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INPS: ridotti i tempi per il procedimento di riscossione dei crediti

21 Giugno 2010

Con l’approvazione della manovra finanziaria (D.L. n. 78/2010), il Governo ha stabilito che dal 1° gennaio 2011 l’attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito degli accertamenti degli uffici, venga effettuata mediante notifica di un avviso di addebito.

Con l’approvazione della manovra finanziaria (D.L. n. 78/2010), il Governo ha stabilito che dal 1° gennaio 2011 l’attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito degli accertamenti degli uffici, venga effettuata mediante notifica di un avviso di addebito. L’avviso, avendo titolo esecutivo, sostituirà la cartella esattoriale di pagamento e conterrà l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi entro il termine di 90 giorni dalla notifica, a pena di esecuzione forzata. Per i crediti accertati dall’INPS, il debitore potrà proporre ricorso amministrativo contro l’atto di accertamento non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito. Il ricorso contro l’accertamento che riguardi la natura del rapporto di lavoro deve essere inoltrato al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento stesso. Il Comitato decide entro 90 giorni. Contro l’accertamento che riguardi invece tutte le altre ipotesi in materia contributiva, i ricorsi devono essere inoltrati entro 90 giorni al Comitato amministrativo centrale dell’INPS che decide entro 90 giorni. In ogni caso, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’addebito senza che sia stato proposto ricorso e in assenza di pagamento, l’agente della riscossione, nei successivi 30 giorni, sulla base dell’avviso di addebito e senza più la preventiva notifica della cartella di pagamento procederà all’espropriazione forzata ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 602/1973.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)


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