Rinnovo CCNL per i lavoratori delle pelli e del cuoio

È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori delle pelli e del cuoio.

È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori delle pelli e del cuoio. Per i 31.000 lavoratori impiegati nelle 5.700 imprese del settore è stato concordato un aumento medio complessivo di 102 euro tra il 3° e il 4° livello. L’ipotesi di accordo è stata firmata unitariamente da Aimpes, l’Associazione nazionale dei pellettieri associata a Confindustria, e i sindacati del settore Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilta-Uil. Il rinnovo sarà valido dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2013.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Assunzioni extra Ue comunicate entro 48 ore

I Ministeri dell’Interno e del Lavoro, con la Circolare congiunta n. 3965/2010, hanno precisato che in caso di assunzione del lavoratore extracomunitario i datori di lavoro devono effettuare la comunicazione al Centro per l’impiego entro 48 ore dalla data indicata sul contratto di soggiorno.

I Ministeri dell’Interno e del Lavoro, con la Circolare congiunta n. 3965/2010, hanno precisato che in caso di assunzione del lavoratore extracomunitario i datori di lavoro devono effettuare la comunicazione al Centro per l’impiego entro 48 ore dalla data indicata sul contratto di soggiorno. Sul punto, inoltre, si rammenta che dallo scorso 21 aprile e fino al 31 dicembre p.v. i datori di lavoro – ai fini dell’occupazione nei lavori stagionali – possono presentare telematicamente le domande di ingresso per i lavoratori stranieri residenti all’estero, la cui accettazione è tuttavia subordinata ad un’istruttoria e ad un parere delle Dpl.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Unionmeccanica: intesa separata sul rinnovo del contratto

Accordo separato tra FIM, UILM e Unionmeccanica (CONFAPI) per il nuovo contratto nazionale che interessa 400mila lavoratori delle piccole e medie aziende metalmeccaniche.

Accordo separato tra FIM, UILM e Unionmeccanica (CONFAPI) per il nuovo contratto nazionale che interessa 400mila lavoratori delle piccole e medie aziende metalmeccaniche. L’aumento salariale medio al V Livello a regime sarà di Euro 122 distribuiti dal 1° giugno 2010 (29 euro), dal 1° marzo 2011 (40 euro), dal 1° marzo 2012 (42 euro), dal 1° febbraio 2013 (11 euro). Il contratto decorre dal 1° giugno 2010 (scadenza al 31 maggio 2013), per il periodo pregresso sono previsti gli arretrati erogati in due tranches: per il quinto livello sono in arrivo 58 euro a giugno e 58 euro a settembre 2010. per la prima volta si sperimenta la contrattazione territoriale.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: ridotti i tempi per il procedimento di riscossione dei crediti

Con l’approvazione della manovra finanziaria (D.L. n. 78/2010), il Governo ha stabilito che dal 1° gennaio 2011 l’attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito degli accertamenti degli uffici, venga effettuata mediante notifica di un avviso di addebito.

Con l’approvazione della manovra finanziaria (D.L. n. 78/2010), il Governo ha stabilito che dal 1° gennaio 2011 l’attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito degli accertamenti degli uffici, venga effettuata mediante notifica di un avviso di addebito. L’avviso, avendo titolo esecutivo, sostituirà la cartella esattoriale di pagamento e conterrà l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi entro il termine di 90 giorni dalla notifica, a pena di esecuzione forzata. Per i crediti accertati dall’INPS, il debitore potrà proporre ricorso amministrativo contro l’atto di accertamento non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito. Il ricorso contro l’accertamento che riguardi la natura del rapporto di lavoro deve essere inoltrato al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento stesso. Il Comitato decide entro 90 giorni. Contro l’accertamento che riguardi invece tutte le altre ipotesi in materia contributiva, i ricorsi devono essere inoltrati entro 90 giorni al Comitato amministrativo centrale dell’INPS che decide entro 90 giorni. In ogni caso, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’addebito senza che sia stato proposto ricorso e in assenza di pagamento, l’agente della riscossione, nei successivi 30 giorni, sulla base dell’avviso di addebito e senza più la preventiva notifica della cartella di pagamento procederà all’espropriazione forzata ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 602/1973.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: definita la procedura per la concessione dei permessi per assistenza ai disabili

L’INPS, con messaggio n. 14480/2010, ha chiarito che i permessi di lavoro retribuiti per l’assistenza al familiare gravemente disabile di cui all’art.33 della L. n. 104/1992 possono essere riconosciuti anche se il disabile è ricoverato in una struttura.

L’INPS, con messaggio n. 14480/2010, ha chiarito che i permessi di lavoro retribuiti per l’assistenza al familiare gravemente disabile di cui all’art.33 della L. n. 104/1992 possono essere riconosciuti anche se il disabile è ricoverato in una struttura. Nello specifico, l’INPS, recependo l’interpretazione ministeriale di cui all’interpello n. 13/2009, ha stabilito che il lavoratore, per fruire del permesso, dovrà produrre, per ogni mese in cui ha fruito dei permessi, la documentazione attestante l’avvenuto accesso alla struttura specializzata, ma anche la dichiarazione della struttura ospitante che attesti che la persona disabile è stata affidata al parente o affine per la durata della sua assenza dalla struttura stessa.  Il centro medico-legale al quale la documentazione è inoltrata ne verificherà la correttezza formale e sostanziale apponendovi il visto di congruità che consente al datore di qualificare l’assenza come permesso retribuito.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: domanda via web per lo sgravio contributivo

L’INPS, con messaggio n. 16214/2010 del 18 giugno 2010, ha reso noto che sarà possibile trasmettere via web le domande per accedere allo sgravio contributivo sui premi corrisposti nel 2009 in relazione alla contrattazione di secondo livello.

L’INPS, con messaggio n. 16214/2010 del 18 giugno 2010, ha reso noto che sarà possibile trasmettere via web le domande per accedere allo sgravio contributivo sui premi corrisposti nel 2009 in relazione alla contrattazione di secondo livello. L’applicazione per richiedere all’istituto previdenziale il beneficio introdotto dalla legge 247/07 sarà a disposizione di aziende e intermediari autorizzati a partire dalle ore 15 di oggi sino alle ore 23 di domenica 11 luglio. L’incentivo – regolamentato, per il 2009, dal D.M. 17 dicembre 2009 – presenta due principali novità rispetto al 2008. La prima consiste nell’abbassamento del tetto della retribuzione su cui è possibile richiedere lo sgravio, che passa dal 3% al 2,25%. La seconda riguarda l’assenza dei criteri di priorità che hanno caratterizzato la precedente esperienza. Infatti, quest’anno, tutte le aziende richiedenti verranno ammesse al beneficio.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Apprendistato: durata della formazione

Con l’interpello n. 25 del 10 giugno 2010, il Ministero del lavoro ha chiarito che, per effetto della clausola del Ccnl per la quale “l’impegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla durata di ogni singolo rapporto di lavoro”

Con l’interpello n. 25 del 10 giugno 2010, il Ministero del lavoro ha chiarito che, per effetto della clausola del Ccnl per la quale “l’impegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla durata di ogni singolo rapporto di lavoro”, la formazione di un apprendista che lavori per un certo numero di mesi distribuiti su più stagioni deve corrispondere a quella prevista per l’apprendista che lavori per lo stesso numero di mesi in via continuativa.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Retribuzioni collegate a incrementi di produttività: confermato l’incentivo fiscale

L’art. 2, comma 156, della Finanziaria 2010 ha confermato per l’intero 2011 la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali e comunali nella misura del 10 per cento, introdotta dalla Legge n. 126/2008, sulle retribuzioni collegate alla produttività, qualità, redditività o a risultati riferiti all’andamento economico dell’impresa.

L’art. 2, comma 156, della Finanziaria 2010 ha confermato per l’intero 2011 la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali e comunali nella misura del 10 per cento, introdotta dalla Legge n. 126/2008, sulle retribuzioni collegate alla produttività, qualità, redditività o a risultati riferiti all’andamento economico dell’impresa. Sul punto meritano le seguenti precisazioni: (i) i destinatari dell’agevolazione sono i dipendenti del settore privato entro il limite di 6.000 euro lordi e che siano titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro; (ii) l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto in via automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore; (iii) è opportuno effettuare una valutazione sulla convenienza dell’applicazione di tale regime fiscale agevolato rispetto alla tassazione ordinaria. Infatti, sulle somme cui viene applicata l’imposta sostitutiva non è possibile operare le detrazioni di imposta o di altri bonus fiscali, il reddito così detassato viene, inoltre, computato ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (ad esempio per la richiesta degli assegni per il nucleo familiare), riducendone eventualmente la misura.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Ferie: entro il 30 giugno la fruizione

Entro il 30 giugno p.v. i datori di lavoro dovranno concedere ai lavoratori dipendenti l’effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati e non ancora goduti relativi ai 18 mesi precedenti.

Entro il 30 giugno p.v. i datori di lavoro dovranno concedere ai lavoratori dipendenti l’effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati e non ancora goduti relativi ai 18 mesi precedenti. Il 16 agosto scade il termine per il versamento dei contributi sulle ferie non fruite relative allo stesso periodo.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2010

A maggio il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 1,342968%.

A maggio il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 1,342968%.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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