Le novità del c.d. “decreto anticrisi”.

L’INPS, con messaggio n. 16508/09, ha chiarito che la possibilità di utilizzare i dipendenti, destinatari di trattamenti di sostegno al reddito, in progetti di formazione o riqualificazione – prevista dall’art. 1 del D.L. n. 78/09 – spetterebbe soltanto alle aziende con esclusione dei datori di lavoro che non sono imprese, come i professionisti.

L’INPS, con messaggio n. 16508/09, ha chiarito che la possibilità di utilizzare i dipendenti, destinatari di trattamenti di sostegno al reddito, in progetti di formazione o riqualificazione – prevista dall’art. 1 del D.L. n. 78/09 – spetterebbe soltanto alle aziende con esclusione dei datori di lavoro che non sono imprese, come i professionisti.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Niente modelli INPS per malattia e maternità.

L’Inps, con la circolare n. 94 di ieri, ha eliminato i modelli Ind. mal 1 e Ind. mal 2 per il pagamento, in modo diretto, delle indennità di malattia e maternità in favore di lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli. I dati necessari alla liquidazione di dette indennità sono, infatti, contenuti nel flusso Emens inviato mensilmente dal datore di lavoro all’Istituto Previdenziale.

L’Inps, con la circolare n. 94 di ieri, ha eliminato i modelli Ind. mal 1 e Ind. mal 2 per il pagamento, in modo diretto, delle indennità di malattia e maternità in favore di lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli. I dati necessari alla liquidazione di dette indennità sono, infatti, contenuti nel flusso Emens inviato mensilmente dal datore di lavoro all’Istituto Previdenziale.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Dichiarazione per il cumulo reddito-pensione.

L’INPS, con messaggio n. 16380 di ieri, ha chiarito che i pensionati soggetti al divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo devono effettuare la comunicazione dei redditi conseguiti nel 2008 e di quelli presunti per l’anno in corso, entro il prossimo 30 settembre 2009.

L’INPS, con messaggio n. 16380 di ieri, ha chiarito che i pensionati soggetti al divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo devono effettuare la comunicazione dei redditi conseguiti nel 2008 e di quelli presunti per l’anno in corso, entro il prossimo 30 settembre 2009.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a preventivo” saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2009 resa a consuntivo nel 2010. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto di contributi previdenziali ed assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito di impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili nell’anno di riferimento del reddito.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Definito il piano per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Con Decreto Ministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009 sono stati definiti i fondi assegnati per il 2009 alle Regioni per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Con Decreto Ministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009 sono stati definiti i fondi assegnati per il 2009 alle Regioni per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. Dei 674 milioni stanziati dal Governo, 418 vanno alle regioni e province autonome del Centro-Nord e i restanti 256 milioni al Mezzogiorno. L’utilizzo e il riparto di tali somme saranno definiti con accordi quadro da stipulare nelle regioni e province autonome d’intesa con le parti sociali.

Nel frattempo, l’INPS con messaggio n.16356, ha fornito alle sedi territoriali le modalità di acquisizione e gestione delle domande di intervento in deroga. I datori di lavoro con sede in un’unica Regione potranno presentare il modello, per ogni unità produttiva interessata, all’INPS tramite la Regione o, in alcuni casi, tramite la Direzione Regionale del Lavoro. Sulla base del provvedimento di autorizzazione trasmesso all’INPS dalla Regione, le sedi territoriali autorizzeranno la presentazione.
Nel caso di imprese localizzate in più Regioni, occorre presentare, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui inizia la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, la domanda di intervento in deroga al Ministero del Lavoro.

In caso di accoglimento, verrà emanato un Decreto Interministeriale e le imprese coinvolte dovranno comunque presentare domanda all’INPS per ogni unità produttiva interessata. In attesa del provvedimento, è data la facoltà all’INPS, se richiesto, di anticipare il pagamento direttamente al lavoratore.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Dopo le dimissioni per giusta causa spetta l’indennità di disoccupazione.

L’INPS, con il messaggio n. 16410/09, a correzione di un suo precedente orientamento, ha chiarito che possono essere accolte le domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, dopo le dimissioni per giusta causa dovute al mancato pagamento delle retribuzioni, abbia ricevuto quanto dovuto a tale titolo, pur non avendo manifestato all’INPS la volontà di andare in giudizio.

L’INPS, con il messaggio n. 16410/09, a correzione di un suo precedente orientamento, ha chiarito che possono essere accolte le domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, dopo le dimissioni per giusta causa dovute al mancato pagamento delle retribuzioni, abbia ricevuto quanto dovuto a tale titolo, pur non avendo manifestato all’INPS la volontà di andare in giudizio.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale norme anti-crisi.

Ieri, 22 luglio 2009, è stato pubblicato sul n.168 della Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia del 19 maggio 2009 con cui vengono ripartiti i 289 milioni di euro destinati ad aiuti economici per i dipendenti di aziende in crisi rimaste escluse da interventi di sostegno (in particolare dalla cassa integrazione ordinaria e speciale).

Ieri, 22 luglio 2009, è stato pubblicato sul n.168 della Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia del 19 maggio 2009 con cui vengono ripartiti i 289 milioni di euro destinati ad aiuti economici per i dipendenti di aziende in crisi rimaste escluse da interventi di sostegno (in particolare dalla cassa integrazione ordinaria e speciale).

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Rioccupazione con diritto a pensione.

L’INPS, con circolare n. 89 del 10 luglio 2009, chiarisce la propria posizione in caso di riassunzione presso il medesimo datore di lavoro del dipendente che vanta diritto a pensione.

L’INPS, con circolare n. 89 del 10 luglio 2009, chiarisce la propria posizione in caso di riassunzione presso il medesimo datore di lavoro del dipendente che vanta diritto a pensione.

La data di ripresa dell’attività lavorativa non può, in nessun caso, coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico, ciò per evitare una duplice percezione. Ove le date coincidano, debbono essere revocate le pensioni di anzianità. Inoltre, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di riassunzione, è necessaria la presenza di una soluzione di continuità tra i successivi rapporti di lavoro.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Uniformati i contributi per la maternità.

L’INPS, con il messaggio n. 15680/09, ha chiarito che i contributi a carico del datore di lavoro, destinati al finanziamento dell’indennità economica di maternità, sono uniformati, con decorrenza 1° gennaio 2009, per tutti i fondi pensionistici, anche se gestiti da enti diversi dall’INPS.

L’INPS, con il messaggio n. 15680/09, ha chiarito che i contributi a carico del datore di lavoro, destinati al finanziamento dell’indennità economica di maternità, sono uniformati, con decorrenza 1° gennaio 2009, per tutti i fondi pensionistici, anche se gestiti da enti diversi dall’INPS.

Le aziende che, nei periodi contributivi già scaduti, hanno versato la maternità in misura non armonizzata (comprensiva, cioè, dello 0,57%) potranno recuperare, entro il 16 ottobre 2009, la maggiore contribuzione versata.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Chiarimenti sul lavoro accessorio.

L’INPS, con circolare n. 88 del 9 luglio 2009, ha precisato che le agenzie per il lavoro non possono avviare il lavoro accessorio presso le aziende utilizzatrici. Questa l’interpretazione dell’Istituto all’art. 70 del D.Lgs n. 276/03 in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 33/09.

L’INPS, con circolare n. 88 del 9 luglio 2009, ha precisato che le agenzie per il lavoro non possono avviare il lavoro accessorio presso le aziende utilizzatrici. Questa l’interpretazione dell’Istituto all’art. 70 del D.Lgs n. 276/03 in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 33/09.

Ulteriori precisazioni vengono fornite sulla determinazione dei limiti reddituali entro i quali è legittima la prestazione accessoria. Al riguardo si ricorda che i voucher sono ammessi nei limiti di Euro 5.000,00 per la generalità delle prestazioni; Euro 3.000,00 per i soggetti che percepiscono un importo a sostegno del reddito; Euro 10.000,00 per le imprese familiari.
L’INPS specifica che tali limiti devono intendersi al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali effettuate sul buono (l’importo è esente sul piano fiscale).

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Istruzioni per il riconoscimento degli incentivi P.A.R.I. 2007 alle aziende.

L’INPS, con circolare n. 86 del 7 luglio 2009, ha precisato che nel caso in cui un’azienda assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio previsto dal programma “P.A.R.I. 2007”, gli importi mensili non ancora maturati dall’interessato alla data di assunzione verranno riconosciuti all’azienda datrice di lavoro, sotto forma di crediti contributivi da portare a conguaglio con i successivi versamenti dovuti.

L’INPS, con circolare n. 86 del 7 luglio 2009, ha precisato che nel caso in cui un’azienda assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio previsto dal programma “P.A.R.I. 2007”, gli importi mensili non ancora maturati dall’interessato alla data di assunzione verranno riconosciuti all’azienda datrice di lavoro, sotto forma di crediti contributivi da portare a conguaglio con i successivi versamenti dovuti.

Ciò, a condizione che si tratti di un’assunzione a tempo indeterminato ovvero determinato, purché superiore a 12 mesi o con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Estensione del sussidio di fine lavoro anche ai co.co.co. non a progetto.

Con un comunicato stampa del 2 luglio u.s., l’INPS ha fornito la propria interpretazione dell’articolo del D.L. n. 185/08 relativo ai destinatari del sussidio previsto per i casi di fine lavoro, estendo la platea dei possibili beneficiari con l’inserimento dei co.co.co non a progetto (che sembravano di fatto esclusi dal beneficio).

Con un comunicato stampa del 2 luglio u.s., l’INPS ha fornito la propria interpretazione dell’articolo del D.L. n. 185/08 relativo ai destinatari del sussidio previsto per i casi di fine lavoro, estendo la platea dei possibili beneficiari con l’inserimento dei co.co.co non a progetto (che sembravano di fatto esclusi dal beneficio).

Sempre secondo l’interpretazione dell’INPS, il termine del 30 giugno 2009 indicato nella circolare n. 74/09 non è perentorio, ma “ordinatorio”, sicché il suo superamento non comporta la perdita del diritto alla prestazione, sempre che sussistano i requisiti indicati dalla legge.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Tempistiche per le misure di sostegno al reddito.

Le circolari 73, 74 e 75 dell’INPS che hanno reso attuabili le misure di sostegno al reddito introdotte dalle leggi n. 2/2009 e n. 33/2009 prevedono precisi termini temporali per l’ammissione a queste forme di tutela.

Le circolari 73, 74 e 75 dell’INPS che hanno reso attuabili le misure di sostegno al reddito introdotte dalle leggi n. 2/2009 e n. 33/2009 prevedono precisi termini temporali per l’ammissione a queste forme di tutela.

Pertanto, i collaboratori a progetto che abbiano cessato la propria attività prima del 30 maggio scorso hanno tempo fino al 30 giugno p.v. per accedere ai fondi stanziati dal governo, se la data di “fine lavori” ha decorrenza posteriore al 30 giugno i collaboratori hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda all’INPS.

Diversi, invece, sono i tempi per le altre categorie di lavoratori, lavoratori subordinati e apprendisti sospesi per effetto della crisi aziendale hanno 20 giorni di tempo dalla data della sospensione per presentare domanda all’Istituto previdenziale.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Dal 1° luglio al via le c.d. “Quote”.

Da mercoledì 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 sarà possibile accedere alla pensione solo se l’aspirante pensionato raggiunge “Quota 95”.

Da mercoledì 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 sarà possibile accedere alla pensione solo se l’aspirante pensionato raggiunge “Quota 95”.

Tale quota è data dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva, considerando, comunque, che il primo addendo non può essere inferiore a 59 (raggiungeranno, pertanto, quota 95 i lavoratori con 36 anni di anzianità contributiva, nati entro il 30 giugno 1950). Fino al 30 giugno, invece, sarà possibile maturare il diritto alla pensione con 58 anni di età e 35 di contributi.

Chiarimenti sul rapporto tra malattia e CIG.

L’INPS, con la circolare n. 82/09, fornisce chiarimenti sul rapporto tra malattia e integrazione salariale, con particolare riguardo ai casi di sospensione del lavoro a zero ore.

L’INPS, con la circolare n. 82/09, fornisce chiarimenti sul rapporto tra malattia e integrazione salariale, con particolare riguardo ai casi di sospensione del lavoro a zero ore.

Secondo l’ente, per individuare quale trattamento prevale, se la CIG o la malattia, si applicano le stesse regole, sia per l’integrazione ordinaria (CIGO) che per quella straordinaria (CIGS). In linea con la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 5219/87), l’INPS afferma che l’art. 3 L. 464/1972, in base al quale la CIGS sostituisce, in caso di malattia, l’indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie, deve estendersi anche alla CIGO, perché la sospensione a zero ore dell’attività aziendale produce gli gli stessi effetti, a prescindere dall’istituto che l’ha determinata.

Istruzioni per la compilazione della domanda relativa ai contratti di solidarietà.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare prot.25/segr/8781, fornisce alcune istruzioni per la compilazione della domanda per accedere al contributo INPS previsto dai contratti di solidarietà difensivi (CDS).

Il Ministero del Lavoro, con la circolare prot.25/segr/8781, fornisce alcune istruzioni per la compilazione della domanda per accedere al contributo INPS previsto dai contratti di solidarietà difensivi (CDS).

La domanda in bollo, accompagnata dall’accordo sindacale, dalla scheda con i dati strutturali dell’impresa e dall’elenco delle persone coinvolte nei CDS, deve essere inviata alla Direzione Provinciale del lavoro (DPL) competente territorialmente assumendo come criterio di determinazione la sede legale dell’impresa. Inoltre, nel caso in cui l’azienda non provveda direttamente alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, nella domanda dovrà altresì essere indicato il nome del professionista o del centro incaricato della tenuta del Libro, in modo da dare alla DPL la possibilità di verificare le ore di riduzione e le presenze dei lavoratori in “solidarietà”.

La circolare ricorda inoltre che la retribuzione su cui si calcola il contributo INPS è formata da elementi retributivi che hanno il carattere della stabilità e della continuità, escludendo gli elementi corrisposti occasionalmente e le prestazioni prive di natura retributiva.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Nuovi livelli reddituali per l’assegno per il nucleo familiare.

L’INPS, con circolare n. 81 del 16 giugno 2009, comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2009, verranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

L’INPS, con circolare n. 81 del 16 giugno 2009, comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2009, verranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. La rivalutazione è stata effettuata sulla base dell’aumento, registrato dall’Istat, sull’indice dei prezzi al consumo.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Sospensione delle assunzioni obbligatorie per le aziende in CIG.

L’obbligo di assumere soggetti disabili è sospeso per le aziende che fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi. La sospensione opera nelle provincie in cui trova applicazione l’ammortizzatore sociale.

L’obbligo di assumere soggetti disabili è sospeso per le aziende che fanno ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ai contratti di solidarietà e ai licenziamenti collettivi. La sospensione opera nelle provincie in cui trova applicazione l’ammortizzatore sociale.

Con il regolamento di attuazione della L. n. 68/99 (art. 4, DPR 333/00) è stato precisato che per usufruire della sospensione degli obblighi di assunzione, il datore di lavoro privato deve presentare una comunicazione al servizio provinciale allegando l’accordo sindacale, la domanda di cassa integrazione, il provvedimento amministrativo di concessione e ogni altra documentazione idonea.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

I fondi pensione guadagnano sul TFR.

I fondi pensione nel primo semestre del 2009 hanno nettamente battuto sia la rivalutazione del trattamento di fine rapporto che l’inflazione.

I fondi pensione nel primo semestre del 2009 hanno nettamente battuto sia la rivalutazione del trattamento di fine rapporto che l’inflazione. Secondo i dati diffusi dalla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – i fondi pensione di categoria sono cresciuti tra dicembre e giugno scorso del 2,5%, i fondi aperti del 3% mentre i PIP (Piani Individuali Pensionistici) legati ai fondi unit si sono rivalutati del 3,7%.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

La richiesta di CIG in deroga non deve obbligatoriamente passare per le associazioni datoriali.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 62/09, ha precisato che i regolamenti, le convenzioni e i protocolli a livello regionale relativi alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga non possono prevedere disposizioni che introducano la prescrizione di farsi assistere dall’associazione datoriale. Il problema era stato sollevato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro in relazione ad alcuni passaggi del protocollo della regione Veneto.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 62/09, ha precisato che i regolamenti, le convenzioni e i protocolli a livello regionale relativi alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga non possono prevedere disposizioni che introducano la prescrizione di farsi assistere dall’associazione datoriale. Il problema era stato sollevato dal Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro in relazione ad alcuni passaggi del protocollo della regione Veneto.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Cambiamento nelle retribuzioni dei dirigenti.

I manager propongono che venga aumentata la quota variabile della retribuzione che porterebbe “ad una valutazione sui risultati e premi alla meritocrazia”, dice il Presidente di Manageritalia, Claudio Pasini.

I manager propongono che venga aumentata la quota variabile della retribuzione che porterebbe “ad una valutazione sui risultati e premi alla meritocrazia”, dice il Presidente di Manageritalia, Claudio Pasini.
I risultati raccolti dall’Osservatorio Od&M in un sondaggio che ha coinvolto quasi 400 imprese, hanno evidenziato che quasi un’azienda su cinque non prevede una valutazione delle competenze, mentre il 70% esclude un collegamento tra retribuzione variabile e sistema di valutazione delle competenze.

Per Pasini, se si vogliono incentivare le imprese ad andare in questa direzione “è importante anche il sostegno del governo, che potrebbe intervenire attraverso la detassazione di tutta o parte della retribuzione variabile”.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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