Osservatorio

Ministero del Lavoro: Il promoter autonomo non può essere un co.co.pro.

22 Febbraio 2013

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 7/2013, ha escluso la riconducibilità dell’attività di “promoter” alla collaborazione coordinata e continuativa a progetto

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 7/2013, ha escluso la riconducibilità dell’attività di “promoter” alla collaborazione coordinata e continuativa a progetto, fattispecie che richiede lo svolgimento in autonomia di un progetto specifico, il cui obiettivo sia definito, circoscritto nel tempo e verificabile. In presenza di questi elementi, ovviamente, anche l’attività del promoter può essere ricondotta a un contratto a progetto. Lo stesso Ministero indica, quale possibile inquadramento in caso di attività di ridotte dimensioni, la legge 175/2005 che disciplina la vendite diretta a domicilio, intesa quale forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuata presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in forma abituale, anche senza contratto di agenzia quando svolta a favore di più imprese, oppure avere carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro. Peraltro, questa tipologia di lavoratori non è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché i loro compensi sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo d’imposta e se il reddito non supera i 5.000 euro non sono tenuti nemmeno all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Peraltro, l’effetto combinato delle due deduzioni, fiscale e previdenziale, comporta l’esenzione dalla contribuzione alla gestione separata per i primi 6.410,26 euro di provvigioni.

 

(Il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2013, pag. 22)

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