Il contratto 2010-2012 degli edili – siglato unitariamente tra Ance, FILLEA-CIGL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL – prevede un incremento di Euro 118 distribuito in tre tranche: Euro 39 dal 1° aprile 2010, Euro 39 dal 1° gennaio 2011 ed Euro 40 dal 1° gennaio 2012. Il contratto stabilisce, inoltre, un tetto del 6% per gli aumenti retributivi di secondo livello che sarà calcolato mediante un meccanismo variabile che terrà conto dell’andamento congiunturale del territorio e della produttività dell’impresa.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il Ministero del Lavoro (nota 7310/2010) ribaltando la prima interpretazione fornita con la risposta all’interpello n. 14/2010, ha chiarito che i compensi erogati a titolo di indennità di trasferta, nel caso in cui siano di importo superiore rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, sono esenti – da imposte e contributi – fino ad un massimo di euro 46,48 al giorno, elevati a euro 77,47 per le trasferte all’estero, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR). Lo stesso Ministero ha pertanto smentito la precedente interpretazione fornita secondo cui se l’importo superiore della trasferta era stabilito in un accordo individuale con i singoli lavoratori, la quota eccedente assumeva natura di superminimo individuale, con conseguente assoggettamento integrale a fisco e previdenza.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot. n. 7155/2010, con la quale fornisce indicazioni operative relativamente alla problematica inerente la comunicazione on-line delle assunzioni in caso di "Com.Unica", la comunicazione unica di inizio dell’attività d’impresa.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
La Legge n. 191/09 (Legge Finanziaria 2010) ha ampliato le norme finalizzate a favorire la ricollocazione dei soggetti esclusi dal ciclo produttivo mediante tre misure, di seguito riportate:
1. per la rioccupazione di soggetti ultracinquantenni, precettori dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per il solo 2010, agevolazione contributiva pari a quella prevista per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità (art. 2 comma 134);
2. per i datori di lavoro che assumono soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva, iscritti alle liste di mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione, la medesima agevolazione del punto 1) fino alla data del pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 (art. 2 comma 134);
3. per l’instaurazione di rapporti di lavoro con soggetti destinatari di trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di quella speciale edile, un beneficio pari all’indennità che sarebbe spettata ai lavoratori per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogato (art. 2 comma 151).
Le sopra esposte misure sono in attesa di provvedimenti attuativi, pertanto, sono ancora inapplicabili.
Inoltre,
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Le aziende, per poter fruire di qualsiasi beneficio contributivo, dovranno essere in regola con il DURC (L. n. 266/02), oltre ad aver presentato alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l’autocertificazione che attesti l’assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, comminati per gli illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro (D.M. 24 ottobre 2007).
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Con circolare n. 60 del 16 aprile 2010 l’Inps ha precisato che a decorrere dal 3 aprile 2010 i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’INPS in via telematica i certificati di malattia del lavoratore, rilasciando all’interessato copia cartacea. Spetta poi all’INPS mettere a disposizione del datore – presso il proprio sito internet – le attestazioni di malattia. Nel caso in cui i lavoratori del settore privato abbiano diritto all’indennità di malattia, l’Inps stesso li può convocare per visite mediche di controllo o per il pagamento delle prestazioni.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari allo 0,761598%.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
La Legge n. 33/09 ha previsto un incentivo all’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010. L’INPS. con circolare n. 5/10, ha reso operativa la predetta disposizione rivolta ai datori di lavoro che senza esservi tenuti (da obblighi di legge o di contratto) assumono (dopo il 12 aprile 2009) lavoratori in CIG, mobilità ovvero disoccupazione in deroga. La misura del beneficio consiste nell’indennità che il lavoratore avrebbe percepito (ridotta del 5,84%), per il numero di mensilità residue. Tale incentivo è cumulabile con altre riduzioni contributive eventualmente spettanti, connesse a un particolare tipo di contratto (ad esempio, apprendistato o inserimento).
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INAIL, con circolare n. 11/2010, ha reso noti i nuovi valori dei minimi di retribuzione imponibile giornaliera che servono per il calcolo dei premi assicurativi.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 9/10, ha precisato che il responsabile aziendale dovrà sottoscrivere un’apposita delega per autorizzare il referente (consulente, collaboratore o dipendente) a effettuare le operazioni connesse alla presentazione di ogni istanza di CIGS e per contratti di solidarietà. Nella delega devono essere indicati gli atti per i quali la delega stessa è stata conferita. Il Ministero ha anche ricordato che, per facilitare la formulazione di questa delega, è stato predisposto un modello.
(Fonte Il Sole 24 Ore)