituto dal datore di lavoro.

L’INPS, con la determinazione n. 106/2010 del proprio commissario straordinario, ha chiarito che all’atto della domanda di rateazione del debito contributivo non è più dovuto il versamento di 1/12 del debito e nella rateazione stessa può essere inclusa la quota di contribuzione trattenuta ai dipendenti ma non versata all’Istituto dal datore di lavoro. Se, invece, è già stata emessa la cartella esattoriale la rateazione non dovrà essere richiesta all’INPS ma direttamente all’agente della riscossione competente.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: chiarimenti sul distacco all’estero

L’INPS, con messaggio n. 20286/10, ha chiarito, in materia di distacco all’estero dei lavoratori, che all’atto del rilascio del formulario A1 (ossia del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato),

L’INPS, con messaggio n. 20286/10, ha chiarito, in materia di distacco all’estero dei lavoratori, che all’atto del rilascio del formulario A1 (ossia del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato), le sedi dell’Istituto previdenziale devono comunicare all’istituzione competente dello Stato di destinazione del lavoratore le informazioni sulla legislazione che si applica nel Paese di origine. 

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: formazione ai cassaintegrati sotto controllo

L’INPS, con messaggio n. 20810/10, ha previsto che le direzioni regionali e provinciali del lavoro debbano trasmettere al direttore regionale dell’Istituto previdenziale competente per territorio gli accordi che i datori di lavoro hanno concluso con le parti sociali per coinvolgere i lavoratori beneficiari di trattamenti al sostegno del reddito in progetti di formazione e riqualificazione professionale in azienda (previsti dal D.L. n. 78/09, convertito in L. n. 102/09), nonché l’elenco delle persone che ricorreranno a tali progetti.

L’INPS, con messaggio n. 20810/10, ha previsto che le direzioni regionali e provinciali del lavoro debbano trasmettere al direttore regionale dell’Istituto previdenziale competente per territorio gli accordi che i datori di lavoro hanno concluso con le parti sociali per coinvolgere i lavoratori beneficiari di trattamenti al sostegno del reddito in progetti di formazione e riqualificazione professionale in azienda (previsti dal D.L. n. 78/09, convertito in L. n. 102/09), nonché l’elenco delle persone che ricorreranno a tali progetti. Ciò affinché l’INPS possa monitorare la spesa ogni tre mesi ed aggiornare, al riguardo, il Ministero del Lavoro. Nel medesimo messaggio l’INPS precisa altresì che al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione sono riconosciute:

·         a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria;

·         a titolo contributivo, mediante accreditamento dell’INPS, la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa per il tipo di sostegno al reddito cui è titolare il lavoratore.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: controlli online sulle aziende con almeno 300mila euro di contribuzione mensile

L’INPS, con messaggio n. 18610/10, ha illustrato il cd. tutoraggio delle grandi aziende, ossia l’attività di verifica amministrativa attuato mediante una procedura informatica e telematica che consente l’accesso ai principali dati aziendali.

L’INPS, con messaggio n. 18610/10, ha illustrato il cd. tutoraggio delle grandi aziende, ossia l’attività di verifica amministrativa attuato mediante una procedura informatica e telematica che consente l’accesso ai principali dati aziendali. Le imprese sottoposte a tale osservazione saranno quelle con almeno 300mila euro di contribuzione media lorda mensile (sulla base dei DM10 presentati nell’anno 2009). La situazione contributiva aziendale verrà controllata mediante l’accesso sia al “cassetto previdenziale aziendale” sia agli archivi contabili e delle note di rettifica. Inoltre, verranno verificate le richieste di prestazioni a sostegno del reddito e le tipologie dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori. Infine, terminata l’analisi della situazione aziendale e in ipotesi di incongruenze contributive, potrà essere richiesta una convocazione dell’azienda per la presentazione di specifica documentazione, nonché potranno essere attivate procedure di recupero coattivo ovvero segnalazioni agli ispettori di vigilanza.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

La tutela segue i lavoratori in distacco UE

Il datore di lavoro che invia un dipendente a lavorare in un altro stato comunitario gli può assicurare il mantenimento del regime sociale di sicurezza che vige nello stato in cui opera abitualmente l’impresa che lo occupa.

Il datore di lavoro che invia un dipendente a lavorare in un altro stato comunitario gli può assicurare il mantenimento del regime sociale di sicurezza che vige nello stato in cui opera abitualmente l’impresa che lo occupa. Ciò, a condizione che i) l’attività lavorativa nello stato di destinazione è svolta per conto del datore di lavoro da cui normalmente dipende; ii) la durata prevedibile di tale attività è inferiore a 24 mesi; iii) la persona non viene inviata in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del periodo massimo di 24 mesi.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Stock option: addizionale del 10% sui bonus ai dirigenti

Sui bonus e le stock option attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, che «eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione», si applica un’aliquota addizionale del 10%.

 

Sui bonus e le stock option attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, che «eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione», si applica un’aliquota addizionale del 10%. La nuova imposta è in vigore dal 31 maggio 2010, ai sensi dell’art. 33 D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. L’addizionale deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione del bonus o della stock option. L’accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso sono disciplinati dalla ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Agenzia delle Entrate: regime fiscale agevolato per le erogazioni connesse alla produttività

L’Agenzia delle Entrate, con nota n.109657 del 30 luglio u.s., ha interpretato in senso favorevole al lavoratore l’art. 2, lettera c), comma 1 del D.L. n. 93/2008 (istitutivo del regime fiscale agevolato ovvero di un’imposta del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali)

L’Agenzia delle Entrate, con nota n.109657 del 30 luglio u.s., ha interpretato in senso favorevole al lavoratore l’art. 2, lettera c), comma 1 del D.L. n. 93/2008 (istitutivo del regime fiscale agevolato ovvero di un’imposta del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali), prevedendo che, se collegate ad incrementi di produttività, rendimento ed efficienza, potranno essere assoggettate a tale regime fiscale non solo le maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario ma anche gli stessi elementi della retribuzione su cui quest’ultime sono calcolate. L’Agenzia ha evidenziato che, tale interpretazione, mira a favorire tutte quelle erogazioni che siano afferenti ad elementi di produttività, innovazione e a nuova o migliore organizzazione del lavoro.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: spazio alle rate anche per chi non paga le ritenute

L’INPS, con circolare n. 106/2010, ha stabilito che il datore di lavoro può includere nella rateizzazione dei debiti contributivi anche le ritenute operate a carico dei dipendenti e non ancora versate.

L’INPS, con circolare n. 106/2010, ha stabilito che il datore di lavoro può includere nella rateizzazione dei debiti contributivi anche le ritenute operate a carico dei dipendenti e non ancora versate. L’Istituto ha inoltre precisato che per tutti i contribuenti è stato abolito l’obbligo di versare, all’atto della domanda di dilazione, la quota pari a 1/12 dell’intero debito.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: apertura sui casi di proroga della CIG in deroga

L’INPS, con messaggio n. 20024/2010, ha affermato che nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di CIG in deroga per un periodo superiore a dodici mesi con una interruzione tra i periodi di utilizzo precedenti il 1° gennaio 2009 e quelli successivi, per determinare la percentuale di abbattimento vanno considerati soltanto i periodi, anche non continuativi, successivi al 1° gennaio 2009.

L’INPS, con messaggio n. 20024/2010, ha affermato che nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di CIG in deroga per un periodo superiore a dodici mesi con una interruzione tra i periodi di utilizzo precedenti il 1° gennaio 2009 e quelli successivi, per determinare la percentuale di abbattimento vanno considerati soltanto i periodi, anche non continuativi, successivi al 1° gennaio 2009. Se, invece, non vi è stata interruzione, i periodi di proroga andranno tutti sommati.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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